Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G.N. 27/2022 promossa da:
VO UI, nato a [...] il [...], c.f.: [...], in proprio e nella qualità di titolare/legale rappresentante protempore dell'impresa individuale VO UI con sede in Reggio Emilia
(RE) via Martiri di Cervarolo n. 22, p.iva: 01640760359, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Arnone fino al
26/2/2023 e dall'avv. Marco Sansone per il periodo successivo
Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS , C.F. 80078750587 con sede legale in Via
Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE BASILE e Valeria Giroldi
FATTO E DIRITTO
La società ricorrente e in proprio il suo legale rappresentante, obbligati in solido, convengono in giudizio avanti a questo Tribunale del Lavoro l'INPS sede di Reggio Emilia in opposizione all' Avviso di addebito nr.
39320210000759109000 di euro 763.352,26 emesso da INPS sede di Reggio Emilia, notificato via pec in data
10/12/2021 avente ad oggetto Verbale ispettivo 2019015918 prot. INPS 6600.15/06/2020. 0184265 del
15/06/2020.
I ricorrenti evidenziavano come la DA ER è un'impresa individuale che opera da tempo prevalentemente nel settore della spedizione e trasporto nazionale e internazionale e dell'autotrasporto e recapito per conto di terzi, di merci, valori e documento in genere e corrispondenza (doc. n. 3).
Da tempo il ricorrente è titolare di un contratto di appalto di servizi e di un contratto per servizi di trasporto di merci su strada stipulati entrambi con LS IS RL (doc. n. 4). Per lo svolgimento delle attività di cui ai rispettivi contratti con LS, oltre ad impiegare il proprio personale dipendente, il ricorrente ha stipulato con
XP Service, tre distinti contratti di subappalto di servizi: precisamente in data 01/06/2018 è stato stipulato il contratto per la sede di Ravenna;
in data 01/05/2019 è stato stipulato il contratto per la sede di Imola;
in data
01/06/2018 è stato stipulato il contratto per la sede di Ferrara. Nell'Ottobre 2019, prima di effettuare il pagamento delle fatture relative ai servizi resi nel mese di Settembre, stante la mancata produzione da parte di
XP del DURC regolare, DA ER ha sospeso il pagamento delle fatture di XP Service.
L'ultimo DURC regolare relativo ad XP Service è quello datato 12/07/2019 con scadenza di validità la data del 09/11/2019 (doc n. 6).
Successivamente, essendo le numerose diffide rimaste senz'esito, la società ricorrente recedeva dai contratti di subappalto in essere.
Tanto premesso, con il presente ricorso si evidenzia come l'operato della DA ER, anche in relazione ai lavoratori coinvolti nell'appalto con XP , è avvenuto in ottemperanza a quanto previsto dal
CCNL Logistica e Trasporti art. 42 e comunque con regolari contratti di subappalto che hanno per oggetto dei servizi determinati e ben regolamentati, come si evince dalle clausole contrattuali sulle modalità di svolgimento del servizio, sul corrispettivo pattuito in relazione all'intero servizio, sul conseguente rischio economico gravante sull'appaltatore rappresentato dall'eventualità di non percepire tale corrispettivo in caso di non effettiva esecuzione del servizio stesso nonché nel caso di inesatto o mancato pagamento da parte di XP
Service dei trattamenti retributivi/contributivi e previdenziali (art. 5) .
In questa sede si contesta pertanto radicalmente l'accertamento ispettivo da cui scaturisce la pretesa INPS, in quanto erroneo, e si rassegnano specifiche conclusioni in tal senso1.
Pag. 2 di 10
Si è costituito INPS contestando in fatto e diritto le pretese attrici ed insistendo per la declaratoria di illiceità dei subappalti oggetto di accertamento e la conseguente debenza sia della contribuzione richiesta in quanto omessa dalla ditta subappaltante, sia delle sanzioni civili conseguenti alle violazioni di legge.
