Trib. Latina, sentenza 14/03/2024, n. 634

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 14/03/2024, n. 634
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 634
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 14/03/2024, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter
c.p.c.
;
vista l'ordinanza resa all'udienza del 07/02/2024, con cui è stata tra l'altro disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c.
;
lette le note scritte depositate in data 13/03/2024 da parte convenuta;
lette le note scritte depositate in data 11/03/2024 da parte intervenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al n. 2856 R.G. Cont. dell'anno 2016
TRA
ARENA NPL ONE S.R.L. - C.F./P.IVA 04677860266, e per essa, quale mandataria, DO BANK S.P.A. (nuova denominazione assunta da UNICREDIT
CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Malta n.

7 - Latina presso lo studio dell'avv.
Roberto IUCCI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione;

PARTE ATTRICE
E
1


D'GI AU - C.F. [...], in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori D'GI
CO - [...]e D'GI GE LM - C.F.
[...], elettivamente domiciliato in via San Bartolomeo n. 43 -
Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. Maria Letizia BORTONE, dalla quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'avv. Emiliano BUFFARDI, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

PARTE CONVENUTA
E
DE PR AU - C.F. [...];

PARTE CONVENUTA contumace
E
NPL SECURITISATION EUROPE SPV s.r.l. - C.F./P.IVA 09686010969, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Ennio

3 - Latina presso lo studio dell'avv. Giangiacomo Saurini e rappresentata e difesa dall'avv. Nicola MAIONE, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.;

PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare, revocare e dichiarare inefficace ed inopponibile nei confronti dell'odierno istante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2901 c.c., l'atto a rogito del Notaio Liguori Gennaro di Fondi (rep. 53603/13393) del
27.07.2012, nella sola parte in cui D'GI AU dona indirettamente ai figli
D'GI LM GE e D'GI CO i diritti immobiliari precedentemente identificati, in quanto realizzato in pregiudizio delle ragioni della propria creditrice. Conseguentemente ordinare la trascrizione e gli annotamenti di legge della emananda sentenza. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CPA”;

2
per parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare di rito dichiarare la improcedibilità della domanda attoria per mancato esperimento della mediazione;
sempre in via preliminare dichiarare

l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità dell'azione proposta, per i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta, attesa la carenza di legittimazione attiva della società agente che, tra l'altro, non ha neanche fornito la prova del rapporto contrattuale dedotto. Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'azione proposta per difetto della legittimazione passiva di IO D'IÒ e UR EL ET entrambi nella qualità. Nel merito respingere la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata. Vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio”;
per parte intervenuta: “Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare, revocare e dichiarare inefficace ed inopponibile nei confronti dell'odierno istante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., l'atto a rogito del Notaio Liguori Gennaro di Fondi (rep. 53603/13393) del 27.07.2012, nella sola parte in cui D'GI AU dona indirettamente ai figli D'GI
LM GE e D'GI CO o comunque trasferisce loro i diritti immobiliari precedentemente identificati, in quanto realizzato in pregiudizio delle ragioni della propria creditrice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Arena NPL One S.r.l. ha evocato in giudizio D'IÒ IO, D'IÒ AN MA, in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, D'IÒ IO e EL ET UR, e
D'IÒ FR, in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
D'IÒ IO e EL ET UR, chiedendo, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., la revoca e la declaratoria di inefficacia dell'atto (rep. n. 53603 - racc. n. 13393), a rogito del notaio Liguori, del
27/07/2012, nella sola parte in cui D'IÒ IO ha indirettamente donato ai propri figli, D'IÒ MA AN e D'IÒ FR, la nuda proprietà dell'immobile sito in Portomaggiore (FE), via Cà del Gallo n. 15, distinto in catasto
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fabbricati al fg. 130, p. lla 667/1, P. S1- T- 1, cat. A/8, cl.2, vani 12, R.C. Euro
1.735,30, p.lla 667/2, P.S1, cat. C/6, cl.2, mq. 47, R.C. Euro 206,32.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dichiarato di vantare nei confronti di D'IÒ IO un credito pari ad € 930.441,83, oltre interessi e spese, in virtù di un decreto ingiuntivo n. 1069/2002 emesso dal Presidente del Tribunale di
Latina in data 07/10/2002, con il quale è stato ingiunto all'ND GR ON, quale debitore principale, e a D'IÒ IO, D'IÒ NA e ZZ AN, in qualità di garanti, di pagare in solido in favore di IT S.p.A., Gruppo
Bancario IT, la somma di € 930.441,83, oltre interessi e spese.
Ha altresì dedotto di essere titolare di tale credito in ragione di una cessione di credito pro soluto avvenuta con UN Credit EM BA S.p.A. (a sua volta divenuta titolare del credito ceduto, in virtù di atti di cessione e di fusione per incorporazione tra società), in data 20/11/2014, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 del 25/11/2014.
Indicando la fonte del debito dell'ND GR ON S.r.l., (mutui fondiari, prestiti agrari, finanziamenti di altra natura nonché garanzia a prima richiesta escusse dai creditori della stessa), nell'interesse della quale D'IÒ
IO ha prestato, in data 21/04/1997, una fideiussione sino alla concorrenza di £
7.320.000.000, successivamente innalzato in data 17/02/1998 a £ 7.641.400.000, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla suddetta società nei confronti di Banca di Roma, parte attrice ha rilevato che, con sentenza non definitiva
n. 1099/2010, pronunciata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1069/2002, l'ingiunzione è stata revocata nei confronti di ZZ AN e D'IÒ
IO, sul presupposto che non fosse stato possibile procedere alla verificazione delle sottoscrizioni poiché la banca ricorrente era decaduta dal diritto di procedere all'accertamento calligrafico a mezzo di CT CA;
che, con ordinanza del 21/04/2015, la Corte di Appello di Roma, nel giudizio incardinato avverso la predetta sentenza n. 1099/2010, ha ammesso la CT CA, la quale ha accertato l'autografia delle firme apposte in calce ai documenti di fideiussione;

