Trib. Rovigo, sentenza 24/01/2025, n. 25
TRIB Rovigo
Sentenza
24 gennaio 2025
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24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA ZAMPIERI Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in 36015 – Schio (VI), Piazza Alvise
Conte, n. 7/A;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_3 CP_3
Minzoni 15;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. pagina 1 di 7 11) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, dovuti i compensi derivanti dalla carta del docente per i soli anni di svolgimento di supplenza annuale (31.08).
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 26/09/2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1
epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente immessa in ruolo dall'1/09/2021 ed in servizio presso l'I.C. di Fiesso Umbertiano (RO), di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
convenuto in forza di plurimi contratti annuali nelle seguenti annualità:
- 2018/2019,
- 2019/2020;
- 2020/2021;
di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107;
delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70;
degli artt. 14, 20 e 21 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell' Unione Europea;
dell'art. 10 della Carta Sociale Europea;
violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione, in relazione al diritto/dovere di formazione sancito dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94;
degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007 ed invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna pagina 2 di 7
dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
Carta Elettronica.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva la non annualità della supplenza per l'a.s. 2019/2020 in quanto il contratto a tempo determinato è stato stipulato sino al 30.06;
nonchè la mancata allegazione delle spese sostenute dalla ricorrente per la propria formazione professionale per tutti gli anni richiesti.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA ZAMPIERI Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in 36015 – Schio (VI), Piazza Alvise
Conte, n. 7/A;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_3 CP_3
Minzoni 15;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. pagina 1 di 7 11) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, dovuti i compensi derivanti dalla carta del docente per i soli anni di svolgimento di supplenza annuale (31.08).
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 26/09/2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1
epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente immessa in ruolo dall'1/09/2021 ed in servizio presso l'I.C. di Fiesso Umbertiano (RO), di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
convenuto in forza di plurimi contratti annuali nelle seguenti annualità:
- 2018/2019,
- 2019/2020;
- 2020/2021;
di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107;
delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva 1999/70;
degli artt. 14, 20 e 21 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell' Unione Europea;
dell'art. 10 della Carta Sociale Europea;
violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione, in relazione al diritto/dovere di formazione sancito dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94;
degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007 ed invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna pagina 2 di 7
dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
Carta Elettronica.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva la non annualità della supplenza per l'a.s. 2019/2020 in quanto il contratto a tempo determinato è stato stipulato sino al 30.06;
nonchè la mancata allegazione delle spese sostenute dalla ricorrente per la propria formazione professionale per tutti gli anni richiesti.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al
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