Trib. Pisa, sentenza 07/10/2024, n. 236

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 07/10/2024, n. 236
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 236
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo


N. R.G. 2107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa AN OL GI dott.ssa Alessandra Migliorino GI rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2107/24 promossa da:
( , residente in [...] CodiceFiscale_1
Capannone n. 45, ed elettivamente domiciliata in Pisa, Via G. Oberdan, 24 presso e nello studio dell'Avv. DI RD, che la rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;

e
(CF. ), residente in [...]Parte_2 CodiceFiscale_2
Terme (PI), via Giordano Bruno, n. 46, ed elettivamente domiciliato in Pisa, Via G.
Oberdan, 24 presso e nello studio dell'Avv. DI RD, che lo rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;

- ricorrenti
con intervento del PM sede;

OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 03/9/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2024 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio con rito concordatario in San Giuliano Terme (PI), in data 15 ottobre 1995,
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di detto Comune nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1995 Parte II Serie A n° 97;
- che dall'unione nascevano, rispettivamente, in data 31/03/1996 la figlia ed in data 23/02/2002 il figlio R_
, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che i coniugi sono _2 addivenuti alla separazione personale consensuale nel procedimento introdotto per ricorso congiunto dinanzi al Tribunale di Pisa (R. G. 4591/2019), all'esito del quale il
Tribunale di Pisa in composizione collegiale ha pronunciato il decreto di omologazione della separazione personale consensuale (n. cronol. 8638/2020 del 06/05/2020);
- che il provvedimento di omologa della separazione prevedeva la corresponsione, a carico di ed in favore di della somma mensile di € 200,00 Parte_2 Parte_1 quale contribuzione al canone di
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