Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/03/2024, n. 316
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3124/2017 R.G. e
promossa
da
CO IL
attore
con il patrocinio dell'avv. ANTONINO FOTI,
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
convenuto
con il patrocinio dell'avv. ANTONIO RENATO GUERRISI;
e contro
CE PU
convenuto contumace
*
pagina 1 di 23 Conclusioni per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile nella persona del Giudice
designato, respinta ogni contraria istanza ,eccezione e
deduzione, accertare la storicità, la dinamica e le
conseguenze dannose del sinistro per cui è causa in esatta
conformità alla descrizione che ne è stata data
nell'espositiva e, pertanto, dichiarare la convenuta società
Groupama Assicurazioni S.p.A., tenuta al risarcimento del
danno sofferto dal sig. EV SI ammontante
complessivamente ad € 40.754,00, risultante dalla differenza
tra la quantificazione del danno con riferimento alla perizia
di parte , pari ad € 46.054,00 e l'importo corrisposta
all'attore dalla Groupama Assicurazioni di € 5.300,00 e
trattenuto solo a titolo di acconto, ovvero in quella minore
o maggiore somma che sarà ritenuta più congrua e di
giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali
dalla data del sinistro fino al soddisfo. Con vittoria di
spese e compensi di causa da distrarsi in favore del
procuratore antistatario”.
Conclusioni per la convenuta – Groupama Assicurazioni s.p.a.
“che l'adito tribunale, disattesa ogni contraria richiesta,
voglia: in via preliminare – dichiarare improcedibile e/o
improponibile la domanda avanzata da EV SI o la
pagina 2 di 23 carenza di legittimazione attiva di questi nei confronti di
Groupama s.p.a.;
nel merito a)rigettare la domanda attorea in
quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) subordinatamente
, ridurre la domanda attrice liquidando l'eventuale dovuto
nei limiti del giusto e del provato e detraendo la somma di €
5.300,00 già versata da Groupama s.p.a. a EV SI;
c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Conclusioni per il convenuto – EL PU
“contumace”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.7.2017, SI
EV, premettendo che:
− in data 12.1.2016, alle ore 6:35 circa, si trovava a
bordo dell'autovettura AT TI tg. BW137JE di
proprietà e condotta da EL PU;
− mentre percorreva l'autostrada A3 direzione SA-RC, all'interno della galleria S. Anna, il veicolo entrava
in collisione con un camion a rimorchio non
identificato;
− il conducente del camion invadeva la corsia di sorpasso già occupata dalla autovettura AT multipla, colpendola
pagina 3 di 23
nel lato passeggero dove si trovava trasportato il
EV;
− a causa del sinistro subiva lesioni per le quali veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso
dell'Azienda Ospedaliera “Giovanni XXIII” di Gioia
Tauro, dove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico
con ferite lacero contuse del cuoio capelluto” nonché un
“disturbo da stress post-traumatico” caratterizzato da
acuti episodi di ansia e vertigini;
− in data 2.5.2016 veniva sottoposto a visita dal medico fiduciario della compagnia assicurativa del veicolo
trasportatore, in seguito alla quale veniva riscontrata
una invalidità permanente del 6%;
− in data 18.5.2016 veniva emesso dalla compagnia
assicuratrice assegno riportante la cifra di € 5.300 a
saldo e totale definizione del danno subito dall'attore
che veniva accettato a titolo di acconto;
conveniva in giudizio la Groupama Assicurazioni s.p.a.,
compagnia che assicurava il veicolo sul quale era trasportato
e EL PU, proprietario del mezzo, chiedendo la
condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del
sinistro, quantificati in € 40.754,00, risultante dalla
differenza tra la quantificazione complessiva del danno di €
pagina 4 di 23
46.054,00 e l'importo già corrisposto dalla odierna convenuta
di € 5.300,00 trattenuto a titolo di acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6.12.2017, si costituiva in giudizio Groupama Assicurazioni
S.p.a. che, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della
domanda e la carenza di legittimazione attiva, mentre, nel
merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree ritenendole
infondate in fatto ed in diritto.
Regolarmente instaurato il contradditorio all'udienza del
6.12.2017, l'attore dava atto che la società convenuta aveva
corrisposto, nelle more dell'istaurazione del giudizio, la
somma di € 3.500,00, comprensiva di spese legali, ad
integrazione dell'offerta risarcitoria già liquidata,
depositando alla medesima udienza relativo assegno del
28.7.2017.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e CTU
medico legale.
All'udienza dell'11.9.2023, le parti precisavano le
conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni
rassegnate in epigrafe.
*
pagina 5 di 23
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di EL PU,
attesa la regolarità della notifica nei suoi confronti.
*
1. Sulla normativa applicabile/carenza di legittimazione
passiva
È noto che l'art. 141 cod. ass. statuisce che “salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno
subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento
del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo
restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il
veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore
a quello minimo”.
L'introduzione della norma nel nostro ordinamento risponde a
precise esigenze di tutelare il terzo trasportato che può
agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore,
sulla base della mera allegazione e prova del danno e del
nesso di causa, e prescindendo invece dall'accertamento
della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro (Cass. 20654/2016).
pagina 6 di 23
Tuttavia, affinché possa trovare applicazione tale norma è
necessario che si verifichi il coinvolgimento di più veicoli.
Ed invero “Il coinvolgimento di (almeno) due veicoli è il
presupposto per l'operatività dell'art. 141 C.d.A., non
richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione,
essendo, così, la norma destinata ad operare anche con
riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai
quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054,
comma 2, cod. civ. Si pensi, esemplificativamente, alle
ipotesi (per vero, tutt'altro che infrequenti), in cui un
mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di
quest'ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada,
cagionando danni al trasportato;
oppure il caso di un mezzo
che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli
altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con
conseguente impatto contro il guardrail ed altre ancora”
(Cass. 25033/ 2019).
Orbene, al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale
venutosi a creare sul tema nel corso degli anni è intervenuta
la Cassazione a sezioni unite, enunciando i seguenti principi
di diritto:
1. “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass.
in favore del terzo trasportato è aggiuntiva
rispetto alle altre azioni previste
pagina 7 di 23 dall'ordinamento e mira ad assicurare al
danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli
di agire nei confronti dell'assicuratore del
vettore e di ottenere il risarcimento del danno a
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3124/2017 R.G. e
promossa
da
CO IL
attore
con il patrocinio dell'avv. ANTONINO FOTI,
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
convenuto
con il patrocinio dell'avv. ANTONIO RENATO GUERRISI;
e contro
CE PU
convenuto contumace
*
pagina 1 di 23 Conclusioni per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile nella persona del Giudice
designato, respinta ogni contraria istanza ,eccezione e
deduzione, accertare la storicità, la dinamica e le
conseguenze dannose del sinistro per cui è causa in esatta
conformità alla descrizione che ne è stata data
nell'espositiva e, pertanto, dichiarare la convenuta società
Groupama Assicurazioni S.p.A., tenuta al risarcimento del
danno sofferto dal sig. EV SI ammontante
complessivamente ad € 40.754,00, risultante dalla differenza
tra la quantificazione del danno con riferimento alla perizia
di parte , pari ad € 46.054,00 e l'importo corrisposta
all'attore dalla Groupama Assicurazioni di € 5.300,00 e
trattenuto solo a titolo di acconto, ovvero in quella minore
o maggiore somma che sarà ritenuta più congrua e di
giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali
dalla data del sinistro fino al soddisfo. Con vittoria di
spese e compensi di causa da distrarsi in favore del
procuratore antistatario”.
Conclusioni per la convenuta – Groupama Assicurazioni s.p.a.
