Trib. Salerno, sentenza 24/06/2024, n. 3325
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Testo completo
R.G. 4480/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4480 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma 2 c.p.c.”, vertente
TRA
D'LO LU, (C.F. [...]), rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Lisa Buonadonna;
Opponente
E
BANCA D'ITALIA, (C.F. 00997670583), in persona del Direttore, quale legale rappr.te p.t., rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovina Dipace e Fabrizio
Turrisi;
Opposto
Nonché
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (C.F. 97591110586), in persona del Ministro quale legale rappr.te p.t.;
Opposto contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'attore incardinava giudizio di merito al fine di sentire “accogliere nel merito l'opposizione e, per l'effetto, modificare le ordinanze impugnate del 24.10.2020 e del 23.5.2021 disponendo che sia accertato l'obbligo del terzo pignorato a rendere la dichiarazione come richiesto nel procedimento esecutivo irritualmente estinto ai sensi degli artt.
548 e 549 c.p.c. ordinando, altresì, l'assegnazione del credito precettato pari ad €. 1.669,01 oltre accessori come per legge e spese successive occorse;
in subordine, annullare le ordinanze impugnate del 24.10.2020 e del 23.5.2021 disponendo, altresì, l'assegnazione delle somme del credito residuo come sopra determinato oltre accessori come per legge e spese successive occorse;
ancora subordine, annullare in parte l'ordinanza impugnata del 24.10.2020 disponendo, la riassunzione dell'esecuzione innanzi al G.E. ritenuto eventualmente competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
condannare, inoltre, l'Amministrazione Debitrice, al pagamento di tutte le spese del procedimento di esecuzione, della fase di opposizione innanzi al G.E. e del presente giudizio”. In fatto, rappresentava di essere creditore nei confronti del Ministero della Giustizia della somma di €. 1.669,01, oltre interessi di causa e spese come indicate in atto di precetto del 29.11.2019 sulla scorta di ordinanza
emessa dalla Corte di Appello di Salerno r.g. n. 152/2018 - munita di formula esecutiva in data
15.7.2019 e notificata al detto Ente debitore il 24.7.2019- concernente spese giudiziali liquidate dal
Presidente della Corte di Appello di Salerno quale Giudice della riassunzione in seguito ad annullamento e rinvio della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 29228/2017) per opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato. Atteso il mancato adempimento da parte del debitore intimato, l'opponente instaurava procedura di esecuzione mobiliare a mezzo di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art 543 c.p.c., iscritta innanzi a questo Tribunale con RGE n. 110/2020, e notificata al debitore Ministero della Giustizia ed al terzo pignorato Banca d'Italia, quale Tesoreria dello Stato. Il G.E. adito si pronunciava per l'improcedibilità della procedura esecutiva, rilevando come non potesse procedersi ad accertare l'obbligo del terzo, in quanto era promossa l'esecuzione presso la Banca d'Italia con sede in Roma che non risultava competente a rendere la prescritta dichiarazione e, pertanto, rilevava, con ordinanza del 24.10.2020 – ivi impugnata-, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Salerno con riferimento al pignoramento notificato presso la Tesoreria di Roma della
Banca d'Italia, senza concessione del termine per la riassunzione innanzi al giudice territorialmente competente. In seguito, con ordinanza ex art 618 c.p.c. resa in data 23.05.2021, il G.E. confermava il provvedimento impugnato, concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito de quo. Ciò premesso, l'opponente censurava, in diritto, i menzionati provvedimenti deducendo come in materia di pignoramenti presso una pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 26 bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, la competenza era imposta dalle norme della pubblica contabilità, le quali individuavano la competenza del giudice dell'esecuzione nel luogo in cui ha sede la Sezione di Tesoreria Provinciale ove il creditore è domiciliato. Pertanto, si doleva dell'erroneità dell'ordinanza di estinzione atipica della procedura esecutiva resa dal G.E., puntualizzando di aver correttamente individuato il Tribunale territorialmente competente e instando per l'accertamento dell'obbligo del terzo. 1.1 Con propria comparsa si costituiva la Banca d'Italia che concludeva affinché “l'opposizione sia respinta con rigetto di ogni avversaria domanda, eccezione, conclusione e difesa e che siano confermate le ordinanze adottate dal G.E., rispettivamente il 24.10.2020 e il 23.5.2021, all'esito della procedura esecutiva R.G.E. 110/2020 e di ogni altro provvedimento con cui è stata riconosciuta
l'incompetenza del Tribunale di Salerno ed è stata dichiarata l'estinzione della menzionata procedura. Con vittoria di spese e compensi”. Segnatamente, assumeva la correttezza della decisione resa dal giudice dell'esecuzione, atteso che l'atto di pignoramento opposto era stato notificato in danno della Tesoreria di Stato sede di Roma anziché presso la sede provinciale di Salerno, quale tesoreria competente territorialmente in base al domicilio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4480 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma 2 c.p.c.”, vertente
TRA
D'LO LU, (C.F. [...]), rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Lisa Buonadonna;
Opponente
E
BANCA D'ITALIA, (C.F. 00997670583), in persona del Direttore, quale legale rappr.te p.t., rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovina Dipace e Fabrizio
Turrisi;
Opposto
Nonché
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (C.F. 97591110586), in persona del Ministro quale legale rappr.te p.t.;
Opposto contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'attore incardinava giudizio di merito al fine di sentire “accogliere nel merito l'opposizione e, per l'effetto, modificare le ordinanze impugnate del 24.10.2020 e del 23.5.2021 disponendo che sia accertato l'obbligo del terzo pignorato a rendere la dichiarazione come richiesto nel procedimento esecutivo irritualmente estinto ai sensi degli artt.
