Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 76

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 76
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 76
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.59, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza cartolatre fissata in trattazione finale al 10 gennaio 2025, e vertente TRA GE NZ, nato il giorno 25/05/1953 in POGGIOMARINO ed ivi residente, C.F.: [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura trasmessa telematicamente con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Martino GRAGNANIELLO presso il cui studio, sito in PALMA CAMPANIA alla via Per CASTELLO n.25, resta elettivamente domiciliato RICORRENTE E
AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in SALERNO al corso VITTORIO EMANUELE n.126 presso lo studio dell'avv. Maria Teresa CAPRIO che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con la memoria difensiva di costituzione RESISTENTE NONCHE' I.N.P.S.Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE E
S.C.C.I s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. CONVENUTA, contumace

OGGETTO: impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di intimazione di pagamento, anche in riferimento a pregressi “atti impositivi”.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle successive memorie difensive, da intendersi qui integralmente riportate.

1
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 4 gennaio 2024 il sig. CE GE si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA instando per l'accertamento della illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento, notificatigli il 28 novembre 2023, e per l'annullamento di due degli atti impositivi originari ad essi sottesi, denunciando la mancata pregressa notifica dei due avvisi di addebito e la prescrizione-decadenza in cui sarebbero incorsi il titolare delle poste azionate e l'agente della riscossione.
Si costituivano ritualmente gli enti convenuti, ad eccezione di S.C.C.I. s.p.a., rimasta contumace, che resistevano alla avversa iniziativa contestandone la fondatezza da variegate angolazioni.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita in via documentale, mandava la stessa prontamente in decisione dopo avere invitato le parti ad interloquire sulle risultanze dell'estratto di ruolo aggiornato al luglio 2023, nell'esemplare prodotto da A.d.E.R.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza cartolare fissata in trattazione finale al 10.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, già in epigrafe richiamate, la causa veniva assegnata a sentenza.
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L'iniziativa giudiziale in scrutinio ha ad oggetto la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” contrassegnata dal n. 071 76 2022 0000 3561 e l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90187 61956, entrambe notificate il 28 novembre 2023, nella sola parte inerente i due seguenti avvisi di addebito: n. 371 2016 00165 61826 (e. 50.319,01), richiamato dall'intimazione di pagamento;
n. 371 2021 00012 74553 (e. 4.512,22), richiamato dalla comunicazione preventiva. Il ricorrente espressamente allega la mancata notifica dei due pregressi atti impositivi, la cui dimostrazione, peraltro, dovrebbe passare attraverso la
“necessaria” produzione in giudizio ad opera di parte resistente degli “originali”, anche alla luce -pare di capite- del formalizzato disconoscimento delle copie eventualmente a prodursi. In ogni caso denuncia l'intervenuta prescrizione delle poste azionate e, in via del tutto conseguenziale, la decadenza in cui sarebbero incorsi gli enti convenuti. Se non che, seppure incidenter tantum, il sig. GE pone anche la questione dell'adesione alla definizione agevolata prevista alla Legge n.197/2022, riferita ad entrambi gli avvisi di addebito, nella buona sostanza allegando che i due atti notificatigli il 28 novembre 2023 sono intervenuti in epoca successiva a tale iniziativa e, quindi, in un momento in cui le pretese contributive non potevano essere azionate.

2 (3)
Nell'analisi delle censure attoree, e delle speculari controdeduzioni di parte resistente, è opportuno muovere da quelle direttamente innescate dalla natura giuridica della pretesa azionata. Evidentemente speculare ai due atti “direttamente” impugnati.
L'arresto della giurisprudenza di legittimità pare, allo stato, univoco. Prendendo le mosse da Cass. Sez. 6^, n.20489/2018, può in sintesi sostenersi che il preavviso di iscrizione ipotecaria rientra fra le cc.dd. misure coercitive, alternative all'esercizio dell'azione esecutiva. Di guisa che l'opposizione a dette misura dà luogo, in senso lato, ad un'azione di accertamento negativo del diritto a procedere all'applicazione della misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria. Si è, altresì, affermato che avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria il destinatario
-al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo- può attivare vari rimedi. Può, in primo luogo, agire in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa. Può, in un'alternativa evidentemente anche contestuale, agire attraverso il recupero della opposizione al pregresso atto impositivo in tesi attorea mai notificatogli, o irritualmente notificatogli, allegando di averne appreso l'esistenza solo a seguito della conoscenza legale del preavviso di misura coercitiva, evocando, in questo caso, la sua possibilità di esercitare il diritto di difesa nel merito, e quindi di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, solo da quel momento. Può, infine, agire con la opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C., laddove intenda denunciare fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo. Dette opzioni restano attratte dal -più- generale principio di diritto a termine del quale tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, devono essere dedotti -attraverso l'impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa- mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita, per questo motivo, “recuperatoria”. Tale è la perimetrazione giuridico-ermeneutica della questione desumibile, oltre che dalla pronuncia già citata, dalla sentenza n.19667/2014 (Sez. UN.), dall'ordinanza n.15354/2015 (Sez. UN.), dalla sentenza n.4587/2017 (Sez. Tributaria), dalla sentenza n.22080/2017 (Sez. UN.). Resta, in ogni caso, la premessa di fondo secondo cui, citando Cass. Sez. 6^ Civ. L n.29132/2019, l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'espropriazione forzata, piuttosto configurandosi come procedura ad essa alternativa.
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Premessa portata alle sue conseguenze procedurali definitive dalla pronuncia appena richiamata nei seguenti testuali termini.
<Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata (del fermo e) della iscrizione ipotecaria è che il giudizio di impugnazione … della iscrizione ipotecaria si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina della opposizione esecutiva …>> Nei medesimi termini, per quel che concerne l'opposizione alla iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n.602/1973, si cfr.: Cass. Sez. 3^ n.25745/2015;
Cass. Sez. 6^, ordinanza n.24808/2018.
Discorso almeno in parte similare va ripetuto in riferimento all'opposizione alla intimazione di pagamento, per la cui perimetrazione ben può richiamarsi Cass. n.16425/2019. A tenore della quale:
<In generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n.78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.122 del 2010, D.P.R. n.602 del 1973 e dal D.Lgs. n.112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. 6 aprile 2016, n.6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …
>>
Non sembra, pertanto, revocabile in dubbio l'ammissibilità della presente iniziativa giudiziale nella parte in cui la stessa tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, se l'accertamento “prioritario”
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