Trib. Milano, sentenza 09/01/2024, n. 272
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Testo completo
N. 13455/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' Org_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. E K ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da nato a La Vega (Repubblica Dominicana) il giorno 10.08.1996, c.f. Parte_1
, c.u.i. , residente in Sesto San Giovanni (MI) alla via Venti C.F._1 C.F._2
Settembre n. 55, rappresentato e difeso nel presente procedimento, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. I Ao del Foro di Milano Contro Il , in persona del Ministro pro-tempore elettivamente domiciliato ope legis Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il Distretto di Corte d'Appello di Milano, via Freguglia n. 1
e la della Provincia di Milano, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa Org_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il Distretto della Corte d'Appello di Milano, via Freguglia n. 1
OGGETTO: rigetto richiesta di rinnovo permesso di soggiorno di lungo periodo e rigetto del permesso di soggiorno per motivi famigliari
1. Svolgimento del processo e istanze delle parti
Con ricorso iscritto in data 27 marzo 2023 ha proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento n. 0097987, notificato il 15 marzo 2023, con il quale il questore della provincia di Milano ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo e ha negato altresì il rilascio i permessi di soggiorno ad altro titolo. Con il ricorso è stata contestata la decisione dell'autorità amministrativa deducendo che il ricorrente è entrato in Italia in data 08/11/2012 quale figlio minorenne di una cittadina straniera, originaria della Repubblica Dominicana, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;il ricorrente ha domandato l'aggiornamento di questo permesso di soggiorno in data 10 gennaio 2019 e l'esito, oggetto della presente impugnazione, è stato notificato il 15 marzo 2023, dopo un'interlocuzione seguita al cd “preavviso di rigetto”. Avverso il provvedimento negativo, ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 5 c. 5 e 9 comma 11 Pt_2
e 19 c. 2 d.lgs. 286/1998, rilevando come il questore abbia formulato le proprie conclusioni in merito
1
alla ritenuta pericolosità sociale, sulla base della circostanza che il ricorrente ha riportato una sentenza di condanna per maltrattamenti e lesioni e risulta indagato perché trovato in possesso di oggetti atti ad offendere. Nel ricorso il significato di tali elemnti in relazione alla pericolosità del ricorrente è stato ridimensionato, evidenziando come i fatti per cui è intervenuta condanna siano molto risalenti, avendo avuto luogo in un lasso temporale compreso tra gli anni 2015 e 2016, e come abbia riguardato una donna allora compagna dell'odierno ricorrente con il quale costui ha intrattenuto una relazione sentimentale in giovanissima età, dunque in un momento in cui non aveva raggiunto la maturità propria di una persona adulta. Ha inoltre evidenziato come rispetto alla condanna, determinata in due anni di reclusione, il Tribunale avesse riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena;ha rammentato come avverso tale decisione è stato comunque proposto appello. Nel ricorso è inoltre allegato come abbia cominciato una nuova relazione sentimentale Parte_1 con un'altra donna, anche anch'essa cittadina della Repubblica Dominicana e regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, dall'unione con la quale è nata la figlia Persona_1 il 18 marzo 2019. Ha inoltre evidenziato come egli risieda unitamente alla madre e al fratello, i quali sono titolari di un permesso soggiorno di lungo periodo. Invocando quindi un giusto contemperamento tra le esigenze di coesione familiare e l'apprezzamento di eventuali esigenze di sicurezza pubblica - ritenute non più attuali - ha chiesto, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo impugnato, che sia ordinata la concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Pronunciato il decreto di fissazione udienza e onerata parte ricorrente delle relative notifiche, in data
6 ottobre 2023 si è costituita l'Amministrazione resistente a mezzo della difesa erariale. Con l'atto di costituzione si è ribadita la correttezza delle valutazioni operate dal questore della provincia di Milano, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno affermato come le esigenze di tutela dell'unità familiare non possono essere ritenute prevalenti rispetto all'esigenza di preservare la pubblica sicurezza e si è ribadito come nel caso di specie le condotte accertate e attribuite all'odierno ricorrente siano esponenziali di un'indole suscettibile di mettere a repentaglio la sicurezza pubblica.
Pertanto è stato chiesto di dichiarare inammissibili le domande formulate e, comunque, di rigettarle nel merito.
All'udienza del 19 ottobre 2023 è comparso unicamente il difensore di parte ricorrente il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso riservandosi di produrre ulteriore documentazione;è stato pertanto assegnato il termine di ulteriori 7 giorni per acquisire nuovi documenti inerenti le circostanze rilevanti per il giudizio e all'esito la causa è stata trattenuta per la decisione.
