Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 231

TRIB Reggio Calabria
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Reggio Calabria
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 231
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 231
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 2357/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Flavio Tovani Giudice
Dott. ssa Myriam Mulonia Giudice rel,
ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2357 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 17.9.2024 , vertente tra
( , n. a Reggio Calabria il 03.02.1972 , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Carla Buffon elettivamente domiciliata nel suo studio alla via Cardinale Portanova Dir. Rausei n. 120 – Reggio Calabria, giusta procura in atti;

-ricorrente-
e


) , nato nel Regno Controparte_1 CodiceFiscale_2
Unito, il 12.5.1965 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Quattrone e domiciliato nel suo studio alla Via Lemos 14, Reggio Calabria, giusta procura in atti;

Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
- Interveniente-
OGGETTO: separazione giudiziale
* * * * *
Conclusioni delle parti.
All'udienza del 17 settembre 2024, tenuta in trattazione scritta, le parti con note tempestivamente depositate hanno depositato le loro conclusioni chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc;
il pm debitamente notiziato non ha formulato conclusioni, apponendo il visto in data 25 luglio 2019.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2019, la ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione dal coniuge
[...]
, deducendo in particolare che: Controparte_1
- il matrimonio tra le parti erra stato celebrato con rito concordatario presso la
Chiesa Cattedrale di Gerace il 30.10.2004;
- che dall'unione sono nati due figli, n. a Reggio Calabria il 31.03.2006 Per_1
e n. a Reggio Calabria il 30.09.2011; Per_2
- che non ravvedendo alcun plausibile motivo che potesse giustificare il repentino abbandono del domicilio coniugale del marito, la ricorrente ha ritenuto necessario svolgere accurate indagini. E' così venuta a conoscenza che egli intratteneva (ed intrattiene ancora oggi) una relazione sentimentale extraconiugale con altra donna;

- che entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa: il quale impiegato con CP_1 contratto a tempo indeterminato, presso la ditta “Simonetta Viaggi SaS” corrente in
Reggio Calabria alla via Corso Garibaldi 521; la , quale collaboratrice ANPAL Pt_2
SERVIZI, con contratto CO.CO.CO.
Alla luce delle deduzioni riportate la ricorrente ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Controparte_1 addebitandone la colpa a quest'ultimo, di affidare i figli minori ad entrambi i genitori con allocazione permanente presso la madre, statuendo le modalità di esercizio della facoltà di incontro e permanenza dei figli con il padre, di assegnare, in via definitiva la casa coniugale alla ricorrente che ne è proprietaria esclusiva, di porre Parte_3
a carico di un assegno mensile di euro 700,00 a titolo Controparte_1 di concorso al mantenimento dei figli disponendo il pagamento diretto ad opera del datore di lavoro “Simonetta Viaggi S.a.S” con bonifico da effettuare su cc della ricorrente, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale si è costituito in giudizio il resistente, concordando sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, opponendosi alla ricostruzione fattuale fornita dalla controparte
,contestando la richiesta di addebito ed il quantum individuato per il mantenimento dei figlio. In particolare, ha specificato che la ricostruzione del patrimonio fornita dalla ricorrente non teneva conto delle somme accantonate dalla e che quindi dove Pt_2 disporsi la divisione dei beni mobili presenti nell'abitazione coniugale, condannare la ricorrente, al versamento della somma che sarà accertata in corso di causa afferente gli accantonamenti mensilmente effettuati a titolo di risparmio della famiglia, pari (per la quota spettante) a circa € 25.000, oltre alla condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA, come per legge.
All'udienza presidenziale del 12.11.2019, il Presidente del Tribunale falliva il tentativo di conciliazione ed in data 19.11.2019 veniva emessa ordinanza ex art. 708 c.p.c. con cui venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e disposta la prosecuzione del giudizio.
Il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione in punto di status con emissione di sentenza parziale n. 995\2020 e disposto la prosecuzione dell'istruttoria, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc.
Durante il corso del processo il GI ha disposto il monitoraggio del nucleo familiare a carico del Servizio Sociale, con attivazione del percorso di sostegno della genitorialità e dell'educativa domiciliare. Il ha interrotto il sostegno alla genitorialità offerto CP_1 dai Servizi come da relazione del 5 aprile 2022 , ed egli ha , in effetti intrattenuto con i figli una relazione altalenante , sebbene migliorata rispetto all'inizio della separazione dei coniugi, ove i rapporti risultavano diradati ed incostanti.
All'udienza del 18.10.2022 la parte ricorrente ha accettato anche la proposta conciliativa1 formulata dal Giudice istruttore e il resistente a seguito di chiesto rinvio ha rifiutato la proposta di accordo ed il procedimento è proseguito per il tramite delle prove orali.
Conclusa l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in trattazione scritta del 17 settembre 2024.
Precisate le conclusioni, il giudice istruttore ha riservato la decisione al collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
******
1. Domande inammissibili. Il Collegio evidenzia innanzitutto che la sentenza parziale già emessa ha dato seguito alla richiesta di separazione personale tra le parti( del 3.11.2020) e che in materia di separazione e divorzio, il Giudice non può che occuparsi delle problematiche strettamente connesse al thema decidendum ,non potendo esaminare ogni altra
doglianza afferente alle posizioni giuridiche dei coniugi che esulano dal contenuto dei giudizi di famiglia e che si attestano su pretese variamente restitutorie, rivendicative, reali , possessorie ecc.
In Iure si richiama l'orientamento condiviso della Corte di Cassazione secondo il quale l'art. 40 c.p.c. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art.133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione e divorzio, soggette al rito della camera di consiglio, con domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o divorzio (Cass., n. 6660/2001; n. 20638/2004; n.11828/2009;
n.18870/2, cfr. Tribunale di Ancona, Sentenza n. 751/2022 del 10-06-2022).
La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata, infatti, nel senso della specialità del rito dei procedimenti contenziosi di separazione e divorzio anche perché in appello trova applicazione il rito camerale che costituisce una significativa deviazione rispetto al rito ordinario, elemento da solo sufficiente ad attrarre i procedimenti di separazione e divorzio nell'alveo dei procedimenti soggetti a rito speciale. Non può dubitarsi , di conseguenza , che a tali procedimenti debba applicarsi il rito speciale non solo in
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