Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/11/2024, n. 2876

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/11/2024, n. 2876
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2876
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2693 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata Parte_1 in Piano di Sorrento (NA), alla Piazza Cota, n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Aniello Calemma
e Massimo D'Amora, che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] - cod. fisc. CP_1
, residente in [...]. C.F._1
RESISTENTE – contumace
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.06.2024, il procuratore di parte ricorrente, riportandosi ai propri scritti di causa, ha concluso affinché l'On.le Tribunale adito voglia: “pronunziare sentenza di pag. 1 di 5 cessazione degli effetti civili del matrimonio per cui è giudizio, emettendo ogni altro e consequenziale provvedimento di legge, ai seguenti patti: 1) i coniugi vivranno separatamente, nel luogo che riterranno opportuno, dandosene reciproca comunicazione;
2) nulla si provvede in ordine all'affido del figlio ora Persona_1 maggiorenne;
3) viene stabilito l'affido condiviso del figlio con residenza presso la madre;
4) Persona_2 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che vorrà, nel rispetto delle Persona_2 esigenze del minore e previo appuntamento, da concordarsi anche telefonicamente con la ricorrente;
5) tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e aspirazione dei figli;
6) entrambi i coniugi si obbligano a comunicare gli eventuali loro cambi di domicilio entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
7) considerato che l'istante per gli anni dal 2018 al 2022, come si Parte_1 evince anche dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, ha i di € 22.573,00 per l'anno di imposta 2018, € 22.908,00 per l'anno di imposta 2019, € 17.871,00 per l'anno di imposta 2020, € 19.596,00 per l'anno di imposta 2021 ed € 24.312,00 per l'anno di imposta 2022, mentre svolge la CP_1 professione di autista e percepisce regolare retribuzione, quest'ultimo verserà alla ricorrente, a titolo di assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, ed ER

i quali continueranno a risiedere entrambi presso la madre, l'importo mensile di € 500,00, da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
8) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese mediche straordinarie, non coperte dal SSN, e le spese scolastiche, universitarie e per corsi di formazione professionale per entrambi i figli ed 9) nessuna forma di ER Per_2 mantenimento i coniugi si dovranno reciprocamente poiché autosufficienti dal punto di vista economico;
10) sin d'ora i coniugi rilasciano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche dei figli, e per il suo eventuale rinnovo;
11) per tutto quanto non previsto sopra verranno applicate le norme vigenti in materia;
12) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per Legge, da attribuirsi ai deducenti procuratori, antistatari”.


Con atto del 22.09.2023, il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
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