Trib. Roma, sentenza 09/10/2024, n. 15459
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Testo completo
N. R.G. 45123/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa S A ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 45123/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a Kavaje (Albania) Parte_1 C.F._1 il 17 luglio 1994 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Kavaje (Albania) il 5 agosto 2002, rappresentati e difesi dagli Avv.ti CARMELO PAVONE, (C.F. ), ed ANTONIO CORTESE, (C.F. C.F._3
, del Foro di Roma;C.F._4
- ricorrenti - contro
, in persona del p.t., rappresentato ex Controparte_1 CP_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente-
OGGETTO: impugnazione provvedimenti di espulsione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente in data 10/10/2023 i sig.ri Parte_1 impugnavano i provvedimenti notificati in data 20/09/2023 con cui il Prefetto di Roma ne aveva disposto l'espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) TUI.
Esponevano che erano giunti sul territorio nazionale in ragione delle migliori cure di cui la ricorrente, incinta all'epoca dell'ingresso in Italia, avrebbe potuto beneficiare;che avevano chiesto e ottenuto dalla Questura di Roma un permesso per cure mediche della durata di tre mesi (sino al termine della gravidanza), successivamente rinnovato per ulteriori sei mesi;che nel frattempo il sig. , Pt_1 anche grazie all'aiuto della sorella e dei genitori, tutti regolarmente soggiornanti in Italia, aveva trovato un regolare lavoro e un immobile in locazione;che alla nascita della figlia, avvenuta a Roma l'11/12/2021, si erano trasferiti presso i genitori del sig. e la bambina era cresciuta insieme ai nonni, nonché a contatto con zii e Pt_1 cugini, tutti regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;che in data 23/05/2022
i sig.ri e avevano presentato domande di conversione dei Pt_1 Parte_2 permessi per cure mediche rispettivamente in permesso di lavoro e per motivi familiari;che le istanze erano state rigettate e, in data 20/09/2023, erano stati raggiunti dai decreti di espulsione del Prefetto di Roma, che concedeva loro un termine di 30 giorni per lasciare il territorio nazionale, con la misura cautelare del ritiro dei passaporti;che i provvedimenti dovevano essere ritenuti illegittimi in quanto non era stata presa in considerazione la condizione della figlia minore, il grado di integrazione nel tessuto sociale e i rapporti familiari presenti in Italia, con
i conseguenti danni psicofisici e sociali che un allontanamento dal territorio nazionale avrebbe potuto cagionare;che tali circostanze avevano quindi fondato il ricorso al Tribunale per i Minorenni di Roma, al fine di ottenere l'autorizzazione a
permanere sul territorio nazionale ex art.31 TUI. Chiedevano dunque l'annullamento dei provvedimenti di espulsione impugnati, poiché in contrasto con l'art.13 comma 2 bis TUI. Si costituiva il e chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando Controparte_1 che in data 20/09/2023, il ricorrente era stato rintracciato e quindi accompagnato presso il Gabinetto di Polizia scientifica per la verifica delle esatte generalità e successivamente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma per verificare la regolarità della propria posizione amministrativa sul territorio nazionale;che era risultato destinatario di un provvedimento della Questura di Roma, emesso in data 25/07/2023, avente ad oggetto l'inammissibilità del rilascio del permesso di soggiorno, poiché lo stesso richiedeva la conversione di un permesso di soggiorno per “cure mediche” in permesso di soggiorno per lavoro, risultando così irregolare sul Territorio Nazionale;che il ricorrente aveva dichiarato di voler fare rientro nel suo paese di origine, e non avendo violato precedentemente provvedimenti emessi dalla competente autorità ai sensi dell'art. 13 e 14 del TUI, e avendo fornito documento utile all'espatrio, il prefetto di Roma aveva emesso il decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D. Lgs n. 286/98, in ossequio alla normativa vigente.
Nulla veniva invece dedotto o eccepito in ordine alla domanda della ricorrente
[...]
Parte_2
Nelle more del giudizio interveniva il decreto del Tribunale dei minorenni di Roma, depositato in data 25/03/2024, con il quale veniva accolto il ricorso avanzato dai ricorrenti ai sensi dell'art. 31 TUI, con conseguente autorizzazione alla loro permanenza in Italia per un periodo di due anni dalla data di comunicazione del decreto stesso.
*** Deve, in primo luogo, rilevarsi che il caso in esame configura una deroga alla competenza ex art. 18 d.lgs. 150/2011 e correttamente i ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento del provvedimento di espulsione, con contestuale istanza sospensiva, innanzi al Tribunale di Roma, poiché, nei casi in cui gli stranieri abbiano in corso giudizi inerenti al diritto all'unità familiare, l'art. 2 bis delle legge 274/2004 mantiene ferma la competenza del Tribunale, in composizione monocratica, laddove, di regola, competente a conoscere delle opposizioni ai decreti di espulsione è il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità amministrativa che ha adottato l'atto impugnato. Ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art 13 co 2 bis TUI 2-bis stabilisce che : ” Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Secondo una pronuncia della Suprema Corte, condivisa da questa Giudice, il principio secondo cui è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con
riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni
o gerarchie. (Cass. 15362/2015). Per ciò che concerne il caso in esame, come detto, nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento del Tribunale dei minorenni con il quale i ricorrenti sono stati autorizzati a permanere nel territorio nazionale per ulteriori due anni, in cui è stato accertato che “la presenza dei genitori appare necessaria per garantire l'assistenza morale e materiale della figlia minore, tenuto conto dell'ormai avvenuto radicamento sul territorio nazionale, delle esigenze di stabilità psicologica nella presente fase evolutiva e di cure sanitarie” (v. decreto in atti);a ciò si aggiunga che i ricorrenti, sebbene in Italia da pochi anni (hanno fatto ingresso nel 2021), grazie al sostegno dei familiari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, hanno avviato un positivo percorso di inserimento socio-lavorativo.
Come infatti evincibile dalla documentazione in atti, il sig. ha sottoscritto Parte_1 un contratto di apprendistato professionalizzante con scadenza il 28/02/2025 e un contratto di locazione di un immobile sito in Mentana (RM) (v. all. 6 e 7 al ricorso). Deve dunque rilevarsi che, alla luce del provvedimento del Tribunale dei minorenni di Roma nonché dell'effettività dei vincoli familiari degli interessati in Italia e del percorso di integrazione avviato, sussistono i presupposti per annullare i provvedimenti di espulsione impugnati.
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa S A ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 45123/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a Kavaje (Albania) Parte_1 C.F._1 il 17 luglio 1994 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Kavaje (Albania) il 5 agosto 2002, rappresentati e difesi dagli Avv.ti CARMELO PAVONE, (C.F. ), ed ANTONIO CORTESE, (C.F. C.F._3
, del Foro di Roma;C.F._4
- ricorrenti - contro
, in persona del p.t., rappresentato ex Controparte_1 CP_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente-
OGGETTO: impugnazione provvedimenti di espulsione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente in data 10/10/2023 i sig.ri Parte_1 impugnavano i provvedimenti notificati in data 20/09/2023 con cui il Prefetto di Roma ne aveva disposto l'espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) TUI.
Esponevano che erano giunti sul territorio nazionale in ragione delle migliori cure di cui la ricorrente, incinta all'epoca dell'ingresso in Italia, avrebbe potuto beneficiare;che avevano chiesto e ottenuto dalla Questura di Roma un permesso per cure mediche della durata di tre mesi (sino al termine della gravidanza), successivamente rinnovato per ulteriori sei mesi;che nel frattempo il sig. , Pt_1 anche grazie all'aiuto della sorella e dei genitori, tutti regolarmente soggiornanti in Italia, aveva trovato un regolare lavoro e un immobile in locazione;che alla nascita della figlia, avvenuta a Roma l'11/12/2021, si erano trasferiti presso i genitori del sig. e la bambina era cresciuta insieme ai nonni, nonché a contatto con zii e Pt_1 cugini, tutti regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;che in data 23/05/2022
i sig.ri e avevano presentato domande di conversione dei Pt_1 Parte_2 permessi per cure mediche rispettivamente in permesso di lavoro e per motivi familiari;che le istanze erano state rigettate e, in data 20/09/2023, erano stati raggiunti dai decreti di espulsione del Prefetto di Roma, che concedeva loro un termine di 30 giorni per lasciare il territorio nazionale, con la misura cautelare del ritiro dei passaporti;che i provvedimenti dovevano essere ritenuti illegittimi in quanto non era stata presa in considerazione la condizione della figlia minore, il grado di integrazione nel tessuto sociale e i rapporti familiari presenti in Italia, con
