Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/01/2025, n. 91

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/01/2025, n. 91
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 91
Data del deposito : 12 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N°7861/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 28.05.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. RAUCCIO CLEMENTINA Parte_1
come da procura in atti;

- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZOCCHI NUNZIO come da CP_1
procura in atti;

-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE

OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;

CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso;

1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14.11.2023, ha Parte_1
esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 14.04.1988;
- che dal matrimonio sono nati due figli: (14.05.1989) e (31.05.1995);
- che, Per_1 Per_2
con sentenza del 15.11.2021, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- che, in sede di separazione, veniva previsto a carico del ricorrente un contributo di mantenimento in favore della moglie e del secondo figlio della coppia, pari a Per_2 complessivi € 500,00 (ovvero € 250,00 ciascuno);
- che ha 29 anni, non ha Per_2
intrapreso studi universitari né altri tipi di percorsi formativi;
- che lo stesso, pertanto, ha raggiunto la possibilità di conseguire la propria indipendenza economica;
- che la resistente, in costanza di matrimonio, ha sempre svolto attività di governante presso famiglie private;
- che le proprie condizioni economiche sono mutate in peius rispetto all'epoca della separazione a causa di un drastico peggioramento del proprio stato di salute;
- di essere pensionato e di percepire circa € 1.700,00 mensili;
- di essere comproprietario in pari quota con la resistente della casa coniugale dove quest'ultima vive con i figli;
- di essere, altresì, proprietario di un appartamento sito in Calvi Risorta, improduttivo di reddito in quanto da lui abitato fino ad agosto 2023 e di un fabbricato sito in Sparanise, inagibile e inabitabile;
- di pagare un canone di locazione mensile pari ad €
350,00;
- di essere gravato da due finanziamenti.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocarsi il contributo di mantenimento previsto in favore del secondo
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