Trib. Modena, sentenza 31/01/2025, n. 17
TRIB Modena
Sentenza
31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Lucchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 5-1/2025 nei confronti di
EN DI SA (c.f. [...]), nato a [...] il [...], residente in [...]1, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Tazzioli, presso il cui studio, sito in Modena, via Sant'Orsola, n. 36, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente in proprio – letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dai debitori deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità),
a seguito dell'integrazione documentale disposta in data 10/1/2025, sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;
considerato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, esponendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
rilevato che, prima del deposito del ricorso, è entrato in vigore (in data 28/9/2024) il D. Lgs. n.
136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche e correzioni significative al CCII, le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore
e a quelli instaurati o aperti successivamente”. Tra le varie modifiche, si segnala quella che ha interessato l'art. 269, CCII, il quale dispone, oggi, al comma 2, che la relazione del Gestore della
Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma
3, quarto periodo, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
osservato che, nella specie, la relazione del Gestore risulta esaustiva anche sotto tale profilo, anche a seguito dell'integrazione richiesta, dando compiuta illustrazione della genesi del sovraindebitamento e del ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa. Inoltre, nella stessa, si rappresenta come il ricorrente sia titolare di redditi da lavoro dipendente, quantificati in circa € 2.200 mensili, che consentono, in un'ottica pluriennale, di distribuire attivo ai creditori.
In definitiva, dunque, la domanda deve dirsi ammissibile anche con riguardo ai nuovi requisiti di legge, sopra richiamati;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Lucchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 5-1/2025 nei confronti di
EN DI SA (c.f. [...]), nato a [...] il [...], residente in [...]1, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Tazzioli, presso il cui studio, sito in Modena, via Sant'Orsola, n. 36, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente in proprio – letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dai debitori deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità),
a seguito dell'integrazione documentale disposta in data 10/1/2025, sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII;
considerato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, esponendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
rilevato che, prima del deposito del ricorso, è entrato in vigore (in data 28/9/2024) il D. Lgs. n.
136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche e correzioni significative al CCII, le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore
e a quelli instaurati o aperti successivamente”. Tra le varie modifiche, si segnala quella che ha interessato l'art. 269, CCII, il quale dispone, oggi, al comma 2, che la relazione del Gestore della
Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma
3, quarto periodo, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
osservato che, nella specie, la relazione del Gestore risulta esaustiva anche sotto tale profilo, anche a seguito dell'integrazione richiesta, dando compiuta illustrazione della genesi del sovraindebitamento e del ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa. Inoltre, nella stessa, si rappresenta come il ricorrente sia titolare di redditi da lavoro dipendente, quantificati in circa € 2.200 mensili, che consentono, in un'ottica pluriennale, di distribuire attivo ai creditori.
In definitiva, dunque, la domanda deve dirsi ammissibile anche con riguardo ai nuovi requisiti di legge, sopra richiamati;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre
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