i conseguenti danni psicofisici e sociali che un allontanamento dal territorio nazionale avrebbe potuto cagionare;che tali circostanze avevano quindi fondato il ricorso al Tribunale per i Minorenni di Roma, al fine di ottenere l'autorizzazione a
permanere sul territorio nazionale ex art.31 TUI. Chiedevano dunque l'annullamento dei provvedimenti di espulsione impugnati, poiché in contrasto con l'art.13 comma 2 bis TUI. Si costituiva il e chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando Controparte_1 che in data 20/09/2023, il ricorrente era stato rintracciato e quindi accompagnato presso il Gabinetto di Polizia scientifica per la verifica delle esatte generalità e successivamente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma per verificare la regolarità della propria posizione amministrativa sul territorio nazionale;che era risultato destinatario di un provvedimento della Questura di Roma, emesso in data 25/07/2023, avente ad oggetto l'inammissibilità del rilascio del permesso di soggiorno, poiché lo stesso richiedeva la conversione di un permesso di soggiorno per “cure mediche” in permesso di soggiorno per lavoro, risultando così irregolare sul Territorio Nazionale;che il ricorrente aveva dichiarato di voler fare rientro nel suo paese di origine, e non avendo violato precedentemente provvedimenti emessi dalla competente autorità ai sensi dell'art. 13 e 14 del TUI, e avendo fornito documento utile all'espatrio, il prefetto di Roma aveva emesso il decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D. Lgs n. 286/98, in ossequio alla normativa vigente.
Nulla veniva invece dedotto o eccepito in ordine alla domanda della ricorrente
[...]
Parte_2
Nelle more del giudizio interveniva il decreto del Tribunale dei minorenni di Roma, depositato in data 25/03/2024, con il quale veniva accolto il ricorso avanzato dai ricorrenti ai sensi dell'art. 31 TUI, con conseguente autorizzazione alla loro permanenza in Italia per un periodo di due anni dalla data di comunicazione del decreto stesso.
*** Deve, in primo luogo, rilevarsi che il caso in esame configura una deroga alla competenza ex art. 18 d.lgs. 150/2011 e correttamente i ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento del provvedimento di espulsione, con contestuale istanza sospensiva, innanzi al Tribunale di Roma, poiché, nei casi in cui gli stranieri abbiano in corso giudizi inerenti al diritto all'unità familiare, l'art. 2 bis delle legge 274/2004 mantiene ferma la competenza del Tribunale, in composizione monocratica, laddove, di regola, competente a conoscere delle opposizioni ai decreti di espulsione è il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità amministrativa che ha adottato l'atto impugnato. Ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art 13 co 2 bis TUI 2-bis stabilisce che : ” Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Secondo una pronuncia della Suprema Corte, condivisa da questa Giudice, il principio secondo cui è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con
riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni
o gerarchie. (Cass. 15362/2015). Per ciò che concerne il caso in esame, come detto, nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento del Tribunale dei minorenni con il quale i ricorrenti sono stati autorizzati a permanere nel territorio nazionale per ulteriori due anni, in cui è stato accertato che “la presenza dei genitori appare necessaria per garantire l'assistenza morale e materiale della figlia minore, tenuto conto dell'ormai avvenuto radicamento sul territorio nazionale, delle esigenze di stabilità psicologica nella presente fase evolutiva e di cure sanitarie” (v. decreto in atti);a ciò si aggiunga che i ricorrenti, sebbene in Italia da pochi anni (hanno fatto ingresso nel 2021), grazie al sostegno dei familiari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, hanno avviato un positivo percorso di inserimento socio-lavorativo.
Come infatti evincibile dalla documentazione in atti, il sig. ha sottoscritto Parte_1 un contratto di apprendistato professionalizzante con scadenza il 28/02/2025 e un contratto di locazione di un immobile sito in Mentana (RM) (v. all. 6 e 7 al ricorso). Deve dunque rilevarsi che, alla luce del provvedimento del Tribunale dei minorenni di Roma nonché dell'effettività dei vincoli familiari degli interessati in Italia e del percorso di integrazione avviato, sussistono i presupposti per annullare i provvedimenti di espulsione impugnati.
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