Trib. Palermo, sentenza 16/01/2024, n. 240

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 16/01/2024, n. 240
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 240
Data del deposito : 16 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.945 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2022, vertente tra
EUROCOSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in Roma Viale Luca Gaurico n° 9/11
(p. IVA 04987240829), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente, ai fi ni del giudizio, in Bagheria, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Sciortino che lo rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Castronovo per procura allegata telematicamente al momento della costituzione in giudizio. opponente
Contro
ARCIDIOCESI DI PALERMO, Ente Ecclesiastico, con sede in Palermo Via Matteo Bonello
n.2, codice fiscale 80020330827, in persona dell'Economa Diocesana e Procuratrice
Generale dell'Arcivescovo di Palermo, giusta procura generale del giorno 25/06/2020, rappresentata e difesa dal'Avv. Antonina – Antonella – Fundarò, in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
OGGETTO: opposizione avvedo D.I., con domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 14 settembre 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, TR Srl in liquidazione (in avanti, per brevità, “TR”) ha elevato opposizione contro il D.I.
n. 4663/2021 emesso da questo Tribunale su richiesta dell'CI di Palermo (in avanti,
1
per brevità, anche soltanto CI), e notificato il 13 dicembre 2021, per il pagamento di euro 587.988,02, oltre accessori e competenze.
La richiesta di ingiunzione trovava fondamento nelle obbligazioni scaturenti dal contratto di permuta sottoscritto il 16 gennaio 2012, con atto ai rogiti del Notaio Sanfilippo, Rep.
19330 e Racc. 7414, registrato a Bagheria il 17 gennaio 2012 al n. 120, stipulato in esecuzione del preliminare raccolto precedentemente agli atti dello stesso notaio in data 24 novembre 2008. In virtù di tale negozio, infatti, TR aveva acquistato la proprietà dell'area urbana, sita in Palermo, tra via Maqueda e Via Sant'Agostino, estesa mq.
3228 e identificata nel foglio di mappa 131, part. 513, 517, 525, 527, 528, sul quale era stata già progettata la realizzazione di un centro polifunzionale e, in cambio, si era impegnata a realizzarlo consegnando vicendevolmente il 31% dei volumi netti edificati all'CI.
Strumentalmente all'esecuzione del contratto di permuta di bene presente contro bene futuro così sottoscritto, TR nell'impegnarsi a edificare l'immobile entro un congruo termine, si faceva peraltro carico di tutte le spese di progettazione, direzione lavori, quelle per il rilascio delle concessioni edilizie, i diritti tecnici, le cessioni degli immobili al
Comune comunque dovute per la realizzazione del progettato edificio, ivi comprese le spese di progettazione da corrispondersi a professionisti già incaricati dall'CI;
spese che sin dalla stipula del contratto preliminare (art. 4, lett. d) erano state concordemente fissate nel massimo a euro 400.000,00. TR, si faceva anche carico di sostenere tutti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e le relative garanzie di adempimento, il contributo sul costo della costruzione e tutte le altre poste di debito dovute al Comune di
Palermo siccome necessarie al rilascio delle concessioni edilizie.
Muovendo da ciò, l'CI allegava:
- che le spese di progettazione antecedenti alla stipula del contratto di permuta erano state nel dettaglio comunicate e quantificate con l'invio della nota del 19/04/2012 in misura di euri 397.486,84 (cfr. DOC. nn. 06;
07;
7.1;
7.2;
08;
8.1;
8.2;
09;
9.1;
9.2;
10;
10.1;
10.2;
11;

11.1);

- che gli oneri concessori richiesti dal Comune di Palermo con la nota del 25 marzo 2010 erano già stati quantificati in euro 251.239,97 (cfr. DOC.03;
12;
13;
14;
15);

-che gli interessi maturati per la rateizzazione di tali oneri concessori ammontavano a euro
1.730,87 (cfr. DOC.14);

