Trib. Venezia, sentenza 03/06/2024, n. 1738
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Testo completo
n. 5081/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa T VETTORE Presidente
Dott. ALESSANDRO CABIANCA Giudice
Dott. MATTEO DEL VESCO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5081/2018 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
G, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Venezia-Mestre, viale San
Marco 49/C;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. F CP_1 C.F._2
T, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Noale, via U. Bregolini 4;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
OGGETTO: separazione giudiziale.
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente ha così concluso: “si riporta alle conclusioni già rassegnate con ricorso introduttivo, ad eccezione delle conclusioni relative al contributo al mantenimento del figlio che Per_1 dovrà ridursi ad € 150,00 e corrispondentemente l'assegno di mantenimento della moglie, visto l'attuale stato di disoccupazione del sig. Pt_1
In via istruttoria…”
Il Procuratore della resistente ha così concluso:
“1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi, ordinandone la trascrizione al competente Ufficiale di stato civile, con addebito al signor Parte_1
3) Assegnarsi la casa già coniugale alla moglie, dalla quale comunque il marito si è allontanato da tempo
e nella quale la signora , comproprietaria , ospita il figlio attualmente al terzo anno della CP_1 facoltà di Economia e Commercio presso l'università di Padova
4) Porre a carico del signor un contributo al mantenimento della moglie pari ad almeno Parte_1 euro 800,00,
Adottarsi ogni altro provvedimento opportuno e necessario.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori, diversamente compensati.
IN VIA ISTRUTTORIA
Qualora controparte contesti la circostanza dell'esistenza attuale di un contratto di lavoro con si CP_2 insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate a verbale d'udienza del 16.02.2023;
inoltre si chiede che il Giudice voglia ordinare la produzione dell'attuale contratto di lavoro con parte ricorrente e nonché le ultime tre dichiarazioni dei redditi di , comprensive dell'eventuale CP_2 Parte_1
TFR percepito, e le buste paga dell'ultimo anno, oltre che degli estratti conto dei depositi in conto nonché degli investimenti bancari ed assicurativi, oltre che eventuali polizze vita o altri rapporti anche di investimento intestati o cointestati a o sui quali quest'ultimo risulti avere delega, nonché delle carte di Parte_1 credito di cui dispone, e delle polizze assicurative, degli ultimi 5 anni.;
qualora non Parte_1 provveda alla predetta produzione, si chiede che il Tribunale voglia ordinare, anche a mezzo GdF o Polizia
Tributaria, l'acquisizione della predetta documentazione. Si insiste inoltre per l'ammissione dei capitoli di prova formulati nelle memorie ex art. 183 VI co c.p.c. previa revoca dell'ordinanza datata 1.2.2021 per quanto non ammesso sulle istanza di parte resistente.
Con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Parte_1
Venezia, , esponendo: che in data 12.05.1990 egli aveva contratto matrimonio in Mira CP_1
(VE) con la resistente;
che dall'unione non erano nati figli;
che i coniugi però avevano adottato il figlio nato a Shashemene (Etipia) il 05.01.2002;
che la comunione materiale e spirituale si Per_2
era deteriorata a causa soprattutto dei comportamenti di gelosia della resistente;
che di comune accordo con la moglie aveva lasciato la casa coniugale andando a vivere dapprima in hotel e, a decorrere dal 01.06.2017, in un appartamento in locazione sito in Dolo;
che vani erano risultati i tentativi di riconciliarsi con la sig.ra ;
che, inoltre, egli aveva un ottimo rapporto con il figlio CP_1
che, invece, non andava d'accordo con la madre, con la quale aveva difficoltà comunicative Per_2
2
e relazionali;
che, infine, nonostante egli fosse stato costretto a lasciare la casa familiare, aveva sempre continuato a garantire alla moglie e al figlio il sostentamento economico necessario.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi;
domandava inoltre: l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e la previsione del diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé ogni qual volta lo desideri;
l'assegnazione della casa coniugale al padre;
la previsione di un assegno a carico della sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, oltre all'obbligo di pagamento CP_1
delle spese straordinarie nella misura del 50%. Chiedeva, infine, l'addebito della separazione a carico della moglie per le ragioni che si riservava di meglio articolare con le memorie difensive.
In via subordinata, invece, il ricorrente domandava, in ipotesi di collocamento del figlio presso la madre, la previsione a suo carico dell'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, un assegno mensile nella misura di euro 600,00.
