Trib. Udine, sentenza 25/11/2024, n. 1063

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 25/11/2024, n. 1063
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 1063
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1887 / 2023 di Ruolo
Generale vertente
t r a
con l'avv. TREVISAN MARIA TERESA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. BELLAMIO SERENA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
21.11.2024)
SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Disporre che il figlio minore della coppia venga affidato in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacita' e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori esercitera' la potesta' separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avra' il figlio con se'.
1 Le parti precisano che andrà raccolto il consenso di entrambi anche in merito alla scelta della baby sitter, qualora occorresse provvedere alla sostituzione di quella attuale, nonché alla scelta della disciplina sportiva da far seguire al figlio.
La baby sitter continuera' a essere retribuita a mezzo voucher come avvenuto sino ad ora.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Assegnare la casa coniugale di proprieta' di entrambi i coniugi, costituita dal bene immobile sito in NC Via Angoris n. 9 de censito al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 17 part. 829 sub 7-19 ( 4 vai e 16 mq) rendita euro 309,87
( A”) e 22,31 ( C6) con tutti i beni mobili e gli arredi ivi contenuti alla ricorrente
nata nelle Filippine , in Oas Parte_2
Albay, il 16.03.1986 c.f. che continuera' ad abitarci C.F._1
unitamente al figlio minore sino all' indipendenza economica di quest' ultimo.
CONTENUTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO CIASCUN
GENITORE
Disporre che il Sig. eserciti il proprio diritto di visita del minore nei seguenti CP_1
termini
A) dal 01 giugno al 31 ottobre :
Un giorno alla settimana con RN ( coincidente con il giorno libero dall' attivita' lavorativa del padre, dalla sera precedente alla sera stessa del giorno libero , prelevando il minore alla fine del proprio turno di lavoro e riaccompagnandolo presso l' abitazione materna entro le ore 22.00).
Andra' garantita la giornata libera della madre, coincidente con il giorno del giovedi' e conseguentemente il padre potra' frequentare il minore negli altri giorni della settimana.
Previo accordo tra le parti e compatibilmente agli impegni di tutti, il Sig. CP_1
potra' esercitare il proprio diritto di visita in modo piu' ampio soprattutto nel mese di ottobre nel corso del quale, in base all'andamento della stagione estiva, potrebbe avere la disponibilità a tenere il figlio nei fine settimana.
B) dal 01 novembre al 31 maggio di ogni anno:
- due fine settimana lunghi al mese ( a w.e. alternati) dal venerdi' pomeriggio prelevandolo presso l' asilo o la futura scuola alle ore 13.00 ( e gli anni successivi al termine delle lezioni) sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnera' il minore presso l' abitazione familiare entro le ore 20.30
2 -un fine settimana breve al mese ( in alternanza alle settimane con w.e. lungo di cui al punto precedente) dal venerdi' pomeriggio prelevandolo presso l' asilo o la futura scuola alle ore 13.00 ( e gli anni successivi al termine delle lezioni) sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnera' il minore presso l' abitazione familiare entro le ore 14.00
Il Sig. garantirà la sua costante presenza presso l'abitazione di Maniago CP_1
durante tutti i soggiorni del figlio presso di sé.
Qualora il minore, nelle giornate di visita spettanti al padre, avesse impegni ludici
o ricreativi previsti nella zona di propria residenza ai quali desidera presenziare, sarà cura del sig. di accompagnarvi il figlio. CP_1
Previo accordo tra le parti e compatibilmente agli impegni di tutti, nel caso in cui il Sig. risulti impegnato al lavoro nei fine settimana di sua spettanza le parti CP_1
si potranno accordarsi affinche' il padre eserciti il proprio diritto di visita in altri giorni della settimana anziche' nel fine settimana.
Il primo w.e lungo del padre sara' dal 08 al 10 dicembre 2024.
C) vacanze
Ogni genitore ha diritto a trascorrere ogni anno tre settimane anche non consecutive, avendo cura di comunicare il periodo all' altro genitore con un preavviso di almeno un mese.
Per l' anno 2024 le parti concordano che la RA trascorrera' le Parte_1
proprie vacanze con il minore dal 16 dicembre al 24 dicembre 2024.
Per le vacanze natalizie : disporre che ad anni alterni il minore trascorre i giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con
l' altro
Per l' anno 2024 la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre spettera' al Sig.
che prelevera' il minore presso l' abitazione materna alle ore 18.00 e lo CP_1
riaccompagnera' il 31 dicembre entro le ore 18.00.
Nel caso in cui il genitore di competenza nella settimana di visita non si allontani per trascorrere con il minore le vacanze altrove, dovra' garantire all'altro genitore il diritto di visita o il giorno di Natale o quello della Vigilia dalle ore 16.00 alle ore
22.00 avendo cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione ove il minore trascorre la settimana.
L' altro genitore dovra' garantire, altresì, il diritto di visita il giorno di Capodanno
( 1 gennaio) dalle ore 16.00 alle ore 22.00.
3 Per le vacanze pasquali: per la meta' dei giorni di vacanza consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedi' dell' Angelo
Per le altre festivita' e/o ponti: secondo il criterio di alternanza della presenza dei figli presso uno o l' altro genitore. Il minore trascorrera' la festa della mamma e del papa' con i rispettivi genitori, cosi' come i compleanni dei genitori , mentre il giorno del compleanno di lo trascorrera' con entrambi i genitori, alternando Per_2
con uno mattina e pomeriggio e con l' altro tardo pomeriggio e RN.
Considerato il fatto che, abitualmente, la RA e' impegnata al Parte_1
lavoro durante le vacanze
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