Trib. Palmi, sentenza 04/12/2024, n. 775
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha accolto in parte le richieste della ricorrente, autorizzando il trasferimento del minore a Feltre e l'iscrizione scolastica, ritenendo che il trasferimento fosse nell'interesse del minore, dato il contesto lavorativo della madre. Tuttavia, ha dichiarato inammissibili le ulteriori richieste, stabilendo un affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre e regolando il diritto di visita del padre. La decisione si basa sulla considerazione che il mantenimento di un legame equilibrato tra il bambino e entrambi i genitori è fondamentale, e che le condizioni concordate non contravvengono all'ordine pubblico.
Sul provvedimento
Testo completo
proc. n. 889/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelita Alvaro, con studio sito in Palmi alla via Poeta n. 93;
-ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...], (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonina Iannì, presso il cui studio, in via
Serra nr. 85, Gioia Tauro (RC) è elettivamente domiciliato;
-resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente al verbale d'udienza del 29.11.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 18.07.2024, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con nel Comune di Palmi in data 10.09.2020, matrimonio CP_1
trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2020 – Atto Numero 18 –
Parte II- Serie A;
che dall'unione coniugale era nato un figlio, (nato a [...] il Per_1
25.01.2021) a cui recentemente era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico;
che, da tempo, il rapporto tra i coniugi risultava deteriorato, tanto che la ricorrente viveva insieme al figlio
nella casa coniugale mentre il marito si era trasferito a Gioia Tauro nell'abitazione dei genitori.
specificava di aver presentato domanda per l'insegnamento nella provincia di Parte_1
Belluno e per tale motivo intendeva trasferirsi con il figlio a Fetre (BL), dove viveva il fratello, al fine di evitare di locare un immobile per tutta la durata dell'anno scolastico. Pertanto, chiedeva “1-
In via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473 bis n. 15 c.p.c., stante l'imminente inizio dell'anno scolastico, autorizzare la madre a trasferirsi, per motivi di lavoro, a Fetre (BL) unitamente al figlio
(con collocazione degli stessi presso l'immobile del fratello della signora , signor Pt_1 CP_2
, sito in Fetre alla via Po n. 4/B) nonché autorizzare il piccolo, qualora il padre non
[...] dovesse prestare il consenso, come sinora accaduto, all'iscrizione presso la scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale “Ai Caduti” di Pedavena (BL), con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre;
2- pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
3 - affidare il figlio minore in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre e con esercizio di visita da parte del padre per 3 giorni alla settimana per la durata anche di sei ore al giorno, oltre che con regolamentazione del diritto di visita per le festività natalizie e pasquali, le vacanze estive, i ponti e i compleanni con esclusione comunque del diritto al pernottamento;
4- assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto collocataria del figlio minore;
5- imporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla CP_1
moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6- autorizzare la ricorrente a percepire il 100% dell'assegno unico;
7- con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.”
A seguito dell'istanza di Militano ex art. 473bis.15 c.p.c., veniva aperto un subprocedimento (R.G.
889/2024 sub. 1).
In data 03.09.2024 si costituiva , contestando la domanda della ricorrente, CP_1
relativamente alla richiesta di trasferimento della stessa insieme al bambino nella città di Feltre