Trib. Latina, sentenza 14/10/2024, n. 1937

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 14/10/2024, n. 1937
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1937
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4704/2015 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giulia Paolini Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4704/2015 R.G. promossa da:
ON IA (c.f. [...]), IC IA (c.f.
[...]), rappresentati e difesi dall'avv. MANAUZZI ALFREDO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Mazzini n. 7, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
attori in riassunzione contro
VI IA (c.f. SVNSLV51M63l120Z), rappresentata e difesa dall'avv. MASSA STEFANIA
e dall'avv. DEAMBROGIO LORENZO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Terracina (LT), P.zza della Repubblica n. 25, in virtù di procura telematicamente allegata in atti;
convenuta in riassunzione contro
ES RO (c.f. [...]), MA RO (c.f. pagina 1 di 16
[...]), n.q. di eredi dei defunti genitori SS SA e SE AG, rappresentate e difese dall'avv. CLAUDIO COCCIA ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Marco Ferri sito in Latina (LT), Viale Petrarca n. 38, in virtù di separate procure speciali allegate alla comparsa di costituzione telematicamente depositate il 24/04/2023;
convenute in riassunzione nonché contro
ND IA (c.f. [...]), n.q. di erede di IO SA, rinunciatario dell'eredità del defunto padre AL SA, rappresentata e difesa dall'avv.
AMBROSELLI MARIA LUISA ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore (avv.marialuisaambroselli@pec.avvocaticassino.it), giusta procura alle liti telematicamente depositata;
convenuta in riassunzione
Oggetto: impugnazione di testamento; azione di riduzione per lesione di legittima;

CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 06/06/2024 per gli attori in riassunzione ON IA e IC IA: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Latina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni tutte di cui all'atto introduttivo del giudizio come successivamente integrato: a) Confermata la nullità del testamento olografo datato 10.04.1999, pubblicato il 23.09.2005, a rogito Notaio Ernesto Narciso rep. n. 17213 racc. n. 5235, trascritto a Latina il 4.10.2005 (Reg. Gen. n. 30945;
Reg. Part. n. 15635), giusta sentenza definitiva “parziale” n. 1471 del 6.06.2019 e dunque dichiarata l'inesistenza dei diritti nascenti dal predetto atto in capo ai convenuti, dichiarare aperta la successione ab intestato di SA

IO nato a [...] il [...], deceduto in Terracina il 31.05.2005, e condannare i convenuti a reintegrare la massa ereditaria del valore dei beni ricevuti per testamento, successivamente ceduti a terzi, con il pagamento della somma di € 170.000,00 pari al controvalore monetario degli stessi così quantificato dal CTU, nonché al risarcimento del danno invocato sin d'ora in via equitativa e al risarcimento del danno subito pro quota dagli attori, e solo da essi invocato, nella
pagina 2 di 16 misura di € 12.266,66 pari al controvalore locatizio dell'immobile ceduto a terzi a far data dall'introduzione del giudizio (6.08.2015) e fino al 6.06.2019, data della pubblicazione della sentenza non definitiva (ovvero definitiva “parziale”), calcolati sulla base del loro valore locatizio secondo i parametri in uso presso l'Agenzia delle Entrate, o della diversa somma ritenuta di giustizia;
b)

Ricostituito l'asse ereditario al momento del decesso del de cuius e integrato come sub “a”, applicato il regime giuridico stabilito per le successioni legittime ab intestato, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria tra i soggetti chiamati all'eredità del defunto SA IO, estromettendo dalla divisione SA LE, il cui diritto ad accettare l'eredità in qualità di ulteriore chiamato per rappresentazione, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione ex art. 480 c.c., e accresciuta la relativa quota agli eredi residuati come stabilita dal CTU: b1. attribuire a ciascuno ex art. 729 c.c. le seguenti quote: - IO EA SA € 47.057,44 + € 15.685,811 (ex quota SA LE)
= € 62.743,251;
- RI SA € 47.057,44 + € 15.685,811 (ex quota SA LE) = €

62.743,251;
- LV SA € 94.114, 87 + € 31.371,623 (ex quota SA LE) = €

125.486,493;
- MA AG € 47.057,44 + € 15.685,811 (ex quota SA LE) = €

62.743,251;
- ES AG € 47.057,44 + € 15.685,811 (ex quota SA LE) = €

62.743,251;
b2. Aumentare di € 12.266,66 (1/3 di € 36.800,00 valore complessivo locatizio) la quota complessiva di IO EA e RI SA a titolo di frutti civili maturati e non percepiti a far data dall'introduzione del giudizio (6.08.2015) e fino al 6.06.2019, data della pubblicazione della sentenza non definitiva (ovvero definitiva “parziale”), calcolati sulla base del valore locatizio secondo

i parametri in uso presso l'Agenzia delle Entrate, o della diversa somma ritenuta di giustizia;
c)

Disporre lo scioglimento della comunione secondo il progetto di divisione suggerito dal CTU, ma tenuto conto dei correttivi da apportare allo stesso per effetto dell'estromissione di SA LE, dichiarandolo esecutivo nei termini anzidetti, in ogni caso attribuendo agli attori IO EA e
RI SA in proprietà indivisa (atteso il disposto di cui all'art. 720 c.p.c. siccome titolari di quota maggiore loro derivante dalla reintegrazione della massa con il valore dei beni ceduti a terzi, dalla ex quota di pertinenza di LE SA e dalla richiesta di condanna ai frutti percepiti dai coeredi per il bene ceduto a terzi) il complesso degli immobili siti in Terracina (LT) Loc. B.go
pagina 3 di 16 MA del valore complessivo di € 178.972,50 e conseguentemente stabilire in € 41.219,338 (€
178.972,50 - 62.743,251 - 62.743,251 - € 12.266,66 frutti pro quota non percepiti = € 41.219,338) la somma a conguaglio in favore della massa ed a carico degli stessi, da attribuirsi agli altri coeredi secondo la prospettazione del CTU con i correttivi determinati dagli importi diversi esitati dalle presenti conclusioni;
d) in via subordinata rispetto alla precedente richiesta sub. “c”, procedere con gli adempimenti di cui agli artt. 789 e ss. c.c. e) Ordinare al Conservatore dei RR. II. di Latina, di procedere alle necessarie trascrizioni e/o annotazioni degli atti con esonero di responsabilità a carico dello stesso;
f) Spese di lite vinte dell'intero giudizio comprensive della fase che ha portato alla sentenza non definitiva n. 1471/2019, come nella stessa riportato
.”;
per la convenuta in riassunzione VI IA: Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e, conseguentemente dichiarare la legittimità e la validità del testamento impugnato, rigettare, altresì, la subordinata per gli stessi motivi. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”;
per le convenute in riassunzione ES RO e MA RO: come da comparsa di costituzione a seguito di riassunzione depositata in data 16/07/2020: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: A) RIGETTARE la domanda degli attori di nullità del testamento olografo del 10.04.1999 del Sig. SA IO, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto. e, per l'effetto, ACCERTARE/DICHIARARE la validità e legittimità dello stesso;
B)

DICHIARARE INAMMISSIBILE la domanda della parte attrice di reintegrazione di legittima, in quanto improcedibile e del tutto INFONDATA in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte;
C)

RIGETTARE siccome infondate in fatto ed in diritto le domande e le pretese avanzate da parte attrice nei confronti delle convenute AG ES e AG MA. D) Condannare gli attori al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge;
E) Emettere ogni conseguenziale provvedimento di ragione e di legge, anche con riferimento alla dedotta temeriarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
”;
per la convenuta in riassunzione ND IA:Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rjectis: Dichiarare lo scioglimento della comunione de relicto dei beni del defunto SA
pagina 4 di 16 IO e, per l'effetto dichiarare la divisione attribuendo a ciascuno dei condividenti l'esclusiva proprietà della quota spettante e così facendo recepire il piano di riparto predisposto dal tecnico nominato attribuendo alla Sig.ra SA LE l'ipotesi sub 2) di pagina 26 della relazione del
CTU: <
1578-1580-1581 di valore 73,00, più il Terreno Particella 1210, per la quota di ½ di valore parti a
2560,00>>. Vitoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1471/2019 datata 3/06/2019 e pubblicata il 06/06/2019, l'intestato
Tribunale, in composizione collegiale, ha dichiarato la nullità della scheda testamentaria ex art. 606 c.c. per apocrifia della sottoscrizione del disponente apposta in calce alla stessa datata 10.04.1999 e pubblicata il 23.09.2005 avanti al Notaio di Terracina, dott. Ernesto Narciso, tramite cui SS
SA (madre, ora deceduta, delle convenute in riassunzione ES ed MA AG) e la convenuta in riassunzione LV SA erano state istituite eredi universali, rispettivamente nelle quote del 65% e del 35%, dei beni del di loro defunto padre, IO SA, nonno degli odierni attori in riassunzione, con consequenziale apertura della successione legittima del testator.
La causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la statuizione sulle restanti domande e il precedente
G.I., con separata ordinanza del 05/06/2019, onerava le parti del giudizio ad integrare la documentazione al fine di chiarire le vicende successorie e la concreta accettazione dell'eredità da parte dei soggetti indicati come eredi, nonché ad attestare la regolarità urbanistica dei beni immobili ricadenti nell'asse ereditario.
Nelle more del giudizio, il precedente patrocinio delle convenute ES ed MA AG attestava
l'intervenuto decesso, in data 26/06/2019, del contumace SE AG, producendo altresì l'atto di rinuncia di quest'ultimo all'eredità della defunta moglie SS SA (v. all.to dep. 15.11.2019).
Riassunto
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