Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 938

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 938
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 938
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9806/2024 RG, introdotta da
OMA (RM), 20/05/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BONGO TIZIANA;

(VEGLIE (LE), 15/08/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BONGO TIZIANA;

Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto


Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una
pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era
stato celebrato in data 30/05/2015 e che nel tempo la relazione era andata
deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e
contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della
separazione:
dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
CP_1
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio;

• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di
comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Roma (RM), in via Campofelice di Roccella
n. 30 e dalla quale la moglie si è già allontanata ad ottobre 2022, è assegnata
al marito, il quale ivi abita con i figli.
3) Essi genitori si danno atto che il primogenito è divenuto Per_1
autonomo, essendo barista regolarmente assunto e, pertanto, non vi è luogo
per l'assegno di mantenimento per . Per_1
4) Avuto riguardo al fatto che la signora non Parte_2
ha chiesto l'assegno di mantenimento per se stessa, al mantenimento
ordinario di continuerà a provvedere il padre, mentre la madre Per_2
concorrerà con il padre al vestiario e al pocket money nei periodi di
frequentazione con la figlia.
5) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia quelle spese
mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi
straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque
relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero
attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in
ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che
debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da
urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché
discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
5.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi
nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso
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