E' stata svolta corposa attività istruttoria mediante escussioni testimoniali ed acquisizioni di documenti, e successivamente la causa è stata decisa previo deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in presenza.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La pretesa dell'istituto trae origine dall'accertamento ispettivo svolto nei confronti della “EXPRESS
SERVICE”, successivamente fallita, mediante il quale gli Ispettori (sentiti anche nel presente processo) hanno accertato che l'attività quasi esclusiva o comunque preponderante della società si esplicava nell'esecuzione di contratti di subappalto, svariati dei quali stipulati con l'impresa di autotrasporti VO UI, che a propria volta aveva in appalto l'attività di corriere per la società LS ENTERPRISE SRL di Ravenna, Ferrara ed Imola.
Proprio ai fini di assicurare l'esecuzione di tale attività quest'ultima impresa ha sottoscritto i seguenti contratti:
a) contratto per servizi di autotrasporto di merci su strada sottoscritto il 31/03/2015 (allegato 02) con la
AELLECI TRANSPORT SRL, avente ad oggetto il trasporto e consegna ai destinatari delle cose affidate dal fruitore del servizio presso i magazzini dello stesso ed il ritiro presso i mittenti ed il successivo trasporto delle cose da questi ultimi consegnate al magazzino.
In tale contratto è poi subentrata, a far data dal 01/05/2015, la LS ENTERPRISE S.R.L. a seguito del trasferimento delle attività di Aelleci Transport S.r.l. alla stessa;
b) contratto di appalto di servizi sottoscritto in data 31/03/2015 (allegato 03) con la AELLECI TRANSPORT
SRL ed avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di gestione logistica del magazzino e pulizie. In tale contratto è poi subentrata, a far data dal 01/05/2015 la LS ENTERPRISE S.R.L. a seguito del trasferimento delle attività di Aelleci Transport S.r.l. alla stessa;
per la sede di Ferrara:
c) contratto per servizi di autotrasporto di merci su strada sottoscritto in data 02/11/2017 (allegato 04) con la
l'azienda ER SP NI SRL ed avente ad oggetto il trasporto e consegna ai destinatari delle cose affidate dal fruitore del servizio presso i magazzini dello stesso ed il ritiro presso i mittenti ed il successivo trasporto delle cose da questi ultimi consegnate al magazzino;
per la sede di Imola:
d) contratto per servizi di autotrasporto di merci su strada sottoscritto in data 17/04/2019 (allegato 05) con la
LS ENTERPRISE S.R.L. ed avente ad oggetto il trasporto e consegna ai destinatari delle cose affidate dal
Pag. 3 di 10
fruitore del servizio presso i magazzini dello stesso ed il ritiro presso i mittenti ed il successivo trasporto delle cose da questi ultimi consegnate al magazzino;
e) contratto di appalto di servizi sottoscritto in data 17/04/2019 (allegato 06) con la LS ENTERPRISE S.R.L. ed avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di gestione logistica del magazzino e pulizie.
Per l'esecuzione di tali appalti la VO UI si è avvalsa sia di personale proprio sia di personale della società EXPRESS SERVICE, indifferentemente, solo talvolta formalizzando tale commistione di mano
d'opera con al formale stipula di “fittizi” contratti di subappalto.
Nel corso dell'attività ispettiva sono stati effettuati numerosi accessi presso le varie sedi ed unità operative.
Specificamente, presso l'unità operativa della LS ENTERPRISE SRL, con sede legale in Ravenna, sono state raccolte dichiarazioni della sig.ra GI AB, Responsabile operativo dipendente della LS, e del sig.
IS NO, Responsabile operativo del magazzino dipendente della azienda DA ER, dello stesso
Sig. DA ER, ed è stata acquisita documentazione indicata nel verbale.
Presso l'unità operativa della LS Enterprise di Ferrara sono state raccolte dichiarazioni della sig.ra ND
IL, socia e legale
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G.N. 27/2022 promossa da:
VO UI, nato a [...] il [...], c.f.: [...], in proprio e nella qualità di titolare/legale rappresentante protempore dell'impresa individuale VO UI con sede in Reggio Emilia
(RE) via Martiri di Cervarolo n. 22, p.iva: 01640760359, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Arnone fino al
26/2/2023 e dall'avv. Marco Sansone per il periodo successivo
Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS , C.F. 80078750587 con sede legale in Via
Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE BASILE e Valeria Giroldi
FATTO E DIRITTO
La società ricorrente e in proprio il suo legale rappresentante, obbligati in solido, convengono in giudizio avanti a questo Tribunale del Lavoro l'INPS sede di Reggio Emilia in opposizione all' Avviso di addebito nr.
39320210000759109000 di euro 763.352,26 emesso da INPS sede di Reggio Emilia, notificato via pec in data
10/12/2021 avente ad oggetto Verbale ispettivo 2019015918 prot. INPS 6600.15/06/2020. 0184265 del
15/06/2020.
I ricorrenti evidenziavano come la DA ER è un'impresa individuale che opera da tempo prevalentemente nel settore della spedizione e trasporto nazionale e internazionale e dell'autotrasporto e recapito per conto di terzi, di merci, valori e documento in genere e corrispondenza (doc. n. 3).
Da tempo il ricorrente è titolare di un contratto di appalto di servizi e di un contratto per servizi di trasporto di merci su strada stipulati entrambi con LS IS RL (doc. n. 4). Per lo svolgimento delle attività di cui ai rispettivi contratti con LS, oltre ad impiegare il proprio personale dipendente, il ricorrente ha stipulato con
XP Service, tre distinti contratti di subappalto di servizi: precisamente in data 01/06/2018 è stato stipulato il contratto per la sede di Ravenna;
in data 01/05/2019 è stato stipulato il contratto per la sede di Imola;
in data
01/06/2018 è stato stipulato il contratto per la sede di Ferrara. Nell'Ottobre 2019, prima di effettuare il pagamento delle fatture relative ai servizi resi nel mese di Settembre, stante la mancata produzione da parte di
XP del DURC regolare, DA ER ha sospeso il pagamento delle fatture di XP Service.
L'ultimo DURC regolare relativo ad XP Service è quello datato 12/07/2019 con scadenza di validità la data del 09/11/2019 (doc n. 6).
Successivamente, essendo le numerose diffide rimaste senz'esito, la società ricorrente recedeva dai contratti di subappalto in essere.
Tanto premesso, con il presente ricorso si evidenzia come l'operato della DA ER, anche in relazione ai lavoratori coinvolti nell'appalto con XP , è avvenuto in ottemperanza a quanto previsto dal
CCNL Logistica e Trasporti art. 42 e comunque con regolari contratti di subappalto che hanno per oggetto dei servizi determinati e ben regolamentati, come si evince dalle clausole contrattuali sulle modalità di svolgimento del servizio, sul corrispettivo pattuito in relazione all'intero servizio, sul conseguente rischio economico gravante sull'appaltatore rappresentato dall'eventualità di non percepire tale corrispettivo in caso di non effettiva esecuzione del servizio stesso nonché nel caso di inesatto o mancato pagamento da parte di XP
Service dei trattamenti retributivi/contributivi e previdenziali (art. 5) .
In questa sede si contesta pertanto radicalmente l'accertamento ispettivo da cui scaturisce la pretesa INPS, in quanto erroneo, e si rassegnano specifiche conclusioni in tal senso1.
Pag. 2 di 10
Si è costituito INPS contestando in fatto e diritto le pretese attrici ed insistendo per la declaratoria di illiceità dei subappalti oggetto di accertamento e la conseguente debenza sia della contribuzione richiesta in quanto omessa dalla ditta subappaltante, sia delle sanzioni civili conseguenti alle violazioni di legge.
E' stata svolta corposa attività istruttoria mediante escussioni testimoniali ed acquisizioni di documenti, e successivamente la causa è stata decisa previo deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in presenza.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La pretesa dell'istituto trae origine dall'accertamento ispettivo svolto nei confronti della “EXPRESS
SERVICE”, successivamente fallita, mediante il quale gli Ispettori (sentiti anche nel presente processo) hanno accertato che l'attività quasi esclusiva o comunque preponderante della società si esplicava nell'esecuzione di contratti di subappalto, svariati dei quali stipulati con l'impresa di autotrasporti VO UI, che a propria volta aveva in appalto l'attività di corriere per la società LS ENTERPRISE SRL di Ravenna, Ferrara ed Imola.
Proprio ai fini di assicurare l'esecuzione di tale attività quest'ultima impresa ha sottoscritto i seguenti contratti:
a) contratto per servizi di autotrasporto di merci su strada sottoscritto il 31/03/2015 (allegato 02) con la
AELLECI TRANSPORT SRL, avente ad oggetto il trasporto e consegna ai destinatari delle cose affidate dal fruitore del servizio presso i magazzini dello stesso ed il ritiro presso i mittenti ed il successivo trasporto delle cose da questi ultimi consegnate al magazzino.
In tale contratto è poi subentrata, a far data dal 01/05/2015, la LS ENTERPRISE S.R.L. a seguito del trasferimento delle attività di Aelleci Transport S.r.l. alla stessa;
b) contratto di appalto di servizi sottoscritto in data 31/03/2015 (allegato 03) con la AELLECI TRANSPORT
SRL ed avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di gestione logistica del magazzino e pulizie. In tale contratto è poi subentrata, a far data dal 01/05/2015 la LS ENTERPRISE S.R.L. a seguito del trasferimento delle attività di Aelleci Transport S.r.l. alla stessa;
per la sede di Ferrara:
c) contratto per servizi di autotrasporto di merci su strada sottoscritto in data 02/11/2017 (allegato 04) con la
l'azienda ER SP NI SRL ed avente ad oggetto il trasporto e consegna ai destinatari delle cose affidate dal fruitore del servizio presso i magazzini dello stesso ed il ritiro presso i mittenti ed il successivo trasporto delle cose da questi ultimi consegnate al magazzino;
per la sede di Imola:
d) contratto per servizi di autotrasporto di merci su strada sottoscritto in data 17/04/2019 (allegato 05) con la
LS ENTERPRISE S.R.L. ed avente ad oggetto il trasporto e consegna ai destinatari delle cose affidate dal
Pag. 3 di 10
fruitore del servizio presso i magazzini dello stesso ed il ritiro presso i mittenti ed il successivo trasporto delle cose da questi ultimi consegnate al magazzino;
e) contratto di appalto di servizi sottoscritto in data 17/04/2019 (allegato 06) con la LS ENTERPRISE S.R.L. ed avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di gestione logistica del magazzino e pulizie.
Per l'esecuzione di tali appalti la VO UI si è avvalsa sia di personale proprio sia di personale della società EXPRESS SERVICE, indifferentemente, solo talvolta formalizzando tale commistione di mano
d'opera con al formale stipula di “fittizi” contratti di subappalto.
Nel corso dell'attività ispettiva sono stati effettuati numerosi accessi presso le varie sedi ed unità operative.
Specificamente, presso l'unità operativa della LS ENTERPRISE SRL, con sede legale in Ravenna, sono state raccolte dichiarazioni della sig.ra GI AB, Responsabile operativo dipendente della LS, e del sig.
IS NO, Responsabile operativo del magazzino dipendente della azienda DA ER, dello stesso
Sig. DA ER, ed è stata acquisita documentazione indicata nel verbale.
Presso l'unità operativa della LS Enterprise di Ferrara sono state raccolte dichiarazioni della sig.ra ND
IL, socia e legale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi