Trib. Roma, sentenza 20/07/2024, n. 8498

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 20/07/2024, n. 8498
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 8498
Data del deposito : 20 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa F R P
All'esito dell'udienza del 10.7.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 31670 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LUBERTO ENRICO e ZONFRILLI STEFANIA
RICORRENTE

contro

:

Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BOCCIA FRANCO RAIMONDO, MARESCA ARTURO e
MORRICO ENZO
e nei confronti
CP_2 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.10.2023, il ha premesso: di essere stato Parte_1
assunto alle dipendenze della dal 11.7.1985, con qualifica di impiegato ed CP_1
inquadramento al livello IV del CCNL Telecomunicazioni;
di essere stato ceduto, ex art.
2112 c.c.
, alla ITS Servizi dal 15 settembre 2006 e di aver Controparte_3
impugnato giudizialmente tale cessione;
che il Tribunale di Roma, con sentenza n.
3872/2012 pubblicata il 1.3.2012, accertata l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda,
1


ordinava alla di ripristinare il rapporto di lavoro del ricorrente e la condannava al CP_1
risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni non percepite dalla data del 16.9.2006
e fino all'effettiva reintegrazione, detratto quanto percepito alle dipendenze di ITS (divenuta
;
che, all'esito della pubblicazione della sentenza di primo grado, veniva CP_4
estromesso dalla in data 15.3.2012, senza tuttavia che provvedesse al CP_4 CP_1
ripristino del rapporto né al pagamento delle retribuzioni;
che nelle more la sentenza di primo grado veniva confermata in appello e poi dalla Corte di Cassazione con sentenza del
18.12.2018;
che, a far data dall'agosto 2016, ha avuto accesso alla pensione di vecchiaia;
di aver chiesto ed ottenuto ingiunzioni di pagamento per le retribuzioni maturate sino al
31.7.2014.
Assumendo pertanto il diritto ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate dal

1.8.2014 sino al pensionamento del 31.7.2016, dei ratei di 13ma mensilità, dei premi di produzione e del premio annuo, nonché della relativa incidenza sul TFR, oltre che il diritto alla regolarizzazione contributiva, ha chiesto la condanna di al pagamento della CP_1
somma di € 61.975,82 a titolo di retribuzione, € 3,902,65 a titolo di integrazione del TFR, oltre alla regolarizzazione contributiva per l'omessa contribuzione dal 01/08/2014 al
31/07/2016.
Costituitasi in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi