Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 283

TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 283
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 283
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10854/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Altri istituti di diritto societario”
TRA
D'RR AN, C.F.: [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanni
D'Uonnolo, Alessandra D'Uonnolo e Nicola D'Uonnolo, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in S. Prisco (CE) al Viale Trieste n. 101.
- Opponente -
E
OR ON, C.F.: [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Silvio Iodice, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via M.Cervantes, 64.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.


La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1667/2019, rubricato al R.G. n. 5918/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 17.07.2019, la sig.ra OR
ON ingiungeva al sig. D'RR AN il pagamento dell'importo euro 27.500,00 - quale somma residua inerente sia al trasferimento delle quote societarie della Service Company Italia Srl che al saldo per il bonus transattivo di tutti gli utili pregressi e maturati - scaturente dalla stipula della transazione del 12.02.2019 e del contratto di cessione quote del 13.02.2019, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione D'RR AN, il quale lamentava la nullità, l'infondatezza e l'inammissibilità del credito azionato in via monitoria, instando per la revoca dell'opposto provvedimento d'ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'ingiungente il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 16.03.2021, veniva denegata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con il deposito della prima memoria l'opponente emendava la propria domanda invocando la restituzione della somma di euro 23.520,00, indebitamente corrisposta in conto anticipo per il versamento del capitale sociale della Service
Company Italia Srl, come pure la nullità della sopraggiunta transazione per illiceità della causa.
All'udienza del 17.09.2024, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c.
per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, vanno disattese le censure mosse da parte opposta sull'inammissibilità delle domande, in quanto tardivamente sollevate tramite la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., afferenti alla
ripetizione dell'indebito pagamento di euro 23.520,00 ed alla nullità della transazione per illiceità della causa.
In tal senso, va precisato che i limiti allo jus variandi delle parti e del termine ultimo entro il quale sono ammesse le modifiche alle domande formulate con gli atti introduttivi, in considerazione delle barriere preclusive tracciate dal codice di rito, sono stati oggetto del noto arresto del 2015 (Cass. civ.
Sezioni Unite, 15 giugno 2015, n. 12310
) con il quale si è affermato che "la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero, l'allungamento dei tempi processuali.
In particolare, ferma in ogni caso l'impossibilità di compromettere le potenzialità difensive della controparte, è ammesso l'intervento modificativo finanche degli elementi identificativi della domanda
(petitum e causa petendi) purché la domanda "nuova" abbia ad oggetto la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio o una vicenda sostanziale ad essa connessa ponendosi, rispetto alla domanda originaria, in termini sostitutivi.
Nel caso in esame non può discorrersi di mutamento della domanda, bensì di emendatio libelli, dacché con la prima memoria istruttoria l'opponente ha proposto domande riferibili alla medesima vicenda
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