Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2024, n. 2970
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Testo completo
3072/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3072 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
nata il [...] in [...], (C.F. Parte_1
), Corso A. De Gasperi n. 208, ivi elettivamente domiciliata in via Schito n. C.F._1
121/F, presso lo studio dell'avv. Valeria Russo, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024, il difensore della parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- si chiede quanto al diritto di visita e all'affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave, tenuto conto che la _1
madre è stata nominata amministratrice di sostegno del figlio in virtù del decreto di Parte_1
nomina del 16/2/2023, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
, un pomeriggio a settimana dalle ore 16:00 alle 17:00 previo accordo telefonico;
- si _1
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chiede quanto agli accordi economici disporre che il padre abbia obbligo di Controparte_1 corrispondere in favore della sig.ra la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento dei due figli ( benché maggiorenne non risulta ancora economicamente PE
autosufficiente) nonché di contribuire nella misura della metà alle spese scolastiche ed alle eventuali cure mediche specialistiche non coperte dal SSN sostenende per questi ultimi;
- infine, disporre che nessuno dei due ex coniugi sia tenuto a corrispondere all'altro alcun assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Ha chiesto di assegnare la causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Il P.M., in data 23.10.2024, ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2022, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio civile contratto con in data 03.03.1999 in Castellammare di Stabia, nel Controparte_1
corso del quale sono nati due figli, , nata il [...], e , nato il [...]. PE _1
Deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, nella contumacia del con sentenza n. 877/2014 pubblicata il 4.3.2014 e che da quel CP_1
momento non si erano più riconciliati. Precisava, infatti, di aver perso ogni contatto con il marito dal
2008 e che lo stesso non aveva adempiuto alle disposizioni contenute nella sentenza di separazione, con cui era stato disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre con la possibilità di vedere il padre due giorni alla settimana previo accordo telefonico e un contributo a carico di questi per i figli di euro
400,00.
Chiedeva, dunque, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di porre a carico del resistente
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli confermando le condizioni di cui alla separazione.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 15.03.2023, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente - nonostante la ritualità della notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. - il Presidente confermava i provvedimenti adottati in sede di separazione salvo che per le statuizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita della figlia ,