Trib. Parma, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. 2511/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
EA NA ([...]), con il patrocinio dell'avv. PAGNANELLI
ARTURO, elettivamente domiciliato in VIA XXII LUGLIO 15 PARMA, presso lo studio dell'avv.
PAGNANELLI ARTURO
- ATTORE -
C o n t r o
UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.C.AR.L. (01535380156), con il patrocinio dell'avv.
MARTINI FILIPPO e dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO, elettivamente domiciliata in BORGO
REGALE PARMA, presso lo studio dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO
-CONVENUTO –
ZHAPA, nato a [...] il [...], domiciliato presso U.C.I. S.C.AR.L. ex art. 126, comma 2, lett. b) Cod. Ass.
- CONVENUTO CONTUMACE -
Causa Civile iscritta al 2511/2019 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ES RO ha convenuto in giudizio il cittadino straniero PH, quale proprietario e conducente dell'autoveicolo coinvolto nell'incidente occorso in Parma il 30 settembre 2017, e
l'Ufficio Centrale Italiano s.c.a.r.l. (U.C.I.), quale compagnia garante, ex art. 125 Cod. Ass., per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detto veicolo, al fine di fare accertare la responsabilità extracontrattuale esclusiva del primo nella causazione del sinistro ed ottenere la condanna, in solido, dei convenuti, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore e dai prossimi congiunti, quantificati nella somma complessiva di euro 260.000,00 o nella diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, esponendo: che l'incidente si verificava per colpa esclusiva dello PH il quale, a bordo del proprio autoveicolo, non rispettava il diritto di precedenza vigente sulla strada percorsa dal ES, a bordo del ciclomotore di proprietà di AZ IC, collidendo con il suddetto ciclomotore e provocando la caduta dell'odierno attore, che, di conseguenza, subiva le lesioni, le sofferenze psicologiche ed i danni patrimoniali descritti nell'atto introduttivo;
che la Polizia Municipale di Parma, intervenuta sul posto per gli accertamenti, elevava allo PH la contravvenzione di cui all'art. 145, commi 4-10, C.d.S.;
che la Compagnia garante corrispondeva al ES unicamente la somma di euro 65.000,00, trattenuta dall'attore a mero titolo di acconto;
che, in conseguenza dei danni subiti dall'attore, anche i suoi familiari subivano danni psicologici, perché nel periodo della malattia, lo stesso non poteva occuparsi di loro.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore ha ridotto la domanda risarcitoria alla somma omnicomprensiva di euro 198.858,98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L'U.I.C. si è costituito senza contestare la dinamica dell'incidente stradale e riconoscendo la responsabilità esclusiva dello PH nella sua causazione, ma eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni subiti dai familiari, e contestando l'entità dei danni dei quali lo stesso pretende il risarcimento in proprio.
A parere di questo giudicante, la domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.
Va, innanzitutto dichiarata la contumacia dello PH, al quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato presso U.I.C., domiciliataria ex art. 126 Cod. Ass.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ES con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni subiti dai familiari, avendo egli agito esclusivamente in proprio.
Nel merito, la responsabilità esclusiva dello PH non è contestata.
Con riguardo al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
La Ctu medico-legale, depositata in data 16/01/2021, ha accertato che il danno non patrimoniale subito dall'attore consiste in: 14 giorni di IT assoluta, 90 giorni di IT parziale al 75%, 90 giorni di
IT parziale dl 50% ed 80 giorni di IT parziale al 25%;
nonché nel 18% di danno biologico.
In particolare, il Ctu, per le proprie valutazioni, ha tenuto conto della “presenza di patologie preesistenti al trauma;
in particolare gli esiti di una pregressa lacerazione della muscolatura della coscia responsabile da una parte di una preesistente menomazione funzionale ma dall'altra di una maggiore fragilità dell'arto interessato dal trauma de quo ed inoltre la presenza di malattia diabetica insulinodipendente che ha certamente influito negativamente sul decorso della frattura e sul recupero funzionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
EA NA ([...]), con il patrocinio dell'avv. PAGNANELLI
ARTURO, elettivamente domiciliato in VIA XXII LUGLIO 15 PARMA, presso lo studio dell'avv.