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' Org_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. E K ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da nato a La Vega (Repubblica Dominicana) il giorno 10.08.1996, c.f. Parte_1
, c.u.i. , residente in Sesto San Giovanni (MI) alla via Venti C.F._1 C.F._2
Settembre n. 55, rappresentato e difeso nel presente procedimento, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. I Ao del Foro di Milano Contro Il , in persona del Ministro pro-tempore elettivamente domiciliato ope legis Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il Distretto di Corte d'Appello di Milano, via Freguglia n. 1
e la della Provincia di Milano, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa Org_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il Distretto della Corte d'Appello di Milano, via Freguglia n. 1
OGGETTO: rigetto richiesta di rinnovo permesso di soggiorno di lungo periodo e rigetto del permesso di soggiorno per motivi famigliari
1. Svolgimento del processo e istanze delle parti
Con ricorso iscritto in data 27 marzo 2023 ha proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento n. 0097987, notificato il 15 marzo 2023, con il quale il questore della provincia di Milano ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo e ha negato altresì il rilascio i permessi di soggiorno ad altro titolo. Con il ricorso è stata contestata la decisione dell'autorità amministrativa deducendo che il ricorrente è entrato in Italia in data 08/11/2012 quale figlio minorenne di una cittadina straniera, originaria della Repubblica Dominicana, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;il ricorrente ha domandato l'aggiornamento di questo permesso di soggiorno in data 10 gennaio 2019 e l'esito, oggetto della presente impugnazione, è stato notificato il 15 marzo 2023, dopo un'interlocuzione seguita al cd “preavviso di rigetto”. Avverso il provvedimento negativo, ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 5 c. 5 e 9 comma 11 Pt_2
e 19 c. 2 d.lgs. 286/1998, rilevando come il questore abbia formulato le proprie conclusioni in merito
1
alla ritenuta pericolosità sociale, sulla base della circostanza che il ricorrente ha riportato una sentenza di condanna per maltrattamenti e lesioni e risulta indagato perché trovato in possesso di oggetti atti ad offendere. Nel ricorso il significato di tali elemnti in relazione alla pericolosità del ricorrente è stato ridimensionato, evidenziando come i fatti per cui è intervenuta condanna siano molto risalenti, avendo avuto luogo in un lasso temporale compreso tra gli anni 2015 e 2016, e come abbia riguardato una donna allora compagna dell'odierno ricorrente con il quale costui ha intrattenuto una relazione sentimentale in giovanissima età, dunque in un momento in cui non aveva raggiunto la maturità propria di una persona adulta. Ha inoltre evidenziato come rispetto alla condanna, determinata in due anni di reclusione, il Tribunale avesse riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena;ha rammentato come avverso tale decisione è stato comunque proposto appello. Nel ricorso è inoltre allegato come abbia cominciato una nuova relazione sentimentale Parte_1 con un'altra donna, anche anch'essa cittadina della Repubblica Dominicana e regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, dall'unione con la quale è nata la figlia Persona_1 il 18 marzo 2019. Ha inoltre evidenziato come egli risieda unitamente alla madre e al fratello, i quali sono titolari di un permesso soggiorno di lungo periodo. Invocando quindi un giusto contemperamento tra le esigenze di coesione familiare e l'apprezzamento di eventuali esigenze di sicurezza pubblica - ritenute non più attuali - ha chiesto, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo impugnato, che sia ordinata la concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Pronunciato il decreto di fissazione udienza e onerata parte ricorrente delle relative notifiche, in data
6 ottobre 2023 si è costituita l'Amministrazione resistente a mezzo della difesa erariale. Con l'atto di costituzione si è ribadita la correttezza delle valutazioni operate dal questore della provincia di Milano, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno affermato come le esigenze di tutela dell'unità familiare non possono essere ritenute prevalenti rispetto all'esigenza di preservare la pubblica sicurezza e si è ribadito come nel caso di specie le condotte accertate e attribuite all'odierno ricorrente siano esponenziali di un'indole suscettibile di mettere a repentaglio la sicurezza pubblica.
Pertanto è stato chiesto di dichiarare inammissibili le domande formulate e, comunque, di rigettarle nel merito.
All'udienza del 19 ottobre 2023 è comparso unicamente il difensore di parte ricorrente il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso riservandosi di produrre ulteriore documentazione;è stato pertanto assegnato il termine di ulteriori 7 giorni per acquisire nuovi documenti inerenti le circostanze rilevanti per il giudizio e all'esito la causa è stata trattenuta per la decisione.
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