Trib. Bergamo, sentenza 08/05/2024, n. 466

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 08/05/2024, n. 466
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 466
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

R.G. N. 1993 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
G B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti L E M e S P


- RICORRENTE -

contro
CP_1 con gli avv.ti R D L T, F T, G D F e V M
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 26/11/2022, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta al fine di sentir
- condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità di turno diurno fin dall'inizio del rapporto con la incorporata ( del 21 Dicembre 2009 con Controparte_2 condanna al pagamento della somma lorda di € 901,27,
- accertare il diritto a percepire l'indennità corrispondente a 9 ore di rol mensili (108 annue) anche dopo il 1 luglio 2018, con condanna al pagamento della somma lorda di €
3.586,84 o, in subordine, il diritto a percepire l'indennità corrispondente a 68 ore di ROL annue, o in ulteriore subordine, corrispondere anche per il periodo successivo all'1.7.18 la
1


somma pari alla differenza tra quella erogata a titolo di indennità di turno e quella che avrebbe percepito quale indennità per 9 ore di ROL mensili
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha esposto:
- di essere stata assunta 21.12.09 dalla (facente parte del Controparte_2 Org_1
,
[...]
- che, in data 1.3.11, è stata incorporata dall'odierna convenuta con Controparte_2 passaggio del rapporto di lavoro a parità di condizioni,
- di lavorare su turni diurni settimanali di 5 giorni senza soluzione di continuità,
- che, in data 14 agosto 2018, è stata chiamata dalla responsabile er firmare una Pt_2
comunicazione avente ad oggetto “variazione” dal seguente tenore
“ …come discusso verbalmente, fino al 30 Giugno 2018, le venivano riconosciute 9 ore di ROL su base mensile, come sostituzione del pagamento dell'indennità del Turno diurno (1° e 2°) del 4%... a far data dal 1 luglio 2018, Lei percepirà la normale indennità di Turno del 4% così come stabilito dal CCNL di settore e cesserà, di conseguenza e in allineamento con il suo orario settimanale pari a 37.45 ore, la maturazione delle 108 ore di ROL su base annua”,
- di aver sottoscritto per ricevuta e accettazione,
- che alcuna discussione individuale è avvenuta sul punto, ma vi era stata solo un'assemblea ristretta alle sole addette alla conduzione di linea presenti durante il turno, senza alcun contraddittorio, nella quale veniva consegnato un prospetto nel quale risultava l'erogazione di un trattamento migliorativo in forza dell'erogazione del ticket dal
2018,
- che, dal 1.7.18, l'orario di lavoro era aumentato di 15 minuti alla settimana, essendo i turni aumentati di tre minuti (da 6.00 – 14.00 a 6.00 – 14.03 e da 14.00 a 22.03),
- che i ticket erano buoni spesa da utilizzare esclusivamente presso i supermercati del CP_ gruppo erogati ad ottobre come “liberalità”,
- di aver contestato con una comunicazione a mezzo pec del 13.1.2022.
La ricorrente, in diritto, ha evidenziato che
- né la legge né il ccnl prevedono la sostituzione di 9 ore rol con l'indennità turni,
- l'importo corrispondente a 9 ore di che veniva versato in precedenza alla lavoratrice, era superiore a quello versato mensilmente per l'indennità di turno,
- di aver subito un'illegittima decurtazione della retribuzione,
2
- considerata l'articolazione dell'orario di lavoro, avrebbe avuto diritto di percepire
l'indennità di turno fin dall'inizio del rapporto,
- che, la prassi aziendale applicata fin dal 30 giugno 2018, è stata idonea in generare un diritto a percepire l'indennità mensile di 9 ore di rol e che l'uso aziendale non può essere revocato unilateralmente,
- che il ticket è erogato sotto la voce “liberalità” e pertanto non rileva ai fini del calcolo del tfr e a livello retributivo, nonché costituisce una discrezionalità del datore di lavoro come tale è priva di qualsiasi certezza nella futura erogazione,
- che la riduzione del trattamento economico non è conseguenza di un nuovo accordo a livello aziendale o di una nuova previsione del contratto collettivo vincolante per le parti, pertanto anche a voler intender la firma della ricorrente sulla comunicazione come rinuncia costituirebbe una “rinuncia” ad un trattamento di miglior favore da parte della lavoratrice soggetta alle limitazioni dell'art. 2113 c.c.
***
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
con vittoria di spese
In particolare, ha evidenziato:
- che, fino al 1.7.18, tra le parti vi era l'accordo di sostituire della maggiorazione del 4% con il riconoscimento di 108 ore di ROL annuali,
- che, dal 1.7.18, era subentrato nuovo accordo tra le parti di cessazione della maggiorazione dei ROL annuali sostituiti con la corresponsione della maggiorazione del
4% per il lavoro su turni oltre al riconoscimento di un ticket del valore di 200 euro annui,
- che la lavoratrice, adeguatamente informata dalla HR, ha volontariamente e scientemente firmato per accettazione la modifica contrattuale,
- che la retribuzione della ricorrente, a fronte della modifica del luglio 2018, è aumentata.
In diritto, ha eccepito la prescrizione quinquennale di eventuale differenza retributiva antecedente al 13.1.2017.
In ultimo ha evidenziato che non è stato a rilevare l'anomalia della concessione dei CP_4
ROL.
Esperita la necessaria istruttoria e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c.. 3 DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Si premette che è pacifico tra le parti che:
- l'articolazione della prestazione lavorativa della ricorrente è sussumibile in quelle che danno il diritto all'indennità di turno pari al 4%,
- nel periodo dall'assunzione fino al 1.7.18 alla lavoratrice sono sempre stati riconosciute 9 ore di ROL mensili,
- dal 1.7.18 alla lavoratrice è stata riconosciuta l'indennità di turno pari al 4% e il ticket di €
200,00,
- che i ticket sono erogati a titolo di liberalità senza incidenza su TFR e erogazione dei contributi,
La parte convenuta ha dedotto che era intercorso, per il periodo antecedente al 1.7.18, un accordo tra la datrice di lavoro e la lavoratrice di sostituzione dell'indennità di turno pari al 4% con il riconoscimento di 9 ore mensili di ROL (maggiori a quelle previste dal CCNL) e poi, da tale data, un successivo accordo modificativo (e non una rinuncia) con corresponsione dell'indennità del 4% e del ticket di € 200,00 in sostituzione al riconoscimento dei maggiori
ROL.
Dalla disamina che segue viene
- accertato il diritto all'indennità di turno per tutto il rapporto di lavoro
o considerata l'articolazione oraria
o esclusa la sussistenza di accordi aventi ad oggetto il riconoscimento di ROL al posto dell'indennità di turno
- accertato il diritto a maturare n. 9 ore di ROL mensili anche successivamente al 1.7.18
o non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti di rinuncia ad essi a fronte della corresponsione dell'indennità di turno e del ticket
o osservato che, essendo una riduzione della retribuzione (modifica in peius), se accordo vi è stato non presentava i necessari requisiti di garanzia per i lavoratori,
o considerata la maturazione di una prassi aziendale favorevole alla lavoratrice ricorrente.
I. Il periodo dall'inizio del rapporto al 1.7.18
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Alla luce delle premesse, non vi è contestazione sulla circostanza che l'articolazione della prestazione lavorativa della ricorrente avrebbe dato diritto alla stessa di vedersi riconosciuta
l'indennità di turno (effettivamente erogata in busta paga solo dal 1.7.18), vi è ora da valutare se
è intercorso un accordo tra le parti di sostituzione del pagamento dell'indennità di turno con la concessione di 9 ore di ROL mensili.
La deduzione della parte convenuta sul punto è del tutto generica.
Anche la teste di parte convenuta ha confermato che non vi erano accordi in punto di Tes_1 sostituzione dell'indennità di turno con il riconoscimento di n. 9 ore di ROL mensili, ma ha solo genericamente affermato che si trattava di supposte intese verbali con la precedente datrice Orga di lavoro “Allora io ho convocata e i delegati esterni per capire se c'era stato accordo sul punto, non sono emersi né accordi sindacali né individuali e con i sindacati cercammo di capire come risolvere. Non abbiamo trovato un accordo sindacale.
Erano degli accordi verbali con le singole lavoratrici conclusi con la precedente gestione.”.
Non vi sono evidenze di un accordo individuale della ricorrente in deroga alla previsione del
CCNL di riconoscimento dell'indennità di turno, l'unico fatto è che la datrice di lavoro (anche quella precedente all'odierna convenuta e da essa incorporata) non ha corrisposto alla lavoratrice l'indennità di turno, tanto che anche la convenuta non ha dedotto quando e come esso sia stato concluso. La circostanza che per un lungo lasso di tempo non sia stato corrisposto un emolumento dovuto non fa venir meno il diritto della lavoratrice a pretenderne il riconoscimento e la corresponsione (entro i limiti della prescrizione)
Il fatto che per il periodo fino all'1.7.18 ai lavoratori sia stata erogata l'indennità di turno e alla lavoratrici una maggiorazione dei ROL non depone per la sussistenza di un accordo anche osservato che, per come confermato dalla teste di parte resistente (si veda oltre), non vi è coincidenza tra la somma corrisposta a titolo di indennità di turno e quella pari alla monetizzazione dei ROL in eccedenza.
Di conseguenza, la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità di turno sin dall'inizio del rapporto di lavoro.
II. Il periodo successivo al 1.7.18

a) La modifica in peius del trattamento economico
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La parte convenuta ha dedotto che non vi è stata una modifica in peius del trattamento economico della ricorrente.
In primo luogo, si osserva che se, come è stato accertato, l'indennità di turno è sempre stata dovuta, è evidente che la sua corresponsione non può essere utilizzata per bilanciare la soppressione della maggiorazione ROL concessa dall'inizio del rapporto alla ricorrente.
In secondo luogo, in ogni caso, la stessa teste di parte convenuta ha confermato che la Tes_1 sostituzione del riconoscimento di 9 ore di ROL mensili con l'indennità del 4% determinava una riduzione della retribuzione “Abbiamo fatto simulazione economica tra indennità del 4% e monetizzazione ROL e abbiamo capito che le ROL avevano valore maggiore rispetto al 4%,”.
La teste di parte convenuta ha riferito quindi che, per colmare il delta salariale, si è deciso di corrispondere un ticket del valore di € 200,00 e che esso è stato corrisposto a tutti i dipendenti del reparto (quindi anche a quelli che non hanno subito la modifica di cui in parola): “allora noi azienda abbiamo pensato di coprire il delta con dei buoni spesa di 200 euro, li abbiamo erogati non solo al reparto filling, ma a tutti quelli che svolgono lavoro su turno.”.
Ciò posto, è accertato in giudizio che il pagamento dell'indennità del 4% in luogo del riconoscimento di n. 9 ore di ROL mensili è comunque una deroga in peius della retribuzione riconosciuta fino a quel momento alla lavoratrice ricorrente.
Resterebbe da valutare, in base a questa seconda prospettazione, se l'erogazione del ticket può essere strumento idoneo a coprire il delta tra il trattamento retributivo corrisposto prima del
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