Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 4427
TRIB Napoli
Sentenza
4 novembre 2024
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Testo completo
R.G. 3875/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3875 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: revocatoria di pagamenti
TRA
FA GA NC (C.F. C.F[...];
R.G. Fall.
100/2019), in persona del curatore p.t. dott. Pasquale Miano, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e di autorizzazione del Giudice delegato, dott.ssa Maria Grazia
Lamonica, dall'Avv. Carlo D'Amico (C.F. [...]) e con questi elettivamente domiciliato in Caserta presso il suo studio sito al Viale San Josemaria Escrivà de Balaguer n. 62;
ATTORE
E
FARVIMA MEDICINALI S.P.A. (C.F. 00292250636), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Casandrino (Na) alla Via Napoli n. 220, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa depositata, dall'Avv. Massimo Di Lello (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Cesario Console n. 3;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 la parte convenuta presente in udienza insisteva per l'accoglimento delle proprie difese, quindi il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il rituale deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, dove entrambe le parti si riportavano alle conclusioni e alle eccezioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La curatela del Fallimento ES IO ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la revoca dei pagamenti effettuati dalla imprenditrice in bonis a VI ME s.p.a. ai sensi dell'art. 67, commi 2 L. Fall., esponendo principalmente quanto segue:
in data 16/1/2018, ES IO aveva depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco”, pubblicato nel registro delle imprese il
22/1/2018, a seguito della istanza di fallimento presentata dalla società creditrice
So.Farma.Morra s.p.a.;
in data 23/5/2018, ES IO aveva rinunciato alla domanda di concordato “in bianco”, con conseguente estinzione della procedura concordataria R.G. 1/2018;
in data 29/9/2019, era stato pubblicato nel registro delle imprese un nuovo ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, rubricato al n. R.G. 9/2019, a seguito della presentazione di nuova istanza di fallimento da parte del creditore IG AL;
in data 19/12/2019, il Tribunale di Napoli nord aveva dichiarato il fallimento della ditta individuale IO ES, nominando Giudice delegato la dott.ssa Maria Grazia
Lamonica e curatore il dott. Pasquale Miano;
la fallita aveva intrattenuto rapporti, tra i vari fornitori, con la società VI ME
s.p.a., maturando un debito che alla data del 4/8/2016 ammontava ad € 327.888,05, successivamente lievitato ad € 469.729,86 e infine stimato in € 421.403,00, come da successivi atti ricognitivi, che la debitrice si era impegnata a saldare in forma rateale, pattuendo nel tempo tre successivi piani di rientro, a causa del suo persistente inadempimento;
all'esito delle indagini contabili, il curatore si avvedeva dell'effettuazione di pagamenti per complessivi € 118.499,15 alla VI ME s.p.a. nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della prima domanda di concordato, dal 21/07/2017 al 22/01/2018;
l'impresa aveva manifestato segnali di insolvenza non soltanto presso i terzi (decreti ingiuntivi per somme rilevanti, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, azioni esecutive mobiliari), ma anche nei confronti della stessa convenuta, riconducibili ai plurimi inadempimenti dei piani rateali di rientro ed al rilascio di un assegno postdatato a garanzia, sufficienti a radicare la sua scientia decoctionis.
Sulla scorta di tali premesse di fatto, la curatela ha dedotto che i pagamenti erano stati effettuati in condizioni di insolvenza della fallita, in violazione della par condicio creditorum, e che lo stato di insolvenza si era mantenuto stabilmente dal deposito della prima domanda di concordato sino alla dichiarazione di fallimento, senza soluzioni di continuità.
In conclusione, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi degli artt. 67 co. 2 e 3 lett. b) L. Fall. per la complessiva somma di € 118.499,15 e, di conseguenza, condannare la convenuta alla restituzione degli importi corrispondenti in favore del fallimento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. L'atto introduttivo veniva ritualmente notificato alla VI ME s.p.a., la quale si è costituita in giudizio depositando rituale comparsa di risposta.
Anzitutto, la convenuta ha respinto la tesi della consecuzione tra le procedure concordatarie, promuovendo una interpretazione letterale dell'art. 69 bis L. Fall. Secondo la prospettazione offerta, la retrodatazione dell'insolvenza alla data della pubblicazione della domanda di concordato sarebbe ammessa solo in caso di successivo fallimento, con esclusione di altre procedure concordatarie eventualmente precedenti. Siccome la prima procedura di concordato si era conclusa oltre un anno prima della seconda domanda, il notevole intervallo temporale avrebbe reciso ogni possibile collegamento tra le due procedure.
