Trib. Massa, sentenza 17/12/2024, n. 187
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Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio n composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2048/2024 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ,), nato a [...], il [...], e residente C.F._1
in Fosdinovo (MS), Via Prato n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Dunchi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Carrara (MS), Via Buonarroti n. 16
e
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], e residente C.F._2 in Fosdinovo (MS), Via Pilastri n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella
Cucchi, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
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ricorrenti
P.M. informato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.12.2024, in sostituzione dell'udienza in pari dat
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Con ricorso congiunto depositato il 18.09.2024 dinanzi al Tribunale di Massa, e Parte_1
, generalizzati come in epigrafe, hanno esposto: Controparte_1
di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Fosdinovo (MS), il giorno
11.05.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2002, al n. 1, Parte II, Serie B;
che dalla loro unione coniugale è nata, il 01.03.2006, la FI , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
che era tra loro intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di questo stesso
Tribunale depositato in data 12.05.2023, con il quale sono state omologate le condizioni di separazione concordate dai medesimi coniugi;
che dalla data dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione era trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n.
55/2015, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di riconciliazione, non sussistendo più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro;
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel
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