Trib. Palermo, sentenza 13/07/2024, n. 4064

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 13/07/2024, n. 4064
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 4064
Data del deposito : 13 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 15715/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15715/2021
Tra
LA QU
E
LO GIUDICE VITTORIO
Oggi 11 luglio 2024, innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
i procuratori delle parti, i quali discutono la causa, insistendo nei rispettivi atti difensivi e chiedono che la stessa sia decisa.
E' altresì presente il signor Lo Giudice Vittorio.
Il Giudice
Alle ore 20.00, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina

1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice
Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina
Giardina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°15715 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
LA QU, nato a [...], il [...], C.F.
[...], elettivamente domiciliato in Palermo, viale
Lazio n. 36 rappresentato e difeso dall'Avv. DI CARLO FRANCESCO per mandato in atti;

RICORRENTE
CONTRO
LO GIUDICE VITTORIO, nato a [...] il [...], c.f.
[...], elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO
TASSO N. 34 90100 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv.
BATTAGLIA ROBERTO per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). mediante la lettura, all'udienza dell'11/07/2024, alle ore 20.00, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
2
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla opposizione all'atto di precetto notificato in data 16/11/2021 unitamente alla sentenza del Tribunale di Paleremo n. 1987/2021;

.- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da ND IN e, per l'effetto, condanna Lo Giudice Vittorio al pagamento della somma di € 17.100,00 a favore di ND IN a titolo di indennità di occupazione senza titolo dell'immobile sito in Palermo, (Addaura), via
Pitea da Marsiglia, 19 dal mese di luglio 2009 al mese di gennaio 2011;

.- dichiara compensata la somma di € 17.100,00 dovuta a Lo Giudice
Vittorio in forza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1987/2021, passata in giudicato, con la somma di € 18.914,24 dovuta all'odierno opponente per le causali indicate in parte motiva;

.- condanna Lo Giudice Vittorio al pagamento a favore di ND
IN della somma di € 1.814,24, risultante dalla superiore compensazione;

.- condanna l'odierno opposto al rimborso a favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed in €
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali ed iva e cpa, come per legge;

.- condanna l'odierno opposto al rimborso a favore dell'opponente delle spese del giudizio riunito iscritto al n. R.G. 5705/2022, che liquida in €
286,00 per spese ed in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali ed iva e cpa, come per legge;

e della seguente contestuale motivazione:
3
con ricorso depositato il 25/11/2021, l'odierno ricorrente ha proposto opposizione al precetto di pagamento della somma di €
17.100,00 oltre spese e competenze, notificatogli su istanza del Sig. Lo
Giudice Vittorio in data 16 novembre 2021 in forza della sentenza del
Tribunale di Palermo n. 1987/2021, passata in giudicato.
La suindicata sentenza, emessa nel procedimento locatizio promosso da ND IN al fine di ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà, sito in Palermo, via Pitea da Marsiglia,
n. 19, concesso in locazione a Lo Giudice Vittorio, statuiva il rilascio dell'immobile da parte del conduttore e la restituzione del canone locatizio di € 900,00 mensili pagato da quest'ultimo dal mese di luglio
2009 al mese di gennaio 2011 in forza di un precedente contratto di locazione dichiarato nullo in quanto non registrato.
Il Tribunale riconosceva altresì il diritto del locatore al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo, ma non liquidava la stessa e non ne condannava il conduttore al pagamento, in ragione del fatto che il ricorrente non aveva formulato la relativa domanda.
Nel presente giudizio, pertanto, l'opponente, previa istanza di sospensione del precetto e della efficacia del titolo esecutivo notificati unitamente, ha formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo dell'immobile suindicato dal mese di luglio 2009 al mese di gennaio 2011, ai sensi dell'art. 2041 c.c., commisurato al canone locativo o, in subordine, a quello concordato.
Lo stesso ha proposto altresì l'eccezione di compensazione della somma precettata da parte opposta con le somme di cui quest'ultima
4
sarebbe debitrice nei confronti dell'ND per tasse di registro, spese legali, differenze di canoni da dicembre 2019 a novembre 2021 etc. e il rimborso delle spese di lite.
Lo Giudice Vittorio si è costituito
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