Trib. Piacenza, sentenza 04/12/2024, n. 787

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 04/12/2024, n. 787
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 787
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1018/2024

Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)

Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 6.6.2024
da
pagina 1 di 7 C.F. , nata il [...] in [...] residente in Parte_1 C.F._1
Fiorenzuola d'Arda (PC), via Girolamo Gelati, n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Loretta Groppi del
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via F. Frasi, n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.


- RICORRENTE -

contro

nato a [...], residente in [...]
Migliarina
- RESISTENTE CONTUMACE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.6.2024 chiedeva di regolamentare l'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale, deducendo:
pagina 2 di 7
che dalla relazione intrattenuta con era nato, il 27.1.2018, il figlio Controparte_1
, riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
che dopo la nascita del figlio aveva continuato ad abitare con la madre e con la sorella a CP_2 per poi iniziare a convivere con il nuovo compagno a Fiorenzuola D'Arda nel mese di agosto 2022;

che il signor aveva abbandonato da subito sia la compagna sia il figlio, CP_1
interrompendo qualsivoglia contatto con il minore e disinteressandosene completamente sia dal punto di vista affettivo sia dal punto di vista economico;

che la ricorrente si era sempre occupata in via esclusiva del figlio sin dalla nascita e Per_1 gli ultimi contatti intercorsi con il resistente risalivano all'anno 2019 attraverso qualche sporadica telefonata;

che il figlio era molto legato alla madre ed aveva instaurato un rapporto sereno con il Per_1
nuovo compagno della stessa con il quale conviveva nella nuova casa condotta in locazione;

che il Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) rappresentava per il minore un punto di riferimento, essendo ben inserito sia nel contesto scolastico sia nel contesto sportivo;

che la ricorrente, svolgendo la professione di operaia e riuscendo a fronteggiare le esigenze economiche del minore, nulla domandava a titolo di mantenimento per il figlio;
in ogni caso, il resistente si era sempre disinteressato del figlio anche dal punto di vista economico.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente domandava l'affidamento esclusivo del figlio minore
alla madre, con residenza anagrafica presso la casa materna sita in Fiorenzuola d'Arda (PC) e Per_1
diritto di visita del padre con cadenza almeno quindicinale per la durata di due ore e sempre alla presenza degli assistenti sociali, con diritto della madre di trascorrere con il figlio tutte le festività e le vacanze estive;
infine, domandava il versamento dell'Assegno Unico interamente a suo favore.
Con decreto in data 12.06.2024 il giudice relatore Dott.ssa Mariachiara Vanini fissava l'udienza del 24.10.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte
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