La resistente, si costituiva in giudizio, evidenziando anzitutto che: a seguito del CP_1
matrimonio e dell'adozione del minore ella aveva lasciato il proprio lavoro per dedicarsi Per_2
interamente al nucleo familiare;
che circa a distanza di un anno dall'arrivo di in famiglia, il Per_2
sig. aveva incominciato ad isolarsi dal contesto familiare assumendo un comportamento Pt_1
distaccato;
che successivamente aveva scoperto che il ricorrente, di fatto, intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna, tale che aveva scoperto alcuni messaggi nel Persona_3
computer ed Ipad del marito che confermavano come il sig. frequentasse tale donna in Pt_1
costanza di matrimonio;
che il ricorrente aveva abbandonato la casa coniugale andando a convivere con l'amante;
che a quel punto ella si era trovata a provvedere da sola alle esigenze del figlio;
che tuttavia, a far data dalla fine del mese di giugno 2018, il minore aveva deciso di trasferirsi Per_2 presso l'abitazione del padre;
che da quel momento il figlio aveva iniziato a rivolgersi a lei con arroganza e con modi anche violenti;
che il comportamento scontroso del figlio era fonte per lei di grande sofferenza.
Tutto ciò premesso, la resistente aderiva alla richiesta di separazione, ma domandava fosse pronunciato l'addebito a carico del ricorrente, in ragione dell'abbandono della casa familiare e della relazione extraconiugale intrattenuta con la sig.ra Domandava poi l'affidamento congiunto Per_3
del minore, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, tenendo conto del primario interesse della prole;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 800,00 mensili, a fronte della disparità delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
All'udienza del 13.12.2018 i coniugi comparivano innanzi al Presidente delegato del Tribunale.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. con ordinanza del
3
27.12.2018: a) autorizzava i coniugi a vivere separati;
b) affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e collocamento prevalente presso la madre alla quale veniva anche assegnata la casa familiare;
c) regolamentava i tempi di permanenza con ciascun genitore;
d) poneva a carico del il pagamento, a titolo di mantenimento della moglie, della somma Pt_1
Org_ di euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente su base e) prevedeva inoltre, sempre a carico del ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile della somma di euro 250,00;
f) ripartiva, da ultimo, le spese straordinarie nell'interesse della prole per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Le parti venivano, quindi, rimesse
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa T VETTORE Presidente
Dott. ALESSANDRO CABIANCA Giudice
Dott. MATTEO DEL VESCO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5081/2018 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
G, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Venezia-Mestre, viale San
Marco 49/C;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. F CP_1 C.F._2
T, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Noale, via U. Bregolini 4;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
OGGETTO: separazione giudiziale.
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente ha così concluso: “si riporta alle conclusioni già rassegnate con ricorso introduttivo, ad eccezione delle conclusioni relative al contributo al mantenimento del figlio che Per_1 dovrà ridursi ad € 150,00 e corrispondentemente l'assegno di mantenimento della moglie, visto l'attuale stato di disoccupazione del sig. Pt_1
In via istruttoria…”
Il Procuratore della resistente ha così concluso:
“1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi, ordinandone la trascrizione al competente Ufficiale di stato civile, con addebito al signor Parte_1
3) Assegnarsi la casa già coniugale alla moglie, dalla quale comunque il marito si è allontanato da tempo
e nella quale la signora , comproprietaria , ospita il figlio attualmente al terzo anno della CP_1 facoltà di Economia e Commercio presso l'università di Padova
4) Porre a carico del signor un contributo al mantenimento della moglie pari ad almeno Parte_1 euro 800,00,
Adottarsi ogni altro provvedimento opportuno e necessario.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori, diversamente compensati.
IN VIA ISTRUTTORIA
Qualora controparte contesti la circostanza dell'esistenza attuale di un contratto di lavoro con si CP_2 insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate a verbale d'udienza del 16.02.2023;
inoltre si chiede che il Giudice voglia ordinare la produzione dell'attuale contratto di lavoro con parte ricorrente e nonché le ultime tre dichiarazioni dei redditi di , comprensive dell'eventuale CP_2 Parte_1
TFR percepito, e le buste paga dell'ultimo anno, oltre che degli estratti conto dei depositi in conto nonché degli investimenti bancari ed assicurativi, oltre che eventuali polizze vita o altri rapporti anche di investimento intestati o cointestati a o sui quali quest'ultimo risulti avere delega, nonché delle carte di Parte_1 credito di cui dispone, e delle polizze assicurative, degli ultimi 5 anni.;
qualora non Parte_1 provveda alla predetta produzione, si chiede che il Tribunale voglia ordinare, anche a mezzo GdF o Polizia
Tributaria, l'acquisizione della predetta documentazione. Si insiste inoltre per l'ammissione dei capitoli di prova formulati nelle memorie ex art. 183 VI co c.p.c. previa revoca dell'ordinanza datata 1.2.2021 per quanto non ammesso sulle istanza di parte resistente.
