Trib. La Spezia, sentenza 12/11/2024, n. 767
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R.G. n. 885/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 885/2022 promossa da:
NO NO, rappresentato e difeso dagli Avv. Claudio De Filippi e Gianna Sammicheli, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
Attore opponente
BRISCA SECURITISATION S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, anche previa sospensione della esecuzione per gravi motivi In via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a Brisca Securitisation srl per i motivi di cui in narrativa, anche ai sensi dell'Art 106 TUB quale eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
Nel merito e in via principale
1. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio Filippo Ferdinando Rivani Farolfi - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) contiene clausole vessatorie con conseguente inammissibilità e improcedibilità dell'azione esecutiva della Brisca Securitisation Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in quanto il contratto di mutuo applica interessi usurari;
in subordine, in applicazione dell'art. 1815/2° comma c.c. imputare al capitale tutti i pagamenti effettuati da GI EZ a titolo di interessi ed epurare dal capitale le somme dovute per interessi, commissioni e costi alla Brisca Securitisation Srl e, per
l'effetto, ridurre alla somma così determinata l'importo del credito per cui si procede nell'esecuzione iscritta R.G.E.I. n. 25/15;
2. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il contratto di mutuo del 12.3.2004 applica un TAN errato;
in subordine rideterminare il saggio di interesse annuo all'1,86% ovvero al diverso tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del contratto del 12.3.2004 che sarà accertato in corso di causa;
3. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il contratto di mutuo del 12.3.2004 applica un TAEG errato;
in subordine rideterminare il TAEG in applicazione dell'art. pagina 1 di 6 117/7° comma e/o dell'art. 125 bis/7° comma T.U.B. all'1,86% ovvero al diverso tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del contratto del 12.3.2004 che sarà accertato in corso di causa;
4. accertare e dichiarare che il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio Filippo Ferdinando Rivani Farolfi - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) è nullo per violazione degli artt.. 2a) e 3) della L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. L. Antitrust) e degli artt. 1346 e 1418/2° comma c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità del titolo esecutivo, del precetto e di ogni altro atto dell'esecuzione;
in subordine accertare e dichiarare che il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 12.3.2004 è nullo ai sensi dell'art. 1419/2° comma c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità parziale del titolo esecutivo e comunque la nullità di ogni altro atto dell'esecuzione e l'improcedibilità dell'azione esecutiva;
per l'effetto, dichiarare la nullità degli interessi convenzionali sostituendoli ai sensi dell'art. 117/6° e
7° comma T.U.B. con il tasso minimo BOT a 12 mesi riferiti all'anno precedente alla stipula del mutuo e pari allo 1,86% o al diverso saggio che sarà stabilita in corso di causa;
5. quale effetto della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio Filippo Ferdinando Rivani Farolfi - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) ordinare la cancellazione dell'ipoteca di secondo grado iscritta, ai sensi dell'art. 3 del contratto, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari della Spezia per la somma complessiva di € 260.000,00 a favore della BA GE PA (ora Brisca Securitisation Srl) sull'immobile di proprietà dell'attore e descritto al medesimo art. 3, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti necessari;
6. accertare se per effetto del c.d. piano di ammortamento alla francese sono stati applicati interessi anatocistici nel contratto in oggetto e rideterminare il piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, applicando il tasso legale vigente per il tempo nel corso del rapporto e quantificando le somme complessive risultanti dallo stesso piano a titolo di capitale ed interesse e, per l'effetto, ridurre alla somma così determinata l'importo del credito;
7. ulteriormente, voglia accertare l'applicazione di interessi anatocistici, distinguendo: a) per il periodo sino al all'1.1.2014, se la banca si sia adeguata alla normativa dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9.2.2000 (pubblicata nella G.U. 22.2.2000 ed entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e in caso negativo, consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati;
b) per il periodo successivo all'1.1.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co. 2 D.Lgs. 385/1993 (come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013) verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non dovuti.
Con vittoria in ogni caso spese, diritti ed onorari, spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi. Con riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie nei termini previsti dal codice di rito.
In via istruttoria: Si chiede acquisirsi il fascicolo dell'esecuzione n. RGEI n. 25/15.
Si chiede fin d'ora la nomina di CTU da porsi a carico della controparte e solo in subordine a carico di entrambi, ai fini della conferma di quanto rappresentato dalla preanalisi depositata. Con verifica di ogni clausola vessatoria”.
