Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 15/07/2024, n. 155

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 15/07/2024, n. 155
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 155
Data del deposito : 15 luglio 2024

Testo completo

R.G. 141 /2018

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –

Il giudice dott.ssa DD Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __12.7.2024___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che parte attrice ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 11 R.G. 141 /2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa DD
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 141 /2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
GE EN, c.f. [...], rapp.ta e difesa dall'Avv.
Paola Piscopo, domiciliata come in atti
ATTRICE
E
ALLIANZ ASS.NI S.P.A., c.f. 05032630963, in persona del legale rappresentante p.t.,
CONVENUTA CONTUMACE
E
SCHIANO BUS SNC DI SCHIANO MICHELE, c.f. 06412550631, in persona del legale rappresentante p.t.;

CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: diritto al risarcimento del danno
P a g . 2 | 11 CONCLUSIONI

Parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi
integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec in data 26.2.2018 ai convenuti
Allianz ass.ni s.p.a. e SC Bus di EL SC s.n.c., l'istante RA
DD li evocava in giudizio per il risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro avvenuto il giorno 26.9.2015, alle ore 20.20 circa, in Casamicciola Terme al
Corso UI AN.
In particolare, mentre viaggiava, in qualità di conducente, a bordo del motociclo Harley
ON, tg DJ83390, di proprietà del Sig. DO Raffaele, percorrendo la strada con direzione Via S. Girardi giunta alla rotatoria con direzione Ischia, dopo averla impegnata, veniva impattata e scaraventata al suolo da un autobus tg. EX437GZ, assicurato con la Allianz ass.ni s.p.a., che, proveniente da Lacco Ameno, improvvisamente svoltava a destra per immettersi sulla Via Pio Monte della Misericordia senza avvedersi della moto e determinando la caduta violenta in terra del motociclo e della conducente.
L'istante, a causa delle lesioni riportate, era stata trasportata dagli operatori del 118, intervenuti sul posto, presso il P.O. di Lacco Ameno “A. Rizzoli”, ASL Napoli2nord, ove le veniva diagnosticato: “ trauma caviglia con FLC, trauma mano sinistra, frattura calcagno, sutura, TMD ricovero in ortopedia” Con prognosi di giorni 25.
Per il risarcimento delle lesioni riportate dall'istante si chiedeva la determinazione dell'I.T.T., I.T.P. e danno biologico, morale, patrimoniale anche in seguito all'espletamento della CTU medico legale oltre interessi dal sinistro all'effettivo soddisfo.
Parte attrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla Sig.ra RA provvedeva, quindi, ad azionare il giudizio ordinario ai sensi dell'art. 144 e 148 del d.lgs.
7 settembre 2005, n. 209
, trattandosi di un sinistro escluso dall'indennizzo diretto di cui
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all'art 149, non rientrando il danno alla persona nei limiti di cui all'art 139 C.d.S. ovvero non trattandosi di danno biologico c.d. “micropermanente”.
Al fine di provare quanto descritto, oltre a spiegare le proprie richieste istruttorie, l'attore depositava il rapporto sulla dinamica dell'incidente stradale prot. 1807 del 29.9.2015 a seguito dei rilevi effettuati, compilato dalla Polizia Municipale del Comune di
Casamicciola Terme.
Nonostante la regolare chiamata in giudizio, non si costituivano, rimanendo contumaci per tutto il corso della causa, la convenuta Allianz Ass.ni S.P.A. ed il responsabile civile
SC bus snc di SC EL.
Parte attrice, in forza delle proprie deduzioni, chiedeva l'accoglimento delle proprie pretese per l'esclusiva responsabilità del veicolo tg. EX437GZ con condanna al risarcimento delle lesioni patite dall'istante, con ogni effetto anche nel governo delle spese.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale con due deposizioni rese all'udienza del 31.5.2019, il deposito della CTU medico legale nonché tecnica comparativa, la causa veniva rinviata dall'odierno Giudicante, subentrato nella titolarità del procedimento, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.7.2024.
*****
Si richiamano gli atti della parte istante ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della Allianz Assicurazioni s.p.a. e della
SC Bus snc di SC EL, citate e non costituitesi in giudizio.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità, procedibilità e proponibilità della domanda.
Infatti, passando ad esaminare le ragioni della decisione, la proponibilità dell'azione di risarcimento danni, ex art. 145 D.lgs. 209/2005, in caso di lesioni alla persona, è condizionata al decorso di novanta giorni, 90 giorni, da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non soltanto nel caso in cui la domanda giudiziale venga proposta
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nei confronti dell'assicuratore, ma anche nel caso in cui essa venga proposta soltanto nei confronti del responsabile del sinistro.
Orbene, la legge, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa.
Si dà atto, pertanto, che la domanda è proponibile avendo parte attrice espletato tutte le formalità previste dalla normativa vigente e dal codice di rito, producendo richiesta risarcimento danni inviata a mezzo pec in data 9.4.2017 alla Allianz ass.ni s.p.a e con racc
a/r 17000048556937 del 25.9.2017 alla SC Bus di EL SC snc ed essendo passato il termine previsto dalla normativa vigente tra l'invio della richiesta di risarcimento e la proposizione della domanda.
Per quanto riguarda i
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