Trib. Milano, sentenza 22/07/2024, n. 7257
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Testo completo
N.31814 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa F D L Presidente
Dott.ssa C D Gdice Relatore
Dott.ssa V M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 23/08/2022 rimessa al
Collegio alla udienza del 13/06/2024 e discussa nella camera di consiglio del 11.07.2024 promossa da
( ) nata a CUGGIONO (MI) il 01/08/1976 , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. B P, presso il cui studio in Milano, VIA G. MAZZINI
5 20011 C , è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nato a CUGGIONO (MI) il 06/12/1973, CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti PINI RAFFAELLA e BERRA CHIARA, presso il cui studio in
Milano via Cosimo del Fante n. 16, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta –
nato a Vigevano (PV) il 07.09.2011 e nata a Controparte_2 Controparte_3
Vigevano (PV) il 28.09.2015, in persona del curatore speciale avv. MARIAGRAZIA MONEGAT in proprio ex art. 86 c.p.c.;
-Intervenuti-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.09.2022
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 13/06/2024 le parti hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di separazione ex art. 709 bis c.p.c. con remissione della causa sul ruolo del Giudice Istruttore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio in Boffalora Sopra Ticino - Parte_1 CP_1
MI- il 02/05/2010 (Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Boffalora Sopra Ticino -MI- al n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2010).
Dall'unione sono nati due figli, e . CP_2 CP_3
con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato il 22/08/2022 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale dichiararsi la separazione con addebito per aver tenuto il marito comportamenti violenti e maltrattanti;
l'affidamento condiviso con collocamento presso di sé di e CP_2 CP_3 subordinando (l'affidamento condiviso) all'esito positivo di un percorso di disintossicazione da alcool e di un percorso psicologico per la gestione della rabbia da parte del Sig. , nonché CP_1 visite padre/figli come meglio dettagliate in ricorso;
di porrea carico del sig. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei minori con il versamento indiretto di un assegno di mantenimento non inferiore ad € 700,00 (ovvero € 350,00 ciascuno) mensili e di porre, altresì, a carico dello stesso l'obbligo del rimborso alla signora del 50% delle spese straordinarie. Pt_1
In data 02/12/2022 si è costituito in giudizio , il quale - contestando quanto ex CP_1 adverso esposto – ha chiesto di dichiarare la separazione tra i coniugi, rigettando al contempo il richiesto addebito della medesima al marito;
di disporre l'affidamento condiviso tra i genitori in relazione ai figli minori e con collocazione in modalità paritetica tra in genitori;
di CP_2 CP_3 porre a carico della madre il riconoscimento di un contributo al mantenimento mensile quantificato nell'importo di € 300,00 e di disporre che l'assegno unico universale per i figli venga percepito dalla madre nella misura del 100%;
di porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese extra assegno come da protocollo del Tribunale di Milano.
I coniugi sono comparsi all'udienza ex art 708 c.p.c. il 20/12/2022 quando su richiesta congiunta dei procuratori il Presidente FF ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori
La complessiva situazione del nucleo famigliare, gli episodi violenti riferiti e l'allegato malessere dei due minori (soprattutto del maggiore) impongono in via provvisoria ed urgente di limitare
l'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori con simmetrica attribuzione al CP_4
Milano a cui vanno delegati gli interventi meglio dettagliati in dispositivo;
La non univoca rappresentazione dell'origine – e della conseguente gestione-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa F D L Presidente
Dott.ssa C D Gdice Relatore
Dott.ssa V M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 23/08/2022 rimessa al
Collegio alla udienza del 13/06/2024 e discussa nella camera di consiglio del 11.07.2024 promossa da
( ) nata a CUGGIONO (MI) il 01/08/1976 , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. B P, presso il cui studio in Milano, VIA G. MAZZINI
5 20011 C , è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nato a CUGGIONO (MI) il 06/12/1973, CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti PINI RAFFAELLA e BERRA CHIARA, presso il cui studio in
Milano via Cosimo del Fante n. 16, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta –
nato a Vigevano (PV) il 07.09.2011 e nata a Controparte_2 Controparte_3
Vigevano (PV) il 28.09.2015, in persona del curatore speciale avv. MARIAGRAZIA MONEGAT in proprio ex art. 86 c.p.c.;
-Intervenuti-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.09.2022
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 13/06/2024 le parti hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di separazione ex art. 709 bis c.p.c. con remissione della causa sul ruolo del Giudice Istruttore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio in Boffalora Sopra Ticino - Parte_1 CP_1
MI- il 02/05/2010 (Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Boffalora Sopra Ticino -MI- al n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2010).
Dall'unione sono nati due figli, e . CP_2 CP_3
con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato il 22/08/2022 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale dichiararsi la separazione con addebito per aver tenuto il marito comportamenti violenti e maltrattanti;
l'affidamento condiviso con collocamento presso di sé di e CP_2 CP_3 subordinando (l'affidamento condiviso) all'esito positivo di un percorso di disintossicazione da alcool e di un percorso psicologico per la gestione della rabbia da parte del Sig. , nonché CP_1 visite padre/figli come meglio dettagliate in ricorso;
di porrea carico del sig. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei minori con il versamento indiretto di un assegno di mantenimento non inferiore ad € 700,00 (ovvero € 350,00 ciascuno) mensili e di porre, altresì, a carico dello stesso l'obbligo del rimborso alla signora del 50% delle spese straordinarie. Pt_1
In data 02/12/2022 si è costituito in giudizio , il quale - contestando quanto ex CP_1 adverso esposto – ha chiesto di dichiarare la separazione tra i coniugi, rigettando al contempo il richiesto addebito della medesima al marito;
di disporre l'affidamento condiviso tra i genitori in relazione ai figli minori e con collocazione in modalità paritetica tra in genitori;
di CP_2 CP_3 porre a carico della madre il riconoscimento di un contributo al mantenimento mensile quantificato nell'importo di € 300,00 e di disporre che l'assegno unico universale per i figli venga percepito dalla madre nella misura del 100%;
di porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese extra assegno come da protocollo del Tribunale di Milano.
I coniugi sono comparsi all'udienza ex art 708 c.p.c. il 20/12/2022 quando su richiesta congiunta dei procuratori il Presidente FF ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori
La complessiva situazione del nucleo famigliare, gli episodi violenti riferiti e l'allegato malessere dei due minori (soprattutto del maggiore) impongono in via provvisoria ed urgente di limitare
l'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori con simmetrica attribuzione al CP_4
Milano a cui vanno delegati gli interventi meglio dettagliati in dispositivo;
La non univoca rappresentazione dell'origine – e della conseguente gestione-
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