Trib. Trieste, sentenza 10/12/2024, n. 1018
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Testo completo
R.G. N. 1180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott. Andrea D'Alessio Giudice relatore dott.ssa Michela Bortolami Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa in udienza in data 24/10/2024.
TRA
(C.F.: ), nato in [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Trieste (TS), in via Cesare Battisti n. 20, presso lo studio dell'Avv. Paolo Ruaro, che lo rappresenta
e difende nel presente giudizio, giusta procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex Controparte_1
lege a Trieste, Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trieste, che la rappresenta e difende ex lege, nella persona della Dott.ssa Ilaria Ballin, Procuratrice dello Stato.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 24/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/3/2024, ha adito l'intestato Tribunale nei confronti Parte_1
della Questura di Gorizia, impugnando il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998, emesso in data 18/01/2024, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
In data 10/10/2024 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda spiegata dal ricorrente.
La causa è stata istruita all'udienza 24/10/2024 mediante l'audizione del ricorrente, al cui esito le parti hanno congiuntamente rinunciato alla discussione dinanzi al Collegio ex art 275-bis e al conseguente scambio di note. Il Giudice, concesso termine per il deposito di documentazione sopravvenuta, e per eventuali repliche da parte dell'Avvocatura di Stato, ha rimesso la decisione al
Collegio.
1. Nel merito, la domanda spiegata dal ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta, per le seguenti ragioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art.
5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli
di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott. Andrea D'Alessio Giudice relatore dott.ssa Michela Bortolami Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa in udienza in data 24/10/2024.
TRA
(C.F.: ), nato in [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Trieste (TS), in via Cesare Battisti n. 20, presso lo studio dell'Avv. Paolo Ruaro, che lo rappresenta
e difende nel presente giudizio, giusta procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex Controparte_1
lege a Trieste, Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trieste, che la rappresenta e difende ex lege, nella persona della Dott.ssa Ilaria Ballin, Procuratrice dello Stato.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 24/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/3/2024, ha adito l'intestato Tribunale nei confronti Parte_1
della Questura di Gorizia, impugnando il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998, emesso in data 18/01/2024, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
In data 10/10/2024 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda spiegata dal ricorrente.
La causa è stata istruita all'udienza 24/10/2024 mediante l'audizione del ricorrente, al cui esito le parti hanno congiuntamente rinunciato alla discussione dinanzi al Collegio ex art 275-bis e al conseguente scambio di note. Il Giudice, concesso termine per il deposito di documentazione sopravvenuta, e per eventuali repliche da parte dell'Avvocatura di Stato, ha rimesso la decisione al
Collegio.
1. Nel merito, la domanda spiegata dal ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta, per le seguenti ragioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art.
5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli
di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai
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