Trib. Lecce, sentenza 18/12/2024, n. 3898

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 18/12/2024, n. 3898
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3898
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

N. 3051/2023 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente Relatore dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 3051/2023 R.G. promossa
DAL Part Sig (cognome (nome), nato il [...] in SENEGAL, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. CARONE PAOLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESITENTE
Part
Con ricorso depositato in data 19.04.2023, il Sig. (cognome) (nome), nato il Pt_1
25/05/1979 in SENEGAL, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di il giorno 13.03.2023, notificato in data 21.03.2023, con il CP_1
quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per “motivi di protezione speciale”, richiesto in data 29.09.2022 e riconoscere al ricorrente la protezione speciale in base alla disciplina introdotta dal D.L. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020.
Il si costituiva con memoria del 25.08.2023, chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 con vittoria di spese e competenze di lite.
Sono stati acquisiti in atti certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nonché informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che il ricorrente non è gravato da CP_1 nessun precedenti penali e/o di polizia.
All'udienza del 12-12-2024, previa discussione della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
OSSERVA IN DIRITTO
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro,
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed allesezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286
(T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché
2 dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine(le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:


1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai
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