“che l'adito tribunale, disattesa ogni contraria richiesta,
voglia: in via preliminare – dichiarare improcedibile e/o
improponibile la domanda avanzata da EV SI o la
pagina 2 di 23 carenza di legittimazione attiva di questi nei confronti di
Groupama s.p.a.;
nel merito a)rigettare la domanda attorea in
quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) subordinatamente
, ridurre la domanda attrice liquidando l'eventuale dovuto
nei limiti del giusto e del provato e detraendo la somma di €
5.300,00 già versata da Groupama s.p.a. a EV SI;
c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Conclusioni per il convenuto – EL PU
“contumace”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.7.2017, SI
EV, premettendo che:
− in data 12.1.2016, alle ore 6:35 circa, si trovava a
bordo dell'autovettura AT TI tg. BW137JE di
proprietà e condotta da EL PU;
− mentre percorreva l'autostrada A3 direzione SA-RC, all'interno della galleria S. Anna, il veicolo entrava
in collisione con un camion a rimorchio non
identificato;
− il conducente del camion invadeva la corsia di sorpasso già occupata dalla autovettura AT multipla, colpendola
pagina 3 di 23
nel lato passeggero dove si trovava trasportato il
EV;
− a causa del sinistro subiva lesioni per le quali veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso
dell'Azienda Ospedaliera “Giovanni XXIII” di Gioia
Tauro, dove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico
con ferite lacero contuse del cuoio capelluto” nonché un
“disturbo da stress post-traumatico” caratterizzato da
acuti episodi di ansia e vertigini;
− in data 2.5.2016 veniva sottoposto a visita dal medico fiduciario della compagnia assicurativa del veicolo
trasportatore, in seguito alla quale veniva riscontrata
una invalidità permanente del 6%;
− in data 18.5.2016 veniva emesso dalla compagnia
assicuratrice assegno riportante la cifra di € 5.300 a
saldo e totale definizione del danno subito dall'attore
che veniva accettato a titolo di acconto;
conveniva in giudizio la Groupama Assicurazioni s.p.a.,
compagnia che assicurava il veicolo sul quale era trasportato
e EL PU, proprietario del mezzo, chiedendo la
condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del
sinistro, quantificati in € 40.754,00, risultante dalla
differenza tra la quantificazione complessiva del danno di €
pagina 4 di 23
46.054,00 e l'importo già corrisposto dalla odierna convenuta
di € 5.300,00 trattenuto a titolo di acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6.12.2017, si costituiva in giudizio Groupama Assicurazioni
S.p.a. che, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della
domanda e la carenza di legittimazione attiva, mentre, nel
merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree ritenendole
infondate in fatto ed in diritto.
Regolarmente instaurato il contradditorio all'udienza del
6.12.2017, l'attore dava atto che la società convenuta aveva
corrisposto, nelle more dell'istaurazione del giudizio, la
somma di € 3.500,00, comprensiva di spese legali, ad
integrazione dell'offerta risarcitoria già liquidata,
depositando alla medesima udienza relativo assegno del
28.7.2017.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e CTU
medico legale.
All'udienza dell'11.9.2023, le parti precisavano le
conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni
rassegnate in epigrafe.
*
pagina 5 di 23
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di EL PU,
attesa la regolarità della notifica nei suoi confronti.
*
1. Sulla normativa applicabile/carenza di legittimazione
passiva
È noto che l'art. 141 cod. ass. statuisce che “salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno
subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento
del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo
restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il
veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore
a quello minimo”.
L'introduzione della norma nel nostro ordinamento risponde a
precise esigenze di tutelare il terzo trasportato che può
agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore,
sulla base della mera allegazione e prova del danno e del
nesso di causa, e prescindendo invece dall'accertamento
della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro (Cass. 20654/2016).
pagina 6 di 23
Tuttavia, affinché possa trovare applicazione tale norma è
necessario che si verifichi il coinvolgimento di più veicoli.
Ed invero “Il coinvolgimento di (almeno) due veicoli è il
presupposto per l'operatività dell'art. 141 C.d.A., non
richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione,
essendo, così, la norma destinata ad operare anche con
riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai
quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054,
comma 2, cod. civ. Si pensi, esemplificativamente, alle
ipotesi (per vero, tutt'altro che infrequenti), in cui un
mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di
quest'ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada,
cagionando danni al trasportato;
oppure il caso di un mezzo
che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli
altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con
conseguente impatto contro il guardrail ed altre ancora”
(Cass. 25033/ 2019).
Orbene, al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale
venutosi a creare sul tema nel corso degli anni è intervenuta
la Cassazione a sezioni unite, enunciando i seguenti principi
di diritto:
1. “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass.
in favore del terzo trasportato è aggiuntiva
rispetto alle altre azioni previste
pagina 7 di 23 dall'ordinamento e mira ad assicurare al
danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli
di agire nei confronti dell'assicuratore del
vettore e di ottenere il risarcimento del danno a
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