Parte convenuta concluso come segue:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- Dichiarare inammissibile l'opposizione proposta nella procedura esecutiva immobiliare per tardività della stessa e, dunque, dichiarare inammissibile la domanda introduttiva del presente giudizio di merito;
- Dichiarare inammissibile la domanda del Sig. EZ per violazione del principio del ne bis in idem;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in atti;
IN VIA ISTRUTTORIA:
-rigettare la richiesta di espletamento della CTU contabile sul contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12/03/2004, per tutte le ragioni esposte in narrativa
IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 885/2022 promossa da:
NO NO, rappresentato e difeso dagli Avv. Claudio De Filippi e Gianna Sammicheli, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
Attore opponente
BRISCA SECURITISATION S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, anche previa sospensione della esecuzione per gravi motivi In via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a Brisca Securitisation srl per i motivi di cui in narrativa, anche ai sensi dell'Art 106 TUB quale eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
Nel merito e in via principale
1. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio Filippo Ferdinando Rivani Farolfi - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) contiene clausole vessatorie con conseguente inammissibilità e improcedibilità dell'azione esecutiva della Brisca Securitisation Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in quanto il contratto di mutuo applica interessi usurari;
in subordine, in applicazione dell'art. 1815/2° comma c.c. imputare al capitale tutti i pagamenti effettuati da GI EZ a titolo di interessi ed epurare dal capitale le somme dovute per interessi, commissioni e costi alla Brisca Securitisation Srl e, per
l'effetto, ridurre alla somma così determinata l'importo del credito per cui si procede nell'esecuzione iscritta R.G.E.I. n. 25/15;
2. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il contratto di mutuo del 12.3.2004 applica un TAN errato;
in subordine rideterminare il saggio di interesse annuo all'1,86% ovvero al diverso tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del contratto del 12.3.2004 che sarà accertato in corso di causa;
3. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il contratto di mutuo del 12.3.2004 applica un TAEG errato;
in subordine rideterminare il TAEG in applicazione dell'art. pagina 1 di 6 117/7° comma e/o dell'art. 125 bis/7° comma T.U.B. all'1,86% ovvero al diverso tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del contratto del 12.3.2004 che sarà accertato in corso di causa;
4. accertare e dichiarare che il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio Filippo Ferdinando Rivani Farolfi - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) è nullo per violazione degli artt.. 2a) e 3) della L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. L. Antitrust) e degli artt. 1346 e 1418/2° comma c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità del titolo esecutivo, del precetto e di ogni altro atto dell'esecuzione;
in subordine accertare e dichiarare che il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 12.3.2004 è nullo ai sensi dell'art. 1419/2° comma c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità parziale del titolo esecutivo e comunque la nullità di ogni altro atto dell'esecuzione e l'improcedibilità dell'azione esecutiva;
per l'effetto, dichiarare la nullità degli interessi convenzionali sostituendoli ai sensi dell'art. 117/6° e
7° comma T.U.B. con il tasso minimo BOT a 12 mesi riferiti all'anno precedente alla stipula del mutuo e pari allo 1,86% o al diverso saggio che sarà stabilita in corso di causa;
5. quale effetto della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio Filippo Ferdinando Rivani Farolfi - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) ordinare la cancellazione dell'ipoteca di secondo grado iscritta, ai sensi dell'art. 3 del contratto, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari della Spezia per la somma complessiva di € 260.000,00 a favore della BA GE PA (ora Brisca Securitisation Srl) sull'immobile di proprietà dell'attore e descritto al medesimo art. 3, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti necessari;
6. accertare se per effetto del c.d. piano di ammortamento alla francese sono stati applicati interessi anatocistici nel contratto in oggetto e rideterminare il piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, applicando il tasso legale vigente per il tempo nel corso del rapporto e quantificando le somme complessive risultanti dallo stesso piano a titolo di capitale ed interesse e, per l'effetto, ridurre alla somma così determinata l'importo del credito;
7. ulteriormente, voglia accertare l'applicazione di interessi anatocistici, distinguendo: a) per il periodo sino al all'1.1.2014, se la banca si sia adeguata alla normativa dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9.2.2000 (pubblicata nella G.U. 22.2.2000 ed entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e in caso negativo, consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati;
b) per il periodo successivo all'1.1.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co. 2 D.Lgs. 385/1993 (come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013) verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non dovuti.
Con vittoria in ogni caso spese, diritti ed onorari, spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi. Con riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie nei termini previsti dal codice di rito.
In via istruttoria: Si chiede acquisirsi il fascicolo dell'esecuzione n. RGEI n. 25/15.
Si chiede fin d'ora la nomina di CTU da porsi a carico della controparte e solo in subordine a carico di entrambi, ai fini della conferma di quanto rappresentato dalla preanalisi depositata. Con verifica di ogni clausola vessatoria”.
Parte convenuta concluso come segue:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- Dichiarare inammissibile l'opposizione proposta nella procedura esecutiva immobiliare per tardività della stessa e, dunque, dichiarare inammissibile la domanda introduttiva del presente giudizio di merito;
- Dichiarare inammissibile la domanda del Sig. EZ per violazione del principio del ne bis in idem;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in atti;
IN VIA ISTRUTTORIA:
-rigettare la richiesta di espletamento della CTU contabile sul contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12/03/2004, per tutte le ragioni esposte in narrativa
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