Trib. Massa, sentenza 26/02/2024, n. 150
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1508 dell'anno 2019, pendente
TRA
LUNAECOM FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTE SRL, C.F. 01193670450, DIFENSORE: Avv. MENCONI UMBERTO, DELLA PI ER ([...]) VIA ANGELININ 25 54100 MASSA;
CARO EL ([...]) Ascoli 54100 Massa;
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Ascoli 54100 Massa
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
RI SRL, C.F. 01306740455, DIFENSORE: Avv. MENCHINI SERGIO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA ALBERICA 14 54100 MASSA SI SI, C.F. [...], DIFENSORE: Avv. MENCHINI SERGIO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA ALBERICA N°14 MASSA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Concorrenza sleale – transazione stragiudiziale in corso di causa – cessazione materia del contendere.
1
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 07/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato LUNAECOM FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, EL PO, conveniva davanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese, RI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, SI SI, e lo stesso SI SI in proprio, al fine di sentir dichiarare che i convenuti, in concorso tra loro, avevano compiuto atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e/o comunque contrari al disposto di cui agli artt. 98 e 99 D. Lgs. 30/2005 nei confronti di parte attrice. In particolare, a fondamento della propria richiesta, parte attrice deduceva: i) che SI SI era socio per una quota pari al 33,33% del capitale sociale della medesima attrice, di cui era stato anche amministratore;
ii) che nel corso dell'anno 2014 SI SI era uscito dalla compagine sociale cedendo le proprie quote di capitale sociale a EL PO;
iii) che, tuttavia, ancor prima ancor di lasciare LUNAECOM F.S.A. S.R.L., il SI aveva avviato un sistematico sviamento di clientela in favore di altra società, denominata RI S.R.L., della quale egli risultava socio fin dal 02/04/2014, compagine che svolge attività imprenditoriale in concorrenza alla società attrice e che aveva stabilito la propria sede in Carrara, Viale Zaccagna n. 38/A, a poche centinaia di metri dalla sede della società attrice;
iv) che, nello specifico, il SI, essendo a conoscenza – per la pregressa esperienza di socio e amministratore di LUNAECOM F.S.A. S.R.L. – del contenuto, anche economico, dei contratti di consulenza posti in essere dalla società attrice e delle loro rispettive scadenze – era andato sistematicamente ad intercettare, in prossimità di ogni singola scadenza contrattuale, i vari clienti di LUNAECOM F.S.A. S.R.L., proponendo per conto della neo costituita RI S.R.L. nuovi accordi a prezzi sensibilmente inferiori;
v) che a seguito della condotta poc'anzi descritta perpetrata da RI S.R.L., per il tramite di SI SI, la medesima attrice aveva subito un sensibile pregiudizio economico sia in termini di sviamento di clientela, che in considerazione del fatto che per trattenere molti dei clienti in uscita, la società attrice si era vista costretta a rinegoziare nuovi contratti con prezzi al ribasso per i propri servizi. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio RI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e SI SI, i quali, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza funzionale del Giudice delle imprese, in luogo del Tribunale ordinario territorialmente competente, e nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Alla prima udienza di comparizione, parte attrice aderiva all'eccezione preliminare di incompetenza ed il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 09/04/2019, in accoglimento della suddetta eccezione, declinava la propria competenza, indicando il Tribunale di Massa quale giudice competente a decidere la lite. Nel rispetto del termine perentorio di tre mesi, LUNAECOM F.S.A. S.R.L. riassumeva la causa dinanzi all'intestato Tribunale. Integratosi il contraddittorio, nei rispettivi atti di costituzione nel presente giudizio di riassunzione, le parti reiteravano le deduzioni e le domande svolte dinanzi al Tribunale di Firenze,
2
sezione specializzata in materia di imprese. La causa proseguiva con la fase istruttoria attraverso l'acquisizione di produzioni documentali ed espletamento di prove orali. Ad istruttoria orale non ancora del tutto completata, i convenuti deducevano l'intervenuto perfezionamento di un accordo transattivo stragiudiziale raggiunto mediante lo scambio di pec tra i procuratori delle parti, quali, segnatamente, da una parte, EL PO, in proprio e quale legale rappresentante di LUNAECOM FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTE S.R.L. e RI AL, in qualità di socia di LUNAECOM FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTE S.R.L., terza rispetto al presente procedimento, ma parte di un altro contenzioso, pendente alla Corte d'Appello di Firenze, insieme al PO ed al SI, oggetto sempre della medesima transazione;
e, dall'altra parte, SI SI, in proprio e quale legale rappresentante di RI S.R.L.. Pertanto, formulavano istanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Di contro, LUNAECOM FSA S.R.L. contestava il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, insistendo in tutti i propri scritti difensivi. All'udienza del 07/11/2023 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nello specifico, SI SI e RI S.R.L. così concludevano: “a) in via principale, in ragione della intervenuta transazione inter partes, dichiarare la cessazione della materia del contendere e comunque rigettare le domande tutte proposte dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute, secondo le più opportune declaratorie di legge e con ogni consequenziale pronuncia;
b) in via subordinata, rigettare le domande tutte proposte dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
c) in ogni caso, condannare la parte attrice al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, a favore delle parti convenute;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la causa non fosse ritenuta matura per la decisione e non si ritenessero di accogliere né la conclusione sub a) né la conclusione sub b), le parti convenute chiedono che siano ammesse le richieste istruttorie di cui alla propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. e, subordinatamente all'ammissione delle prove richieste dalla parte attrice, le richieste istruttorie in prova”. Mentre, LUNAECOM FSA S.R.L. insisteva sul mancato raggiungimento dell'accodo transattivo e precisava le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione in riassunzione, anche in via istruttoria.
1. DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. Svolte le superiori premesse in fatto, deve ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti, a seguito del perfezionamento, in corso di causa, di un accordo transattivo stragiudiziale mediante scambio di proposta ed accettazione, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, tra i procuratori delle parti, muniti di procura speciale, comprensiva anche dei poteri di transigere e conciliare, e comunque tenuto conto della spendita espressa del nome dei propri assistiti (integranti il mandato con rappresentanza), nei messaggi di posta elettronica inviati, nel corso delle trattative, fino al perfezionamento dell'accordo transattivo. L'accordo transattivo stragiudiziale è stato raggiunto tra LUNAECOM FSA S.R.L., EL PO, in qualità di socio e legale rappresentante della società attrice, e RI AL in qualità di socio della società attrice (quest'ultima terza rispetto al procedimento in oggetto, ma parte di un giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, che vedeva coinvolti anche il PO ed il DAINESI: giudizio civile oggetto anch'esso della intercorsa transazione), da un lato, e, SI SI in proprio e quale legale
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1508 dell'anno 2019, pendente
TRA
LUNAECOM FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTE SRL, C.F. 01193670450, DIFENSORE: Avv. MENCONI UMBERTO, DELLA PI ER ([...]) VIA ANGELININ 25 54100 MASSA;
CARO EL ([...]) Ascoli 54100 Massa;
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Ascoli 54100 Massa
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
RI SRL, C.F. 01306740455, DIFENSORE: Avv. MENCHINI SERGIO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA ALBERICA 14 54100 MASSA SI SI, C.F. [...], DIFENSORE: Avv. MENCHINI SERGIO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA ALBERICA N°14 MASSA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Concorrenza sleale – transazione stragiudiziale in corso di causa – cessazione materia del contendere.
1
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 07/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato LUNAECOM FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, EL PO, conveniva davanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese, RI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, SI SI, e lo stesso SI SI in proprio, al fine di sentir dichiarare che i convenuti, in concorso tra loro, avevano compiuto atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e/o comunque contrari al disposto di cui agli artt. 98 e 99 D. Lgs. 30/2005 nei confronti di parte attrice. In particolare, a fondamento della propria richiesta, parte attrice deduceva: i) che SI SI era socio per una quota pari al 33,33% del capitale sociale della medesima attrice, di cui era stato anche amministratore;
ii) che nel corso dell'anno 2014 SI SI era uscito dalla compagine sociale cedendo le proprie quote di capitale sociale a EL PO;
iii) che, tuttavia, ancor prima ancor di lasciare LUNAECOM F.S.A. S.R.L., il SI aveva avviato un sistematico sviamento di clientela in favore di altra società, denominata RI S.R.L., della quale egli risultava socio fin dal 02/04/2014, compagine che svolge attività imprenditoriale in concorrenza alla società attrice e che aveva stabilito la propria sede in Carrara, Viale Zaccagna n. 38/A, a poche centinaia di metri dalla sede della società attrice;
iv) che, nello specifico, il SI, essendo a conoscenza – per la pregressa esperienza di socio e amministratore di LUNAECOM F.S.A. S.R.L. – del contenuto, anche economico, dei contratti di consulenza posti in essere dalla società attrice e delle loro rispettive scadenze – era andato sistematicamente ad intercettare, in prossimità di ogni singola scadenza contrattuale, i vari clienti di LUNAECOM F.S.A. S.R.L., proponendo per conto della neo costituita RI S.R.L. nuovi accordi a prezzi sensibilmente inferiori;