Con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Parte_1
Venezia, , esponendo: che in data 12.05.1990 egli aveva contratto matrimonio in Mira CP_1
(VE) con la resistente;
che dall'unione non erano nati figli;
che i coniugi però avevano adottato il figlio nato a Shashemene (Etipia) il 05.01.2002;
che la comunione materiale e spirituale si Per_2
era deteriorata a causa soprattutto dei comportamenti di gelosia della resistente;
che di comune accordo con la moglie aveva lasciato la casa coniugale andando a vivere dapprima in hotel e, a decorrere dal 01.06.2017, in un appartamento in locazione sito in Dolo;
che vani erano risultati i tentativi di riconciliarsi con la sig.ra ;
che, inoltre, egli aveva un ottimo rapporto con il figlio CP_1
che, invece, non andava d'accordo con la madre, con la quale aveva difficoltà comunicative Per_2
2
e relazionali;
che, infine, nonostante egli fosse stato costretto a lasciare la casa familiare, aveva sempre continuato a garantire alla moglie e al figlio il sostentamento economico necessario.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi;
domandava inoltre: l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e la previsione del diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé ogni qual volta lo desideri;
l'assegnazione della casa coniugale al padre;
la previsione di un assegno a carico della sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, oltre all'obbligo di pagamento CP_1
delle spese straordinarie nella misura del 50%. Chiedeva, infine, l'addebito della separazione a carico della moglie per le ragioni che si riservava di meglio articolare con le memorie difensive.
In via subordinata, invece, il ricorrente domandava, in ipotesi di collocamento del figlio presso la madre, la previsione a suo carico dell'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, un assegno mensile nella misura di euro 600,00.
La resistente, si costituiva in giudizio, evidenziando anzitutto che: a seguito del CP_1
matrimonio e dell'adozione del minore ella aveva lasciato il proprio lavoro per dedicarsi Per_2
interamente al nucleo familiare;
che circa a distanza di un anno dall'arrivo di in famiglia, il Per_2
sig. aveva incominciato ad isolarsi dal contesto familiare assumendo un comportamento Pt_1
distaccato;
che successivamente aveva scoperto che il ricorrente, di fatto, intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna, tale che aveva scoperto alcuni messaggi nel Persona_3
computer ed Ipad del marito che confermavano come il sig. frequentasse tale donna in Pt_1
costanza di matrimonio;
che il ricorrente aveva abbandonato la casa coniugale andando a convivere con l'amante;
che a quel punto ella si era trovata a provvedere da sola alle esigenze del figlio;
che tuttavia, a far data dalla fine del mese di giugno 2018, il minore aveva deciso di trasferirsi Per_2 presso l'abitazione del padre;
che da quel momento il figlio aveva iniziato a rivolgersi a lei con arroganza e con modi anche violenti;
che il comportamento scontroso del figlio era fonte per lei di grande sofferenza.
Tutto ciò premesso, la resistente aderiva alla richiesta di separazione, ma domandava fosse pronunciato l'addebito a carico del ricorrente, in ragione dell'abbandono della casa familiare e della relazione extraconiugale intrattenuta con la sig.ra Domandava poi l'affidamento congiunto Per_3
del minore, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, tenendo conto del primario interesse della prole;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 800,00 mensili, a fronte della disparità delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
All'udienza del 13.12.2018 i coniugi comparivano innanzi al Presidente delegato del Tribunale.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. con ordinanza del
3
27.12.2018: a) autorizzava i coniugi a vivere separati;
b) affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e collocamento prevalente presso la madre alla quale veniva anche assegnata la casa familiare;
c) regolamentava i tempi di permanenza con ciascun genitore;
d) poneva a carico del il pagamento, a titolo di mantenimento della moglie, della somma Pt_1
Org_ di euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente su base e) prevedeva inoltre, sempre a carico del ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento mensile della somma di euro 250,00;
f) ripartiva, da ultimo, le spese straordinarie nell'interesse della prole per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Le parti venivano, quindi, rimesse
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