Trib. Latina, sentenza 15/10/2024, n. 1073

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 15/10/2024, n. 1073
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1073
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 3193/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 15/10/2024 ha pronunciato e pubblicato la presente

SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al
n. 3193/2021 promossa
DA
VI NA nella qualità di erede del de cuius, IR IY, rappresentata e difesa dall'Avv. CRAPARO CECILIA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro- tempore, elettivamente domiciliato in Latina, Via C. Battisti n. 52, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti CIARELLI NA PAOLA e LORENI
LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: assegno sociale dando lettura dei seguenti

Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea ha oggetto la condanna dell'INPS al riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto al riconoscimento e alla liquidazione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, commi 6,7, L. n. 335/1995 e ss mm. richiesto con domanda amministrativa del
13.11.2019, con conseguente condanna dell'Istituto convenuto al pagamento della correlativa prestazione oltre accessori.
L'INPS, ritualmente citato si è costituito in giudizio, eccependo nel merito che la ricorrente non era in possesso dei requisiti soggettivi indispensabili per avere diritto all'assegno sociale, segnatamente, difettavano sia la permanenza nel territorio italiano per almeno dieci anni continuativi, sia la produzione alla data di presentazione della domanda dell'autocertificazione dei redditi catastali compreso il reddito della casa di abitazione.
Stante il decesso della ricorrente sig.ra EN AD avvenuto in data 31.05.2022 il presente giudizio è stato riassunto e proseguito dall' erede sig.ra VI NA
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
- la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014,
n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14;
in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass.
n. 27953/2018).

2. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro


3. Giova preliminarmente rammentare che l'assegno sociale, istituito dall''art.3, co. 6, della
l. 335/1995
, con effetto dal 1° gennaio 1996, che ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione di carattere assistenziale che spetta a coloro che hanno compiuto il 65° anno di età (67 a partire dal 2020);
e si trovano nelle condizioni soggettive e reddituali previste dalla legge.
In particolare, dal 1° gennaio 2009, per i cittadini stranieri, oltre al possesso della Carta di
Soggiorno (richiesta dalla legge n. 388/2000) o del Permesso di Soggiorno CE (di cui al
Testo Unico sull'Immigrazione per i “soggiornanti di lungo periodo”), è previsto l'ulteriore requisito di avere legalmente soggiornato in Italia, in via continuativa, per almeno 10 anni, così come disposto dall'art. 39 della legge 6 marzo 1998 n. 40 recepito dall'art. 41 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 256. La novella si applica alle domande presentate dal primo dicembre 2008.
Ai fini del possesso del cd. “requisito reddituale” si osserva che alla formazione del reddito concorrono una serie di voci mentre invece altre non sono computabili, tra cui gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INPS ai pensionati per inabilità, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il reddito della casa di abitazione.
In relazione all'entità del reddito personale e dell'eventuale reddito cumulato, l'assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
Per il non coniugato, o legalmente ed effettivamente separato, anche in via provvisoria, non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge, e si deve tenere conto della differenza tra il limite di reddito previsto ed il reddito dichiarato: se non si posseggono redditi si ha diritto alla misura intera della prestazione, se si posseggono redditi in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi