Trib. Paola, sentenza 11/04/2024, n. 292

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 11/04/2024, n. 292
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 292
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. F L Presidente dott.ssa S S Gdice relatore dott.ssa F L G, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 84 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a Belvedere Marittimo (Cs) il Parte_1 C.F._1
25/06/1991, parte elettivamente domiciliata in Paola (Cs) al Viale Emilio Mannarino n. 4 presso lo studio dell'avv. F M, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 22/01/2024;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a Cetraro (Cs) il 26/06/1984, CP_1 C.F._2 parte elettivamente domiciliata in Cetraro (Cs) alla via Indipendenza n. 3 presso lo studio dell'avv. Rizzo M E, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.03.2024;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza dell'8.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 22/01/2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
Fuscaldo il 3/09/2011 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 16, parte
II, serie A, anno 2011), in costanza del quale sono nati due figli, il 23.12.2013 e Per_1
1
il 4.07.2018. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale Persona_2
e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto emesso in data 16.05.2023. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, Pt_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n.

2. lett. b) della
[...]
L. 1° dicembre n. 898, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
03.09.2011 tra i sig.ri e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Fuscaldo al nr. 16 part.2 serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del suddetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;

2. Stabilire che la casa coniugale, sita in Fuscaldo Via Strada B, in immobile di proprietà dei genitori della ricorrente, venga assegnata alla sig.ra con ogni arredo e corredo in quanto Parte_1 rispondente all'interesse della prole, ordinando al contempo al sig. , in CP_1 assegnando termine, di asportare i propri beni personali;

3. Confermare, per ogni altro aspetto, le statuizioni assunte in sede di separazione consensuale ut supra integralmente riportate. Con vittoria delle spese di giudizio solo in caso di opposizione”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto in data
1.03.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in CP_1 data 8.03.2024. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
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