Trib. Cassino, sentenza 07/01/2025, n. 10
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 588 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12.9.2024 e vertente tra tra
PENELOPE SPV S.R.L. (C.F. 04934510266), rappresentata da Intrum Italy
s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Stefano Menghini e ID Sarina
-attrice-
e
SI PI (C.F. [...])
-convenuto contumace-
OGGETTO: azione ex art. 485 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12.9.2024 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la PE SPV s.r.l., in qualità di presunta cessionaria del credito originariamente vantato da Banca Intesa s.p.a. nei confronti di ND IN, CE NN, ND ID e RA
SA, al fine di soddisfare le proprie ragioni di credito, ha agito nei confronti di
ND IN per l'accertamento, ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c., della sua qualità di erede di ND ID, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. ND IN ha
1 accettato tacitamente l'eredità del defunto fratello ND ID, avendo lo stesso compiuto con riguardo all'immobile sito in Cassino (Fr), Via San Leonardo
Filieri 24, caduto nell'asse ereditario, atti manifestanti la volontà di accettazione;
- ordinare al conservatore dei RR.II. di Frosinone di provvedere, ai sensi dell'art.
2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da sua responsabilità.
ND IN, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.9.2024.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che la domanda non può essere accolta per mancanza di prova della legittimazione attiva della PE SPV s.r.l.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass. S.U. n.
2951/2016).
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria
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