548 e 549 c.p.c. ordinando, altresì, l'assegnazione del credito precettato pari ad €. 1.669,01 oltre accessori come per legge e spese successive occorse;
in subordine, annullare le ordinanze impugnate del 24.10.2020 e del 23.5.2021 disponendo, altresì, l'assegnazione delle somme del credito residuo come sopra determinato oltre accessori come per legge e spese successive occorse;
ancora subordine, annullare in parte l'ordinanza impugnata del 24.10.2020 disponendo, la riassunzione dell'esecuzione innanzi al G.E. ritenuto eventualmente competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
condannare, inoltre, l'Amministrazione Debitrice, al pagamento di tutte le spese del procedimento di esecuzione, della fase di opposizione innanzi al G.E. e del presente giudizio”. In fatto, rappresentava di essere creditore nei confronti del Ministero della Giustizia della somma di €. 1.669,01, oltre interessi di causa e spese come indicate in atto di precetto del 29.11.2019 sulla scorta di ordinanza
emessa dalla Corte di Appello di Salerno r.g. n. 152/2018 - munita di formula esecutiva in data
15.7.2019 e notificata al detto Ente debitore il 24.7.2019- concernente spese giudiziali liquidate dal
Presidente della Corte di Appello di Salerno quale Giudice della riassunzione in seguito ad annullamento e rinvio della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 29228/2017) per opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato. Atteso il mancato adempimento da parte del debitore intimato, l'opponente instaurava procedura di esecuzione mobiliare a mezzo di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art 543 c.p.c., iscritta innanzi a questo Tribunale con RGE n. 110/2020, e notificata al debitore Ministero della Giustizia ed al terzo pignorato Banca d'Italia, quale Tesoreria dello Stato. Il G.E. adito si pronunciava per l'improcedibilità della procedura esecutiva, rilevando come non potesse procedersi ad accertare l'obbligo del terzo, in quanto era promossa l'esecuzione presso la Banca d'Italia con sede in Roma che non risultava competente a rendere la prescritta dichiarazione e, pertanto, rilevava, con ordinanza del 24.10.2020 – ivi impugnata-, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Salerno con riferimento al pignoramento notificato presso la Tesoreria di Roma della
Banca d'Italia, senza concessione del termine per la riassunzione innanzi al giudice territorialmente competente. In seguito, con ordinanza ex art 618 c.p.c. resa in data 23.05.2021, il G.E. confermava il provvedimento impugnato, concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito de quo. Ciò premesso, l'opponente censurava, in diritto, i menzionati provvedimenti deducendo come in materia di pignoramenti presso una pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 26 bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, la competenza era imposta dalle norme della pubblica contabilità, le quali individuavano la competenza del giudice dell'esecuzione nel luogo in cui ha sede la Sezione di Tesoreria Provinciale ove il creditore è domiciliato. Pertanto, si doleva dell'erroneità dell'ordinanza di estinzione atipica della procedura esecutiva resa dal G.E., puntualizzando di aver correttamente individuato il Tribunale territorialmente competente e instando per l'accertamento dell'obbligo del terzo. 1.1 Con propria comparsa si costituiva la Banca d'Italia che concludeva affinché “l'opposizione sia respinta con rigetto di ogni avversaria domanda, eccezione, conclusione e difesa e che siano confermate le ordinanze adottate dal G.E., rispettivamente il 24.10.2020 e il 23.5.2021, all'esito della procedura esecutiva R.G.E. 110/2020 e di ogni altro provvedimento con cui è stata riconosciuta
l'incompetenza del Tribunale di Salerno ed è stata dichiarata l'estinzione della menzionata procedura. Con vittoria di spese e compensi”. Segnatamente, assumeva la correttezza della decisione resa dal giudice dell'esecuzione, atteso che l'atto di pignoramento opposto era stato notificato in danno della Tesoreria di Stato sede di Roma anziché presso la sede provinciale di Salerno, quale tesoreria competente territorialmente in base al domicilio
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