Sulla scorta di questa ricostruzione fattuale e giuridica, la convenuta ha fissato il termine di decorrenza del semestre sospetto dal 29/9/2019, che renderebbe revocabili i pagamenti a partire dal
29/3/2019, ed è pervenuta alla conclusione che nessuno dei pagamenti contestati sarebbe stato assoggettabile a revocatoria, perché intercorsi tra il 20/7/2017 e il 12/1/2018.
In ogni caso, anche optando per una interpretazione estensiva dell'insolvenza, ha eccepito che non potevano essere comunque revocati i pagamenti del 20/7/2017 di € 1.955,82 e del 21/7/2017 di €
51.176,75 perché anteriori al periodo sospetto.
In via subordinata, ha invocato l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67 co. 2 lett. a) L. Fall. per i pagamenti effettuati nei termini d'uso, anche quando oggetto di dilazione, e comunque il difetto di scientia decoctionis, per l'impossibilità di venire a conoscenza dei pretesi segnali di insolvenza e, di contro, per la capacità manifestata dalla debitrice di onorare il debito alle scadenze concordate.
In definitiva, ha concluso per il rigetto della domanda e per la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione.
3. Favorito il contraddittorio tra le parti, acquisito il rigetto dell'istanza di astensione del nuovo giudice istruttore e reputata la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, questa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari. 4. In via di metodo, giova rammentare che l'istituto della revocatoria fallimentare integra una misura ripristinatoria del patrimonio del fallito contro gli atti di disposizione compiuti dalla impresa in bonis nello stato di insolvenza che precede la dichiarazione di fallimento, in pregiudizio dei creditori concorsuali. La legge presume che lo stato di insolvenza non sia una condizione istantanea, ma che anzi si protragga per un certo tempo prima che venga dichiarato il fallimento, che è di sei mesi o un anno a seconda dei casi contemplati dall'art. 67 L.F. (cd. retrodatazione dell'insolvenza), tale da imporre al terzo la prova non facile che l'imprenditore in concreto non fosse già insolvente.
4.1. La prova del presupposto oggettivo dell'eventus damni è dunque particolarmente semplificata, perché per il curatore è sufficiente allegare la collocazione temporale dell'atto dispositivo nei sei mesi o nell'anno anteriori alla data di inizio della procedura concorsuale - dalla dichiarazione di fallimento o dal deposito della domanda di concordato preventivo, se le due procedure si sono susseguite senza soluzione di continuità.
La successione tra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3875 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: revocatoria di pagamenti
TRA
FA GA NC (C.F. C.F[...];
R.G. Fall.
100/2019), in persona del curatore p.t. dott. Pasquale Miano, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e di autorizzazione del Giudice delegato, dott.ssa Maria Grazia
Lamonica, dall'Avv. Carlo D'Amico (C.F. [...]) e con questi elettivamente domiciliato in Caserta presso il suo studio sito al Viale San Josemaria Escrivà de Balaguer n. 62;
ATTORE
E
FARVIMA MEDICINALI S.P.A. (C.F. 00292250636), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Casandrino (Na) alla Via Napoli n. 220, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa depositata, dall'Avv. Massimo Di Lello (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Cesario Console n. 3;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 la parte convenuta presente in udienza insisteva per l'accoglimento delle proprie difese, quindi il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il rituale deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, dove entrambe le parti si riportavano alle conclusioni e alle eccezioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La curatela del Fallimento ES IO ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la revoca dei pagamenti effettuati dalla imprenditrice in bonis a VI ME s.p.a. ai sensi dell'art. 67, commi 2 L. Fall., esponendo principalmente quanto segue:
in data 16/1/2018, ES IO aveva depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco”, pubblicato nel registro delle imprese il
22/1/2018, a seguito della istanza di fallimento presentata dalla società creditrice
So.Farma.Morra s.p.a.;
in data 23/5/2018, ES IO aveva rinunciato alla domanda di concordato “in bianco”, con conseguente estinzione della procedura concordataria R.G. 1/2018;
in data 29/9/2019, era stato pubblicato nel registro delle imprese un nuovo ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, rubricato al n. R.G. 9/2019, a seguito della presentazione di nuova istanza di fallimento da parte del creditore IG AL;
in data 19/12/2019, il Tribunale di Napoli nord aveva dichiarato il fallimento della ditta individuale IO ES, nominando Giudice delegato la dott.ssa Maria Grazia
Lamonica e curatore il dott. Pasquale Miano;
la fallita aveva intrattenuto rapporti, tra i vari fornitori, con la società VI ME
s.p.a., maturando un debito che alla data del 4/8/2016 ammontava ad € 327.888,05, successivamente lievitato ad € 469.729,86 e infine stimato in € 421.403,00, come da successivi atti ricognitivi, che la debitrice si era impegnata a saldare in forma rateale, pattuendo nel tempo tre successivi piani di rientro, a causa del suo persistente inadempimento;
all'esito delle indagini contabili, il curatore si avvedeva dell'effettuazione di pagamenti per complessivi € 118.499,15 alla VI ME s.p.a. nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della prima domanda di concordato, dal 21/07/2017 al 22/01/2018;
l'impresa aveva manifestato segnali di insolvenza non soltanto presso i terzi (decreti ingiuntivi per somme rilevanti, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, azioni esecutive mobiliari), ma anche nei confronti della stessa convenuta, riconducibili ai plurimi inadempimenti dei piani rateali di rientro ed al rilascio di un assegno postdatato a garanzia, sufficienti a radicare la sua scientia decoctionis.
