Trib. Crotone, sentenza 12/02/2024, n. 96

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Crotone, sentenza 12/02/2024, n. 96
Giurisdizione : Trib. Crotone
Numero : 96
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa A
V, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1602/2022 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c. con scadenza prevista al giorno 16/01/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
L C
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Parte_2
A e P N;

Resistente nonché contro
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia CARNOVALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.07.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del commercialista dott. Pt_2
, per il periodo dal 15.09.2013 al 16.03.2020, senza regolare contratto di lavoro;
di
[...] essere stata successivamente regolarizzata, per il periodo dal 17.03.2020 al 20.12.2021, con contratto part-time di apprendistato, mansioni di addetta alla contabilità e inquadramento iniziale nel livello 5° CCNL di riferimento;
di essersi occupata della tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, degli invii telematici, dell'elaborazione delle fatture e degli
Uniemens, di mansioni di segreteria, della predisposizione di bilanci, del ritiro, della
1
conservazione e dell'archiviazione della documentazione dei clienti;
del ritiro di denaro contante presso le sedi dei clienti e successivo versamento sul c/c personale del dott. ;
Pt_2 di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle
16:30 alle 20:30, per un totale di otto ore e mezzo al giorno, oltre straordinario;
di non aver percepito alcun compenso per il primo anno di lavoro e sino a settembre 2014;
di aver ricevuto, per il secondo anno di lavoro, sino a fine 2015 una retribuzione mensile pari ad euro 150,00, mentre per il terzo anno e sino all'assunzione del 17.03.2020 una somma pari ad Euro 200,00 mensili;
di aver diritto al riconoscimento del rapporto lavorativo prestato alle dipendenze del dott. , per il periodo dal 15.09.2013 al 20.12.2021, con Pt_2 inquadramento nel superiore livello retributivo 3S e pagamento delle correlate Org_1 differenze retributive, da quantificarsi nella somma complessiva di euro 159.200,74, come da perizia contabile allegata, oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva.
Tanto premesso, così concludeva “Accertare e dichiarare che tra la Sig.ra Parte_1 ed il Dott. titolare dello studio commerciale situato in Crotone, prima in Via Marinella Parte_2
n. 36, e successivamente in Via Panella n. 155, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto, dalla data 15.09.2013 fino al 20.12.2021, corrispondente al livello retributivo tre super
(3S), o altro livello che si riterrà di giustizia, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro , Org_2 condannando controparte al pagamento delle somme pari ad euro 122.583,44 più 9.880,69 a titolo di tfr, per il periodo in cui la ricorrente ha lavorato senza contratto di assunzione, e la somma pari ad euro
23.957,46 più 2.779,15 a titolo di tfr per il periodo lavorativo in cui è stata assunta con fittizio contratto di apprendistato, per un totale pari ad euro 159.200,74 (centocinquantanovemiladuecento/74) o nella maggiore o minore misura che dovesse risultare da legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
-In ogni caso, condannare il Dott. Pt_2

(CF: , Partita iva: ), residente in Via F. Pagni, T.D.L.
[...] C.F._1 P.IVA_1
n.35 Comune di Viareggio (LU) cap 55049, con studio in Crotone, Via Panella n. 15, a regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra , mediante il versamento dei contributi Parte_1 previdenziali ad oggi risultanti mancanti, presso la competente sede Controparte_2
a decorrere dal 15.09.2013 sino alla data del 20.12.2021;
-In via gradata, nella

[...] denegata ipotesi di prescrizione parziale del predetto credito contributivo, condannare il Dott. Parte_2
(CF: , Partita iva: ), residente in Via F. Pagni, T.D.L. n.35 C.F._1 P.IVA_1
Viareggio (LU)cap 55049, con studio in Crotone, cap 88900, Via Panella n. 15, al Org_3 risarcimento in forma generica del danno arrecato alla Sig.ra in conseguenza Parte_1
2 dell'omissione contributiva operata dallo stesso;
-In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di prescrizione parziale del predetto credito contributivo, accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2116 c.c. del Dott. (CF: , Partita iva: ), residente in Parte_2 C.F._1 P.IVA_1

Via F. Pagni, T.D.L. n.35 (LU) cap 55049, con studio in Crotone, Via Panella Organizzazione_4
n. 15, e per l'effetto condannarlo al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla sig.ra
[...]
, in conseguenza all'omissione nella regolarizzazione contributiva pari all'ammontare che si Parte_1 riterrà di giustizia;
In ogni caso, disporre a carico dell' Controparte_2

a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva della sig.ra
, in particolare per tutto il periodo a decorrere dal mediante l'adozione degli atti Parte_1 necessari alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti. In ogni caso: condannare il Dott. Pt_2
(CF: , Partita iva: residente in Via F. Pagni, T.D.L.
[...] C.F._1 P.IVA_1
CP_
(LU cap 55049), con studio in Crotone, Via Panella n. 15, alla rifusione Organizzazione_4 delle spese, competenze, ed onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.”
Il dott. , nel costituirsi tardivamente in giudizio ( cfr. ordinanza del 9.11.2022), Pt_2 contestava la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato per il periodo antecedente il 17.03.2020, in quanto la dott.ssa ancora in procinto di completare Pt_1 gli studi universitari, si era recata solo sporadicamente e occasionalmente presso il proprio studio, e tanto al fine di comprendere lo svolgimento della futura professione, senza il rispetto di alcun orario lavorativo e al di fuori di qualsivoglia vincolo di soggezione datoriale.
Tanto premesso, così concludeva “1) Preliminarmente, dichiarare inammissibili le produzioni documentali successive all'iscrizione a ruolo del giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda destituita di fondamento e prova;
2) Nel merito ed in via principale, rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per il periodo lavorativo successivo al 16.3.2020, accertare e dichiarare sussistente il 5° livello retributivo, con compensazione delle spese di lite”.

L' regolarmente costituitasi in giudizio, così concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, CP_1 dichiarare la prescrizione del diritto al versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo dal
15.9.2013 al 22.7.2017;
condannare il Dott. al pagamento delle differenze contributive Parte_2 in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente per il periodo che verrà accertato in corso di causa, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande, secondo le vigenti norme di legge, dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

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La causa veniva istruita oralmente e documentalmente e all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc è così decisa.
***
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di parte resistente in ordine alla tardività delle produzioni documentali di parte ricorrente, successive al deposito del ricorso introduttivo, in quanto è evidente come tutti e trentanove gli allegati fossero stati precisamente indicati nel ricorso introduttivo, sicchè trattasi di mero errore nel deposito telematico degli atti, non implicante alcuna decadenza.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.


1. In merito alla natura subordinata della prestazione svolta.

Parte ricorrente chiede, innanzitutto, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 15.09.2013 al 16.03.2020 essendo documentalmente provata la sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato di apprendistato, part-time, dal 17.03.2020 ( cfr. all. 1 fascicolo ricorrente).
Ebbene, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è gravato dall'onere di specificamente allegare e provare la sussistenza della subordinazione, che integra un fatto costitutivo della pretesa (cfr. ex plurimis Cass., n. 11530/13).
Come noto, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094
c.c. rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. 16935/2013;

Cass. 23999/2012;
Cass. 1893/2007): detto vincolo di soggezione discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e la sua esistenza va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (così Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2728 del 08/02/2010).
Hanno, invece, carattere sussidiario, ed una funzione meramente indiziaria, altri elementi che concernono il rapporto di lavoro tra i quali possono essere menzionati ad esempio la collaborazione, la continuità della prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività
4
lavorativa, l'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Per tale ragione, questi ultimi indici, possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa quando non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Ciò posto, nonostante il dott. abbia riferito dell'occasionale e sporadica presenza della Pt_2 dott.ssa presso il proprio studio, nel periodo antecedente la sua Pt_1 contrattualizzazione (17.03.2020), deve rilevarsi come tale assunto sia stato decisamente smentito dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, che hanno concordemente riferito della costante presenza della ricorrente all'interno dell'ufficio del dott. sin dall'anno Pt_2
2013/2014.
Più particolare, la teste escussa all'udienza del 21.3.2022, cliente Testimone_1 del dott. dall'ottobre 2016, ha dichiarato di essersi recata presso lo studio del Pt_2 commercialista, per un primo periodo con cadenza di 1-2 volte a settimana e, successivamente, sino all'aprile 2018, con frequenza di una volta al mese;
di essere andata tra il 2018-2019 circa altre 3-5 volte. Sulla base di tali premesse, precisava di aver sempre visto la dott.ssa nello studio, all'interno di una stanza a lei adibita: Pt_1
“A…quando andavo presso lo studio del dott. vedevo sempre la c.d “signorina”, così la chiamava Pt_2 il dott. ossia , spesso era da sola in quanto il dottore era assente per svariati impegni Pt_2 Parte_1
A , delle volte, non sapeva nemmeno che avevo preso appuntamento con il dott in quanto Pt_1 Pt_2
l'appuntamento lo prendevo direttamente con lui;
quando arrivavo allo studio mi accoglieva e mi Pt_1 chiedeva di attendere qualche minuto che il dottore a breve sarebbe arrivato;
altre volte, quando il dottore non c'era, lasciavo i documenti direttamente ed e prendevo quelli preparati dal dott. ricordo Pt_1 Pt_2 di aver consegnato anche soldi ad , quali compensi per il dott e su indicazione dello stesso
Pt_1 Pt_2
A di solito avevo appuntamento nel pomeriggio, alcune volte alle 16.00, altre alle 18.00 altre alle
19.00, tanto il dott fino alle ore 20,00 era in studio;
Pt_2