4
che nelle more del giudizio, D'IÒ IO, condebitore solidale, in data
27/07/2012, con atto a rogito del notaio Liguori, ha acquistato da Immobiliare
D'IÒ IO & C. S.a.s. il diritto reale di abitazione sull'immobile sito in
Portomaggiore (FE), ancorché non sia intervenuto nell'atto personalmente, bensì rilasciando procure speciali a ZZ AN (anch'essa condebitrice solidale) e
D'IÒ NA, rivestendo la triplice qualità di amministratore unico della società venditrice, di parte acquirente del diritto di abitazione e di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, acquirenti della nuda proprietà;
che contestualmente, i figli minori di D'IÒ IO, D'IÒ MA
AN e D'IÒ FR, hanno acquistato la nuda proprietà dell'immobile indicato.
Qualificando l'acquisto dei figli minori come donazione indiretta e ravvisandone il carattere pregiudizievole delle ragioni creditorie, stante l'asserita sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., parte attrice ha chiesto che l'atto, per la sola parte in cui D'IÒ IO ha indirettamente donato ai figli minori
l'immobile, fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti.
Nel costituirsi in giudizio, D'IÒ IO, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori D'IÒ AN MA
e D'IÒ FR, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio nonché l'inammissibilità dell'azione proposta per carenza di legittimazione attiva, essendo l'azione asseritamente esperita da Arena NPL One S.r.l. in qualità di mandataria della DoBA S.p.A., già UN Credit EM BA S.p.A., anch'essa già mandataria di UN S.p.A., già Banca di Roma, e la nullità per violazione del principio del contraddittorio, stante la mancata notifica ai litisconsorti necessari (EL ET UR in proprio, al p.m. e al curatore speciale) e per carenza di legittimazione passiva, nonché l'improcedibilità dell'azione, in quanto
l'autorizzazione del giudice tutelare, rilasciata per l'acquisto dei beni dei minori, non sarebbe stata sufficiente ai fini della costituzione in giudizio.
Parte convenuta ha altresì contestato la fondatezza nel merito della domanda, non sussistendo a suo dire i presupposti normativamente previsti della fattispecie invocata, per non esservi la sussistenza di alcun credito, attesa la provvisoria
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esecutività della sola sentenza di primo grado fino alla eventuale modificata con una sentenza che fosse divenuta anch'essa esecutiva.
Ha ancora dedotto che la provvisoria sentenza di primo grado, accogliendo
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da D'IÒ IO, avrebbe interrotto ogni collegamento, causale e negoziale, tra quest'ultimo e il rapporto di garanzia, facendo venir meno il presupposto necessario per proporre l'azione di cui all'art.
2901 c.c.
.
Deducendo l'insussistenza dell'EV damni, in assenza di una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio, avendo con l'acquisto impugnato incrementato il proprio patrimonio, e del consilium fraudis, trattandosi, peraltro, di atto dovuto per l'adempimento di debito scaduti,
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