Trib. Lanciano, sentenza 20/11/2024, n. 230
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Testo completo
n° 469/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
DOTT. FA NN, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Damiano, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in AS alla via San Giovanni Da Capestrano
4;
- ricorrente-
e
A.S.L. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, dott. Thomas Schael, elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare, alla Via F.P.
Tosti n. 37, presso lo studio dell'avv. Antonella Di Tizio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
-resistente- avente ad oggetto: risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con ricorso il dott. Fabio Marchionni, premesso:
-di lavorare alle dipendenze della ASL NO-AS-HI, con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno ed indeterminato, ed inquadramento nel ruolo della Dirigenza Medica e Veterinaria, in qualità di Dirigente Medico di I° Liv. della U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Chirurgia del
P.O. di NO;
-di aver svolto, nel periodo intercorrente tra l'anno 2019 e l'anno 2021, turni di lavoro che hanno comportato la violazione e/o il mancato rispetto da parte dell'Azienda della disciplina sull'orario di
lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali, nei giorni e/o turni di lavoro evidenziati nei relativi estratti del cartellino marcatempo;
-che nell'articolazione dei turni di lavoro il riposo settimanale era coincidente con la giornata domenicale, per cui l'aver prestato attività lavorativa in alcune giornate domenicali e/o festive avrebbe dovuto comportare il recupero di tale riposo, da effettuarsi in un qualsiasi giorno feriale della settimana successiva, non potendosi considerare come recupero il riposo concesso nella domenica successiva, che va ad aggiungersi a quello spettante nella settimana precedente e non a compensare quest'ultimo;
-che pertanto, l'aver prestato attività lavorativa nella giornata domenicale ed anche nei giorni feriali della settimana successiva, ha comportato la definitiva perdita del riposo settimanale spettante in quella specifica giornata domenicale, che non risulta essere stato recuperato;
-che in altri casi non è stato rispettato il riposo giornaliero di 11 ore tra un turno e l'altro, con conseguente perdita dello stesso;
-di vantare un diritto al risarcimento del danno per tutte le violazioni, relative ai riposi giornalieri e settimanali, riscontrate nelle giornate evidenziate nei relativi cartellini marcatempo e ritrascritte nei fogli di riepilogo in atti, essendo ormai acclarato il diritto dei lavoratori turnisti ad essere risarciti per la particolare penosità del lavoro svolto in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro consecutivi ed in violazione delle disposizioni di legge, ha concluso chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare, per le motivazioni di fatto e di diritto descritte in premessa, la violazione a danno del ricorrente, da parte della AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-
VASTO-CHIETI, (P. IVA 02307130696) con sede legale in HI alla via Martiri Lancianesi
17/19, in persona del Direttore Generale pro-tempore, della disciplina sull'orario di lavoro e sui riposi compensativi, giornalieri e settimanali, come descritta in premessa;
2) Per l'effetto ed in accoglimento del presente ricorso, condannare la AZIENDA SANITARIA
LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI, (P. IVA 02307130696) con sede legale in HI alla via
Martiri Lancianesi 17/19, in persona del Direttore Generale pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente, in conseguenza di tutte le violazioni sull'orario di lavoro descritte e che verranno riscontrate, nello svolgimento dei turni di servizio in atti, da quantificarsi in via equitativa nella somma complessiva di € 7.936,00=, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio mediante nomina di CTU, o ritenuta di giustizia, unitamente ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) Con vittoria di spese e compenso professionale secondo vigente Tariffa Prof.le, oltre rimb. forfett. Iva e cap come per legge”.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, è stato disposto l'espletamento di CTU ed è stato formulato il seguente quesito peritale:
“Il CTU, sulla base della documentazione in atti,:
1. individui tra i turni evidenziati dal ricorrente nei cartellini marcatempo e nei relativi prospetti riepilogativi, quali e quante volte non è stato rispettato dalla ASL resistente il limite minimo di 11 ore di riposo tra un turno e l'altro, segnalando anche quando non sia stato rispettato nell'arco delle 24 ore e chiarendo in ogni caso il numero di ore di riposo espletato, per ogni turno, in detto arco temporale;
2. individui per ciascun arco temporale intercorrente tra i turni di cui al punto 1, l'ammontare delle ore di riposo di cui il ricorrente non ha beneficiato;
3. indichi se (e in caso positivo, quali e quante volte), nell'arco delle 12 ore precedenti o successive ai turni evidenziati dal ricorrente, egli abbia svolto prestazioni in regime libero professionale, quantificandone il monte orario;
4. indichi tra i turni evidenziati dalla parte ricorrente negli estratti dei cartellini marcatempo e nei relativi prospetti riepilogativi, quali e quante volte non è stato rispettato dalla ASL resistente il riposo settimanale;
5. indiche le volte in cui sono state riconosciute due giornate di riposo nell'arco delle 14 giornate consecutive;
6. indichi le volte in cui il riposo settimanale è stato, comunque, fruito nel limite temporale di 30 giorni;
7. indichi tra i turni evidenziati dalla parte ricorrente negli estratti dei cartellini marcatempo, quali
e quante volte nel giorno deputato al riposo settimanale il ricorrente abbia prestato attività libero professionale;
8. individui l'ammontare della:
a) retribuzione oraria prevista per l'attività di lavoro ordinario;
b) retribuzione oraria massima prevista per le attività svolte come straordinario;
c) retribuzione oraria spettante per un giorno di ferie non goduto”.
All'esito del deposito di note conclusionali e di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
Motivi della decisione
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'avvenuta violazione a danno del ricorrente, da parte dell'azienda sanitaria resistente, della disciplina sull'orario di lavoro ed in particolare di quella sui riposi compensativi, giornalieri e settimanali.
Nel dettaglio, la domanda avanzata dal ricorrente ha per oggetto il mancato rispetto del riposo settimanale, ovvero del riposo pari a 24 ore consecutive ogni 7 giorni, nonché il mancato rispetto del riposo giornaliero, ovvero del riposo di 11 ore tra un turno e l'altro.
E' pacifico tra le parti che il petitum e la causa petendi del presente giudizio siano completamente differenti da quelli oggetto del precedente procedimento svoltosi davanti al Tribunale di NO, conclusosi con la sentenza n. 81/2023, il quale concerneva il mancato godimento da parte del ricorrente dei riposi compensativi dovuti alla pronta disponibilità attiva.
Né risulta oggetto del giudizio il superamento delle 48 ore di lavoro settimanali nel periodo di 6 mesi.
Ciò premesso, quanto al mancato rispetto della disciplina sul riposo settimanale, in punto di fatto è pacifico tra le parti che l'articolazione dei turni di lavoro del ricorrente prevedeva anche la prestazione di attività lavorativa nella giornata della Domenica, per cui il turno di riposo settimanale poteva non coincidere con la Domenica.
E' controverso tra le parti che il ricorrente abbia però effettivamente usufruito di tutti i riposi settimanali spettanti nei limiti temporali stabiliti della normativa di riferimento.
Al riguardo, l'art. 9 del d.lgs. 8.4.2003, n. 66 (come modificato dall'art. 41, comma 5, D.L. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla L. n. 133 del 2008 del medesimo anno), che ha disciplinato in modo organico la materia dell'orario di lavoro, prevede che:
“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno