Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 2
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro

VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.309/2022
Oggi 08/01/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Ventura;
per la parte resistente l'avv. Berto.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, il
Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 309/2022
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza dell'8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Giovanni Ventura;

ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Marco Berto;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via principale: 1) Accertarsi e dichiararsi che tra le parti sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di fatto
o comunque per effetto di illecita intermediazione/interposizione di manodopera in violazione degli artt. 1655 c.c. e 29 D.lgs 29/2003 in violazione della disciplina di cui agli artt. 30 segg. D.lgs 81/2015 a decorrere dall'1.2.2014 o dalla diversa data che risulterà di giustizia. 2)
2 Accertarsi il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella categoria
C1 od in altro livello ritenuto corrispondente alle mansioni svolte di cui al CCNL imprese pubbliche settore funerario od in equivalente livello di altro contratto ritenuto applicabile alla fattispecie dall'inizio del rapporto o da altro mutamento successivo. 3) Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire tutte le retribuzioni effettivamente dovute a qualsiasi titolo, anche se del caso risarcitorio, per effetto della pronuncia di cui sopra anche ex art. 36 Cost. 4) Condannarsi la convenuta a corrispondere consequenzialmente alle pronunce di cui sopra l'importo derivante dall'applicazione della normativa di legge e/o contrattuale. 5) Ordinarsi alla convenuta di provvedere alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente. 6) Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “In via principale di merito: rigettarsi in ogni caso tutte le domande formulate dal signor nei Parte_1
confronti di siccome destituite di ogni Controparte_1
fondamento in fatto d in diritto. Con piena vittoria di spese anche forfettarie e competenze professionali di giudizio. In via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal ricorrente e di cui al punto 1) delle conclusioni ex adverso dimesse, rigettarsi comunque le ulteriori domande del ricorrente siccome totalmente indimostrate nel quantum, o, comunque, ridursi gli eventuali crediti del ricorrente in misura corrispondente all'accoglimento di tutte le afferenti eccezioni sopra dispiegate in parte espositiva e con detrazione di tutte le somme che il signor ha già Pt_1
percepito dalle sue formali datrici di lavoro ed in connessione con i rapporti di lavoro con queste in atto. Con integrale compensazione delle spese e competenze di lite”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13.7.2022, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato socio della cooperativa Programma Lavoro e di essere poi transitato senza soluzione di continuità e senza alcun mutamento sostanziale nella cooperativa , titolari nel tempo di contratti di Parte_2
appalto con aventi ad oggetto l'espletamento di alcuni servizi in Pt_3
area cimiteriale, nei quali il lavoratore era stato impiegato a far data dall'1.2.2014.
Tale appalto, a dire del ricorrente, non aveva mai riguardato il completo affidamento dei servizi alle cooperative, poiché i servizi medesimi avevano continuato ad essere gestiti dall' che vi aveva sempre Pt_3
impiegato anche proprio personale, sia con funzioni di direzione dei soci delle cooperative sia per lo svolgimento in modo promiscuo dell'attività lavorativa con detti soci, fornendo inoltre i mezzi e gli strumenti di lavoro.
Difatti il ricorrente aveva sempre lavorato in squadre di cui facevano tra gli altri parte, in modo sistematico, lavoratori di cui era stata accertata la dipendenza da parte della convenuta, ed in particolare i signori
[...]
, Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, tutti formalmente dipendenti della cooperativa, ma dipendenti
[...]
dell a seguito di quanto era stato accertato giudizialmente. Pt_3
Deduceva il ricorrente, che nel contesto descritto aveva svolto diversi compiti che gli venivano di volta in volta affidati a seconda delle occorrenze, ma sempre alle dirette dipendenze dei superiori gerarchici
che davano indicazioni, ordini e disposizioni sul lavoro da Pt_3
effettuare e ne controllavano lo svolgimento, in particolare facendo riferimento a e , dipendenti ed a Per_6 Persona_7 Pt_3
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e formalmente dipendenti delle Per_4 Persona_8 Per_3
cooperative ma poi riconosciuti, con sentenza, quali dipendenti
Pt_3
In data 1.5.2019 era transitato nella cooperativa B.. Pt_2
Allegava di aver effettuato quotidianamente lavori di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, movimentazione di feretri e resti mortali, pulizia dei loculi e smaltimento dei materiali, nonché provveduto alla pulizia dei viali.
Deduceva ancora di aver utilizzato regolarmente e costantemente mezzi
e strumenti di lavoro ed anche mezzi informatici di proprietà e Pt_3
che l'unica incombenza delle cooperative, per quel che concerneva il rapporto di lavoro, aveva riguardato esclusivamente gli adempimenti formali di gestione del rapporto, come malattie, retribuzioni e ferie, nonché l'invio al lavoro secondo le necessità della resistente.
Tanto premesso in fatto affermava in diritto che al di là degli schemi formali, tra la parte ricorrente e dall'1.2.2014, si era instaurato Pt_3
un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, in quanto le modalità di svolgimento dell'appalto apparivano incompatibili con le previsioni del D.lgs 276/03 applicabile ratione temporis alla fattispecie, e le cooperative si dovevano considerare meri soggetti interposti. Dall'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro nei termini descritti con la convenuta, doveva discendere il diritto del ricorrente all'applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese del settore funerario adottato dalla convenuta od altro ritenuto applicabile alla fattispecie, con inquadramento, in relazione alle descritte mansioni, nella categoria C1 prevista dal richiamato CCNL.
Con memoria difensiva del 4.11.2022, la convenuta rilevava che tutti i servizi descritti in ricorso venivano svolti dalle appaltatrici in via
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esclusiva, nel senso che non si occupava minimamente degli Pt_3
stessi, avendo cessato la propria diretta operatività nell'ambito dei cimiteri cittadini già nel settembre del 2004.
Rilevava, dopo aver descritto le vicende relative all'affidamento degli appalti de quibus, che le previsioni di cui ai contratti e capitolati
d'appalto erano di per sé già sufficientemente chiare nell'indicare le prestazioni che le appaltatrici avrebbero dovuto svolgere, e che tali prestazioni erano state svolte dalle cooperative affidatarie a proprio piacimento, con l'unico limite derivanti dal rispetto delle previsioni contrattuali.
Rilevava che, proprio in virtù della particolarità di alcuni servizi appaltati, in relazione ai quali non era all'evidenza possibile prevedere quando dovessero essere svolti, era necessaria una preventiva indicazione da parte di all'appaltatrice, citando, a titolo di Pt_3
esempio, le attività di
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