Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 8
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Testo completo
R.g. n. 1630 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati:
Dott. ssa Aurelia Cuomo - Presidente Dott. Simone Iannone - Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1630/2024 R.G.AC, riservato per la decisione all'udienza e vertente TRA
(c. f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SA) il 03/05/2005, rapp.to e difeso dall'Avv. SPINELLI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in calce al ricorso RICORRENTE E
presso il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 esponeva che: Parte_1
a) che in data 02.08.2022 le veniva diagnosticata “Disforia di genere in soggetto maschile”, come da certificazione/relazione asl (doc. n. 2);
b) che aveva già modificato i caratteri sessuali secondari, sottoponendosi a terapia ormonale già a far data dall'ano 2022 con terapie mirate, prescritte dalla Dott.ssa e dal Prof. (doc. n. 3 cit.) Persona_1 Persona_2
c) che si era sottoposto a numerosi colloqui e visite psicologiche durante il predetto periodo (giusta relazione a.s.l. prodotta );
d) che, udito personalmente all'udienza del 05.112024, lo stesso dichiarava quanto segue: “confermo i fatti di cui al ricorso, precisando di aver intrapreso
1 la terapia ormonale e di aver partecipato alla procedura per la transizione dall'anno 2020 e la terapia ormonale da circa due anni. Desidero completare il percorso di transizione, tenuto conto del fatto che, sin da quando avevo sei/sette anni, mi sentivo femmina. Desidero, altresì, essere chiamata con il nome . Attualmente vivo una condizione di disagio, giacché non mi Per_3 riconosco nel sesso attribuitomi e, per tale motivo, sono seriamente motivata nel completare il percorso di transizione, anche tenuto conto del fatto che le persone si rivolgono a me al femminile”;
d) che la propria decisione è definitiva e ponderata e si è irreversibilmente determinata verso il riconoscimento dell'identità di genere femminile, sorreggendo, a tal fine, oltre che il percorso personale e terapeutico intrapreso, anche la pervicace volontà di di farsi chiamare con il Pt_1 nome “ ”;
Per_3
e) che non è sposata e non ha figli.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 14 aprile 1982 n. 164 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta con DPR n. 396/2000, oggi non più vigente) il Tribunale, quando risultava necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizzava con sentenza. Detta disposizione, poi, è stata sostituita dall'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150/2011. Sul punto, tuttavia, va evidenziato che, con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati:
Dott. ssa Aurelia Cuomo - Presidente Dott. Simone Iannone - Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1630/2024 R.G.AC, riservato per la decisione all'udienza e vertente TRA
(c. f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SA) il 03/05/2005, rapp.to e difeso dall'Avv. SPINELLI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in calce al ricorso RICORRENTE E
presso il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 esponeva che: Parte_1
a) che in data 02.08.2022 le veniva diagnosticata “Disforia di genere in soggetto maschile”, come da certificazione/relazione asl (doc. n. 2);
b) che aveva già modificato i caratteri sessuali secondari, sottoponendosi a terapia ormonale già a far data dall'ano 2022 con terapie mirate, prescritte dalla Dott.ssa e dal Prof. (doc. n. 3 cit.) Persona_1 Persona_2
c) che si era sottoposto a numerosi colloqui e visite psicologiche durante il predetto periodo (giusta relazione a.s.l. prodotta );
d) che, udito personalmente all'udienza del 05.112024, lo stesso dichiarava quanto segue: “confermo i fatti di cui al ricorso, precisando di aver intrapreso
1 la terapia ormonale e di aver partecipato alla procedura per la transizione dall'anno 2020 e la terapia ormonale da circa due anni. Desidero completare il percorso di transizione, tenuto conto del fatto che, sin da quando avevo sei/sette anni, mi sentivo femmina. Desidero, altresì, essere chiamata con il nome . Attualmente vivo una condizione di disagio, giacché non mi Per_3 riconosco nel sesso attribuitomi e, per tale motivo, sono seriamente motivata nel completare il percorso di transizione, anche tenuto conto del fatto che le persone si rivolgono a me al femminile”;
d) che la propria decisione è definitiva e ponderata e si è irreversibilmente determinata verso il riconoscimento dell'identità di genere femminile, sorreggendo, a tal fine, oltre che il percorso personale e terapeutico intrapreso, anche la pervicace volontà di di farsi chiamare con il Pt_1 nome “ ”;
Per_3
e) che non è sposata e non ha figli.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 14 aprile 1982 n. 164 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta con DPR n. 396/2000, oggi non più vigente) il Tribunale, quando risultava necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizzava con sentenza. Detta disposizione, poi, è stata sostituita dall'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150/2011. Sul punto, tuttavia, va evidenziato che, con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi
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