Sulla scorta di tali premesse di fatto, la curatela ha dedotto che i pagamenti erano stati effettuati in condizioni di insolvenza della fallita, in violazione della par condicio creditorum, e che lo stato di insolvenza si era mantenuto stabilmente dal deposito della prima domanda di concordato sino alla dichiarazione di fallimento, senza soluzioni di continuità.
In conclusione, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi degli artt. 67 co. 2 e 3 lett. b) L. Fall. per la complessiva somma di € 118.499,15 e, di conseguenza, condannare la convenuta alla restituzione degli importi corrispondenti in favore del fallimento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. L'atto introduttivo veniva ritualmente notificato alla VI ME s.p.a., la quale si è costituita in giudizio depositando rituale comparsa di risposta.
Anzitutto, la convenuta ha respinto la tesi della consecuzione tra le procedure concordatarie, promuovendo una interpretazione letterale dell'art. 69 bis L. Fall. Secondo la prospettazione offerta, la retrodatazione dell'insolvenza alla data della pubblicazione della domanda di concordato sarebbe ammessa solo in caso di successivo fallimento, con esclusione di altre procedure concordatarie eventualmente precedenti. Siccome la prima procedura di concordato si era conclusa oltre un anno prima della seconda domanda, il notevole intervallo temporale avrebbe reciso ogni possibile collegamento tra le due procedure.
Sulla scorta di questa ricostruzione fattuale e giuridica, la convenuta ha fissato il termine di decorrenza del semestre sospetto dal 29/9/2019, che renderebbe revocabili i pagamenti a partire dal
29/3/2019, ed è pervenuta alla conclusione che nessuno dei pagamenti contestati sarebbe stato assoggettabile a revocatoria, perché intercorsi tra il 20/7/2017 e il 12/1/2018.
In ogni caso, anche optando per una interpretazione estensiva dell'insolvenza, ha eccepito che non potevano essere comunque revocati i pagamenti del 20/7/2017 di € 1.955,82 e del 21/7/2017 di €
51.176,75 perché anteriori al periodo sospetto.
In via subordinata, ha invocato l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67 co. 2 lett. a) L. Fall. per i pagamenti effettuati nei termini d'uso, anche quando oggetto di dilazione, e comunque il difetto di scientia decoctionis, per l'impossibilità di venire a conoscenza dei pretesi segnali di insolvenza e, di contro, per la capacità manifestata dalla debitrice di onorare il debito alle scadenze concordate.
In definitiva, ha concluso per il rigetto della domanda e per la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione.
3. Favorito il contraddittorio tra le parti, acquisito il rigetto dell'istanza di astensione del nuovo giudice istruttore e reputata la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, questa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari. 4. In via di metodo, giova rammentare che l'istituto della revocatoria fallimentare integra una misura ripristinatoria del patrimonio del fallito contro gli atti di disposizione compiuti dalla impresa in bonis nello stato di insolvenza che precede la dichiarazione di fallimento, in pregiudizio dei creditori concorsuali. La legge presume che lo stato di insolvenza non sia una condizione istantanea, ma che anzi si protragga per un certo tempo prima che venga dichiarato il fallimento, che è di sei mesi o un anno a seconda dei casi contemplati dall'art. 67 L.F. (cd. retrodatazione dell'insolvenza), tale da imporre al terzo la prova non facile che l'imprenditore in concreto non fosse già insolvente.
4.1. La prova del presupposto oggettivo dell'eventus damni è dunque particolarmente semplificata, perché per il curatore è sufficiente allegare la collocazione temporale dell'atto dispositivo nei sei mesi o nell'anno anteriori alla data di inizio della procedura concorsuale - dalla dichiarazione di fallimento o dal deposito della domanda di concordato preventivo, se le due procedure si sono susseguite senza soluzione di continuità.
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