Trib. Lecce, sentenza 28/02/2024, n. 607
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro L H B ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12303.2021 R.A.C.L., promossa da:
T R
avv. Passiatore
Contro
Controparte_1
Avv. L N
Parte ricorrente ha adito in data 24.11.21 questo Tribunale chiedendo dichiararsi parte avversa tenuta all'applicazione della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale (di cui all'accordo aziendale del 9.6.98, del 3.2.98, del verbale di riunione del 20.4.88, del verbale di riunione dell'8.9.05 e del 22.7.09) e quindi il proprio diritto al pagamento delle connesse differenze retributive ( a titolo di indennità di presenza giornaliera, ticket pasto, indennità duplici mansioni, indennità di percorrenza, indennità di guida 1, indennità di guida 2, indennità fuori nastro 12° e 13°e 14° e 15° ora, indennità di guida\rimorchio\autosnodato, indennità aggiuntiva, indennità aziendale) maturate sino alla data del 31.12.19 oltre al pagamento a far data dall'1.1.20 del compenso di presenza ex art.17 dell'accordo aziendale del 13.12.19 e del ticket aziendale nelle misure in ricorso indicate;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, dipendente di parte convenuta dal 12.8.19 quale operatore di esercizio-parametro 140 in servizio presso la sede di Lecce, non le siano stati corrisposti sino al 31.12.19 i compensi retributivi previsto dalla contrattazione collettiva di secondo
livello;
come il ccnl del 27.11.20 rinvii alla contrattazione collettiva di secondo livello che deve pertanto trovare applicazione in virtù della inscindibilità della disciplina ex art.12 ccnl;
come peraltro ex art.12 del contratto di servizio per l'esercizio delle ferrovie stipulato con in data 21.12.09 parte avversa sia tenuta ad applicare il ccnl CP_2
e la contrattazione aziendale;
come con contratto aziendale del 31.12.19 e con decorrenza
1.1.20 sono state abrogate alcune disposizioni del verbale di riunione del 22.7.09, dell'accordo del 9.6.98, del verbale del 3.2.98 e del 7.7.97 e del 20.4.98 e del 3.2.90) e comunque in virtù della irriducibilità della retribuzione e della sussistenza di diritti quesiti detta circostanza non possa avere incidenza sulla posizione del ricorrente.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa lamentando l'improponibilità ed infondatezza del ricorso e chiedendo in