A tutte le volte che sono andata in studio ho trovato la dottoress ;
Pt_1
1 Testimone della cui attendibilità e terzietà non v'è motivo di dubitare in quanto i fatti afferenti il pregresso contezioso con il dott. risultano del tutto estranei alla vicenda de quo ( cfr. all. 20 fascicolo resistente, sentenza del GDP di Pt_2 Crotone n. 21 del 19.11.2021, acquisita da questo giudice ex art. 421 c.p.c). Peraltro, la vicenda oggetto della sopra richiamata sentenza, comprova che la signora sia stata effettivamente cliente del dott. . Parte_3 Pt_2 5 A preciso che la dott.ss aveva una stanza propria: appena entrati nello studio, Pt_1 sulla destra in fondo c'era l'ufficio della dott.ssa, con una scrivani ad L;
il dott aveva un ufficio tutto Pt_2 proprio;

A una volta ho visto il dott. chiedere alla dott.ssa una rettifica di una dichiarazione, altre volte Pt_2 chiederle di prendere la carta perché era finita…”
Anche la teste escussa nel corso della medesima udienza, dichiarava Testimone_2 di aver (sempre) visto la dottoressa presso lo studio del dott. , all'interno di Pt_1 Pt_2 una stanza a lei dedicata (sebbene tale dichiarazione debba essere limitata ad un arco temporale ristretto, circa una decina di volte tra l'anno 2013-2014):
A conosco la ricorrente in quanto per un periodo ho frequentato lo studio dell'avv. Monica G, in quanto anche io sono avvocato, che era nello stesso ufficio del dott. Pt_2
A ricordo che la dott.ssa mi apriva la porta dell'ufficio, sapevo per sentito dire che Parte_1 faceva la segretaria del dott. non mi sono mai interfacciata direttamente con la dott.ssa quindi nulla Pt_2 posso riferire in ordine alle mansioni dalla stessa svolte;

A talvolta mi è capitato di vedere la dott.ssa andare nell' ufficio del dott ma non so Pt_1 Pt_2 dire di cosa parlassero;
la dott.ssa aveva una sua stanza, in tutto erano 3 stanze più quella Pt_1 all'ingresso;

A era sempre la dott.ssa ad accogliermi;
mi è capitato di trovarla anche nel pomeriggio;
Pt_1

A ribadisco di non aver visto la dott.ssa svolgere alcuna mansione in particolare, non so di Pt_1 cosa si occupasse di preciso;
in un anno mi sarà capitato di andare presso l'ufficio del dott. circa una Pt_2 decina di volte, tra il 2013 ed il 2014;
dopo di che la collega G è andata via quindi io non mi sono più recata presso lo studio, non avendo rapporti con il dott. . Pt_2

Infine, anche il teste sig. , escusso all'udienza del 13.06.2023, confermava Testimone_3 di aver visto la dott.ssa all'interno dello studio del dott. sin dall'anno 2013- Pt_1 Pt_2
2014:
“ A sono stato cliente del dott. per diversi anni a partire dall'anno 2008 fino al 2018 circa;
Pt_2

A all'epoca avevo una mia attività, un peschereccio, si chiamava ;
oggi non ho Org_5 più una mia attività;

A mi recavo presso lo studio del dott. nel periodo che le ho indicato, ogni fine mese, un giorno al Pt_2 mese, per consulenza e disbrigo delle pratiche fiscali;
sia di mattina che di pomeriggio, non c'era un orario prestabilito;

6 A ho sempre visto nello studio del dott , se non ricordo male a partire dal Pt_2
2013/2014, la dott.ss ; sbrigava pratiche per il dott. ricordo che Parte_1 Pt_2 la qualche volta ha sbrigato anche delle piccole pratiche per conto mio;
nello studio del dott. c'erano Pt_2 diverse stanze e lei stava in una a lei dedicata, con la propria postazione

A ricordo tuttora che la dottoressa veniva incontro ai clienti all'ingresso dello studio;
se avevo Pt_1 bisogno di qualche documento, poi, si metteva a disposizione per recuperarlo Organi non so dire di preciso di cosa di occupasse la ricorrente, ma credo che lavorasse per il dott. Pt_2 perchè la vedevo sempre in ufficio sbrigare pratiche e rispondere al telefono Organi si, confermo, la vedevo rispondere al telefono e ricevere indicazioni sul lavoro da svolgere da parte del dott. CP_4 qualche volta quando sono andato in ufficio non c'era il dott e ho sempre trovato presente la

[...] Pt_2 ricorrente, che mi diceva di ripassare il giorno successivo al rientro del dottore”
Ebbene, nonostante rappresenti dato pacifico che i testimoni escussi non si siano recati quotidianamente presso lo studio del dott. , dall'incrocio delle dichiarazioni assunte, in Pt_2 uno con l'esame della documentazione versata in atti, che avvalora lo svolgimento da parte della dott.ssa di svariati adempimenti in favore dell'odierno convenuto ( cfr. all. Pt_1
14,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,34,35 fascicolo ricorrente), e in assenza di prova contraria da parte dello stesso convenuto, deve ritenersi sufficientemente provata la prestazione lavorativa resa dalla dott.ssa in favore del dott. per l'intero arco Pt_1 Pt_2 temporale dedotto in giudizio.
In particolare, ai fini della qualificazione del rapporto lavorativo quale di natura subordinata, atteso il non agevole apprezzamento diretto del principale indice della subordinazione, stante la frequente assenza del dott. da (confermata Pt_2 Per_1 peraltro da quest'ultimo a pag. 4 della comparsa di costituzione), nonostante i testimoni escussi abbiano riferito della sottoposizione del lavoratore al controllo del datore ( cfr dichiarazioni testimoniali sopra riportate), soccorrono ulteriormente quegli indici sussidiari individuati dalla giurisprudenza.
Invero, oltre alla già accertata a)collaborazione professionale tra le parti e b) alla continuità della prestazione, militano a sostegno della natura subordinata del rapporto lavorativo, la circostanza che la dott.ssa c) fosse pienamente inserita all'interno dell'assetto Pt_1 2 Circostanza che peraltro avvalora la necessità, da parte del dott. , di servirsi di una figura che Pt_2 potesse tenere aperto l'ufficio di Crotone durante i frequenti peri assenza. 7
organizzativo fornito dal datore di lavoro, disponendo, all'interno dell'ufficio del dott.
, di una postazione e di un pc personale, in difetto di una sia pur minima struttura Pt_2 imprenditoriale d) percepisse dal dott. una retribuzione fissa mensile pari ad euro Pt_2
150/200 (circostanza non contestata dal resistente e quindi da ritenersi provata ex art. 115 cpc).
Quanto al rispetto di un preciso orario lavorativo, si rileva che sebbene i testimoni escussi abbiano confermato la presenza, sia di mattina che di pomeriggio, della dott.ssa Pt_1 all'interno dell' , li stessi non sono stati in grado di riferire con Organizzazione_7 precisione in ordine all'orario lavorativo dalla medesima rispettato (trattandosi di clienti che si trattenevano presso lo studio giusto il tempo necessario per il disbrigo di pratiche personali).
Conseguentemente, l'unico parametro ragionevole cui poter ancorare l'orario lavorativo rispettato dalla ricorrente anche nel periodo non contrattualizzato è quello oggetto della successiva contrattualizzazione tra le parti – da porsi, quindi, in continuità con la situazione preesistente-, ossia un orario lavorativo pari a 24 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle
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