Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6287
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Testo completo
N. R.G. 11619/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Roberta Dotta Presidente
Francesca Firrao Giudice rel. est.
Monica Mastrandrea Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 21/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 11619 / 2023 promossa da:
Parte_1 nato a Berat in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. TRUCCO LORENZO
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare, con richiesta subordinata di riconoscimento della protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Torino in data 06/03/2023, notificato in data 16/05/2023, con il quale, previo parere negativo della Commissione Territoriale di Torino del 19/09/2022, è stato deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e
286/1998 a favore del ricorrente.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 14/06/2023, ritualmente notificato, il sig. , cittadino albanese, Parte_1 ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino emesso in data 06/02/2023, che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino, ha rigettato la sua istanza di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare, con richiesta subordinata di riconoscimento della protezione speciale
Nonostante rituale e tempestiva notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino non si costituiva in giudizio il . Controparte_1
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, nel corso della quale la parte rinunciava alla domanda di coesione familiare nonchè alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 21/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c.
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità derivata, essendo illegittimo il parere negativo della Commissione che non aveva adeguatamente considerato da un lato il legame familiare che lega il ricorrente alla coniuge
e, dall'altro, il comportamento positivo tenuto dallo stesso in seguito a condanna Persona_1 penale che l'ha portato dapprima all'ottenimento della misura alternativa della detenzione domiciliare e, in seguito, alla liberazione anticipata in data 23/08/2021. Per tali ragioni, parte ricorrente lamentava l'erroneità del parere negativo emesso dall'autorità amministrativa in quanto lo stato di coniugio con cittadina comunitaria, il lasso di tempo trascorso sul territorio italiano, nonché il percorso di integrazione sociale avrebbe dovuto portare all'accoglimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
3. La domanda relativa alla richiesta di riconoscimento della protezione speciale è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione