Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 7
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Testo completo
N. R.G. 10719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10719/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. COCCAGLIO MARICA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Salò (BS), via San Giuseppe, n. 3/A-B
e
(c.f. ), con l'avv. COCCAGLIO MARICA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Salò (BS), via San Giuseppe, n. 3/A-B
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 18.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Manerba del Garda (BS) in via Montanina n.50/11, così censita al NCEU foglio 7, mappale 10021 sub 1 e sub 2 ed accessorio censito al foglio 7 mappale 10021 sub 3, quota di 1/14 dell'area destinata a strada di accesso e parcheggio censita nel catasto terreni del Comune di Manerba del Garda al foglio 9 (virtuale), mappale 10010 (foglio reale 7), 10017 (foglio reale 6),
10020 (foglio reale 7) e 10023 (foglio reale 7), in comproprietà ai coniugi viene assegnata alla SI con tutti gli arredi, dandosi atto che il SI. si è già Parte_1 Parte_2
trasferito, previo accordo tra i coniugi, in altro alloggio asportando parte dei propri beni ed effetti personali ed impegnandosi ad asportare la parte mancante entro e non oltre il 31.12.2024.
3) La SI.ra provvederà entro e non oltre il 31.12.2024 a volturare a proprio nome Parte_1 ogni utenza relativa all'immobile coniugale, e in conseguenza della voltura dell'utenza dell'energia elettrica diverrà assegnataria dei ricavi inerenti la pratica del GSE.
4) A definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi il SI. si impegna a trasferire Parte_2 entro e non oltre un anno dall'emissione della sentenza nel presente procedimento in favore della SI la sua quota di comproprietà del 50% della casa coniugale sita in Manerba Parte_1
del Garda (BS) in via Montanina n.50/11, così censita al NCEU foglio 7, mappale 10021 sub 1 e sub
2 ed accessorio censito al foglio 7 mappale 10021 sub 3, quota di 1/14 dell'area destinata a strada di accesso e parcheggio censita nel catasto terreni del Comune di Manerba del Garda al foglio 9
(virtuale), mappale 10010 (foglio reale 7), 10017 (foglio reale 6), 10020 (foglio reale 7) e 10023
(foglio reale 7). In relazione al trasferimento qui previsto le parti chiedono l'applicazione dei benefici fiscali e, specificatamente, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, secondo le previsioni dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74. Sempre a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e a fronte del trasferimento di proprietà della casa coniugale la SI.ra Parte_1
a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente giudizio si è assunta e si assume interamente le rate a scadere del mutuo in essere e di cui al punto