v) che a seguito della condotta poc'anzi descritta perpetrata da RI S.R.L., per il tramite di SI SI, la medesima attrice aveva subito un sensibile pregiudizio economico sia in termini di sviamento di clientela, che in considerazione del fatto che per trattenere molti dei clienti in uscita, la società attrice si era vista costretta a rinegoziare nuovi contratti con prezzi al ribasso per i propri servizi. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio RI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e SI SI, i quali, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza funzionale del Giudice delle imprese, in luogo del Tribunale ordinario territorialmente competente, e nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Alla prima udienza di comparizione, parte attrice aderiva all'eccezione preliminare di incompetenza ed il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 09/04/2019, in accoglimento della suddetta eccezione, declinava la propria competenza, indicando il Tribunale di Massa quale giudice competente a decidere la lite. Nel rispetto del termine perentorio di tre mesi, LUNAECOM F.S.A. S.R.L. riassumeva la causa dinanzi all'intestato Tribunale. Integratosi il contraddittorio, nei rispettivi atti di costituzione nel presente giudizio di riassunzione, le parti reiteravano le deduzioni e le domande svolte dinanzi al Tribunale di Firenze,
2
sezione specializzata in materia di imprese. La causa proseguiva con la fase istruttoria attraverso l'acquisizione di produzioni documentali ed espletamento di prove orali. Ad istruttoria orale non ancora del tutto completata, i convenuti deducevano l'intervenuto perfezionamento di un accordo transattivo stragiudiziale raggiunto mediante lo scambio di pec tra i procuratori delle parti, quali, segnatamente, da una parte, EL PO, in proprio e quale legale rappresentante di LUNAECOM FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTE S.R.L. e RI AL, in qualità di socia di LUNAECOM FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTE S.R.L., terza rispetto al presente procedimento, ma parte di un altro contenzioso, pendente alla Corte d'Appello di Firenze, insieme al PO ed al SI, oggetto sempre della medesima transazione;
e, dall'altra parte, SI SI, in proprio e quale legale rappresentante di RI S.R.L.. Pertanto, formulavano istanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Di contro, LUNAECOM FSA S.R.L. contestava il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, insistendo in tutti i propri scritti difensivi. All'udienza del 07/11/2023 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nello specifico, SI SI e RI S.R.L. così concludevano: “a) in via principale, in ragione della intervenuta transazione inter partes, dichiarare la cessazione della materia del contendere e comunque rigettare le domande tutte proposte dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute, secondo le più opportune declaratorie di legge e con ogni consequenziale pronuncia;
b) in via subordinata, rigettare le domande tutte proposte dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
c) in ogni caso, condannare la parte attrice al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, a favore delle parti convenute;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la causa non fosse ritenuta matura per la decisione e non si ritenessero di accogliere né la conclusione sub a) né la conclusione sub b), le parti convenute chiedono che siano ammesse le richieste istruttorie di cui alla propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. e, subordinatamente all'ammissione delle prove richieste dalla parte attrice, le richieste istruttorie in prova”. Mentre, LUNAECOM FSA S.R.L. insisteva sul mancato raggiungimento dell'accodo transattivo e precisava le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione in riassunzione, anche in via istruttoria.
1. DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. Svolte le superiori premesse in fatto, deve ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti, a seguito del perfezionamento, in corso di causa, di un accordo transattivo stragiudiziale mediante scambio di proposta ed accettazione, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, tra i procuratori delle parti, muniti di procura speciale, comprensiva anche dei poteri di transigere e conciliare, e comunque tenuto conto della spendita espressa del nome dei propri assistiti (integranti il mandato con rappresentanza), nei messaggi di posta elettronica inviati, nel corso delle trattative, fino al perfezionamento dell'accordo transattivo. L'accordo transattivo stragiudiziale è stato raggiunto tra LUNAECOM FSA S.R.L., EL PO, in qualità di socio e legale rappresentante della società attrice, e RI AL in qualità di socio della società attrice (quest'ultima terza rispetto al procedimento in oggetto, ma parte di un giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, che vedeva coinvolti anche il PO ed il DAINESI: giudizio civile oggetto anch'esso della intercorsa transazione), da un lato, e, SI SI in proprio e quale legale
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