PAGNANELLI ARTURO
- ATTORE -
C o n t r o
UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.C.AR.L. (01535380156), con il patrocinio dell'avv.
MARTINI FILIPPO e dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO, elettivamente domiciliata in BORGO
REGALE PARMA, presso lo studio dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO
-CONVENUTO –
ZHAPA, nato a [...] il [...], domiciliato presso U.C.I. S.C.AR.L. ex art. 126, comma 2, lett. b) Cod. Ass.
- CONVENUTO CONTUMACE -
Causa Civile iscritta al 2511/2019 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ES RO ha convenuto in giudizio il cittadino straniero PH, quale proprietario e conducente dell'autoveicolo coinvolto nell'incidente occorso in Parma il 30 settembre 2017, e
l'Ufficio Centrale Italiano s.c.a.r.l. (U.C.I.), quale compagnia garante, ex art. 125 Cod. Ass., per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detto veicolo, al fine di fare accertare la responsabilità extracontrattuale esclusiva del primo nella causazione del sinistro ed ottenere la condanna, in solido, dei convenuti, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore e dai prossimi congiunti, quantificati nella somma complessiva di euro 260.000,00 o nella diversa somma accertata in giudizio, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, esponendo: che l'incidente si verificava per colpa esclusiva dello PH il quale, a bordo del proprio autoveicolo, non rispettava il diritto di precedenza vigente sulla strada percorsa dal ES, a bordo del ciclomotore di proprietà di AZ IC, collidendo con il suddetto ciclomotore e provocando la caduta dell'odierno attore, che, di conseguenza, subiva le lesioni, le sofferenze psicologiche ed i danni patrimoniali descritti nell'atto introduttivo;
che la Polizia Municipale di Parma, intervenuta sul posto per gli accertamenti, elevava allo PH la contravvenzione di cui all'art. 145, commi 4-10, C.d.S.;
che la Compagnia garante corrispondeva al ES unicamente la somma di euro 65.000,00, trattenuta dall'attore a mero titolo di acconto;
che, in conseguenza dei danni subiti dall'attore, anche i suoi familiari subivano danni psicologici, perché nel periodo della malattia, lo stesso non poteva occuparsi di loro.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore ha ridotto la domanda risarcitoria alla somma omnicomprensiva di euro 198.858,98, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L'U.I.C. si è costituito senza contestare la dinamica dell'incidente stradale e riconoscendo la responsabilità esclusiva dello PH nella sua causazione, ma eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni subiti dai familiari, e contestando l'entità dei danni dei quali lo stesso pretende il risarcimento in proprio.
A parere di questo giudicante, la domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.
Va, innanzitutto dichiarata la contumacia dello PH, al quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato presso U.I.C., domiciliataria ex art. 126 Cod. Ass.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ES con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni subiti dai familiari, avendo egli agito esclusivamente in proprio.
Nel merito, la responsabilità esclusiva dello PH non è contestata.
Con riguardo al quantum debeatur, si osserva quanto segue.
La Ctu medico-legale, depositata in data 16/01/2021, ha accertato che il danno non patrimoniale subito dall'attore consiste in: 14 giorni di IT assoluta, 90 giorni di IT parziale al 75%, 90 giorni di
IT parziale dl 50% ed 80 giorni di IT parziale al 25%;
nonché nel 18% di danno biologico.
In particolare, il Ctu, per le proprie valutazioni, ha tenuto conto della “presenza di patologie preesistenti al trauma;
in particolare gli esiti di una pregressa lacerazione della muscolatura della coscia responsabile da una parte di una preesistente menomazione funzionale ma dall'altra di una maggiore fragilità dell'arto interessato dal trauma de quo ed inoltre la presenza di malattia diabetica insulinodipendente che ha certamente influito negativamente sul decorso della frattura e sul recupero funzionale
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