2
- che i premi annuali anticipati in relazione alle due polizze fideiussorie richieste dal
Comune di Palermo con la nota del 25/03/2010 (cfr. DOC.n. 03), rispettivamente a garanzia della rateizzazione degli oneri concessori ed a garanzia del costo delle opere da realizzare, ammontavano complessivamente a euro 51.139,67 (cfr. Doc. nn. 4 e 5 riepilogo DOC. n. 16 nonché DOC. da n. 17 a n. 25).
- che tutte le altre spese occorse per gli adempimenti tecnico amministrativi correlati al rilascio della concessione ed all'esecuzione dei lavori, ammontavano a euro 3.548,00 (cfr.
Doc. nn. da 26 a 35).
A valle di tale riepilogo, CI affermava il diritto al pagamento della somma complessiva di euro 705.826,60 e al contempo, dichiarando la compensazione con il controcredito di euro 117.838,58 vantato nei suoi confronti di TR in virtù del contratto sottoscritto il 17 gennaio 2011 (avente a oggetto “esecuzione dei lavori di sondaggi archeologici presso l'edificio sito in Palermo, Piazza Sett'Angeli), concludeva per la condanna di TR, in via monitoria, al pagamento di euro 587.988,02, oltre accessori e spese. La richiesta trovava accoglimento e il D.I. veniva tempestivamente notificato.
***
Mediante l'atto di opposizione, TR ha allegato, con riferimento alle specifiche ragioni di pagamento affermate da CI in sede monitoria, di aver già corrisposto la somma di euro 274.100,00 a saldo della “nota di addebito” prot. n. 42/FM/12 del 13.01.2012 redatta dalla creditrice con riguardo al preliminare di permuta del 24.11.2008
(doc. 3 dell'atto di opposizione). Come si legge nella stessa nota, il pagamento richiesto e saldato ha avuto a oggetto anche il costo degli oneri concessori e delle commissioni per le garanzie rilasciate in favore del Comune di Palermo. TR ha così osservato che, avendo eseguito quel versamento in data 16.01.2012, non può ritenersi legittima la pretesa dell'CI di conseguire anche la restituzione degli interessi da lei versati in misura di euro 681,45 in data 09.07.2013, e cioè dopo un anno e mezzo dal pagamento ricevuto;
è evidente, infatti, che tale ritardo non può essere ribaltato in suo danno. Analogamente, ha aggiunto l'opponente, CI non può neppure pretendere il pagamento della somma di euro 3.548,00 per adempimenti tecnico amministrativi correlati al rilascio della concessione edilizia ed all'esecuzione dei lavori, dal momento che quella cifra è stata pure essa corrisposta con il pagamento della “nota di addebito” sopra citata. In base alle stesse ragioni
3
ha negato di essere tenuta a pagare il costo delle rate di ammortamento riferite agli anni
2012 e 2013 pagate per la garanzia n. 239 accesa per la rateizzazione degli oneri concessori
(con scadenza ad aprile di ciascun anno) e pari ad € 1.570,58, visto che, come anzi precisato, il saldo di quegli oneri era stato corrisposto il 16.01.2012 e, perciò, CI avrebbe dovuto estinguere il piano di rateizzazione.
Con riguardo alla voce di spesa relativa ai costi delle medesime garanzie bancarie,
TR ha allegato che, mediante il pagamento della stessa “nota di addebito”, aveva eseguito anche il pagamento della prima rata di entrambe le polizze fideiussorie ed i rispettivi impegni di firma pari ad € 6.626,71. Di modo che, concludendo sul punto,
TR ha eccepito che il quantum ancora dovuto ad CI con riguardo a quella voce di costo ammonta alla minor cifra di euro 42.942,38.
Quanto ai costi di progettazione, TR, ammettendo di non aver proceduto al pagamento nei confronti di CI, ha, però, contestato la pretesa di ricomprendere in quella voce anche il valore dell'IVA applicata dal progettista in rivalsa, dal momento che
CI ha potuto beneficiare del diritto alla detrazione, essendo noto che il pagamento dell'IVA è una posta neutrale.
In definitiva, con riguardo all'oggetto del D.I. TR ha riconosciuto di essere debitrice della minor somma di euro 424.577,38 (euro 42.942,38, per oneri di polizza e euro
381.635,00 per spese di progettazione) e perciò, tenuto conto della compensazione dichiarata dalla stessa CI, di essere ancora debitrice della minor somma di euro
306.738,80. Dopo di ciò, TR, ha avanzato ulteriori e diverse eccezioni di compensazione sia impropria che propria e, infine, con domanda riconvenzionale, ha avanzato pretesa di pagamento per la differenza. In tal senso TR ha allegato una seria di controcrediti esigibili nei confronti della controparte.
Con riguardo al rapporto contrattuale del 17 novembre 2011, indicato da CI come titolo della compensazione dichiarata in misura di euro 117.838,58, TR ha eccepito il diritto a una maggiore compensazione, stimata in euro 210.065,80, secondo quanto indicato nella fattura pro-forma (doc. 6 dell'atto di opposizione) del 24.09.2020. A tal proposito, TR ha chiarito che i sondaggi archeologici commissionati su Piazza
Sett'Angeli erano propedeutici all'esecuzione di un intervento edile del valore di euro
500.000,00, sostanzialmente commissionato nell'ambito dello stesso rapporto, poi
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unilateralmente interrotto da CI, Perciò, ha concluso, in suo favore devono essere conteggiate le spese generali pari al 15% sull'imponibile lavorazioni di € 96.589,00, l'utile di impresa pari al 10% del dovuto per i lavori di sondaggio - così per un totale parziale di €
122.185,09 oltre iva al 22% (per complessivi € 149.065,81)-, oltre al mancato utile di euro
50.000,00 più IVA al 22% (€ 61.000,00),
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