Trib. Velletri, sentenza 06/06/2024, n. 939
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice P G T ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 728 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
elettivamente domiciliato in Roma via dei Gracchi n. 209, presso lo studio del Parte_1
procuratore Avv. S G, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO con sede in Roma, in persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
CP_2
CONVENUTA/CONTUMACE
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. S M
LITISCONSORTE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5 marzo 2021 ha rappresentato: di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze di presso il punto vendita di commercio al dettaglio di prodotti Controparte_1
casalinghi, di profumeria e ferramenta, dall'1 dicembre 2019 al 10 dicembre 2020, con contratto di lavoro subordinato, qualifica di operaio-commesso di 4° livello c.c.n.l. commercio Confcommercio
e orario settimanale di 24 ore;
di aver lavorato concretamente dalle 8:00 alle 20:00, per sei giorni a settimana, con riposo al mercoledì;
che l'esercizio commerciale è stato chiuso per il periodo dal 12 marzo 2020 al 24 marzo 2020, in conseguenza della pandemia di Covid-19;
di essersi presentato e di essere stato mandato via dal posto di lavoro dall'amministratrice , il 10 giugno CP_2
2020, il 3 agosto 2020, il 7 settembre 2020, il 16 ottobre 2020 e il 20 ottobre 2020;
di essersi dimesso;
di non essere retribuito in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
In diritto, il lavoratore ha affermato di essere creditore nei confronti di Controparte_1 della somma di € 14.350,35 per differenze retributive;
ha quindi convenuto in giudizio
[...]
chiedendo al giudice di condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, della Controparte_1 somma € 14.350,35 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al Org_ versamento dei contributi previdenziali e dei premi
Ha infine domandato il risarcimento del danno derivante dall'omessa contribuzione previdenziale.
1.1. Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e all'udienza del 29 dicembre 2021 è Controparte_1
stata dichiarata contumace.
2. Rilevata la domanda di regolarizzazione contributiva proposta da parte ricorrente, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 29 dicembre 2021 è stata disposta la chiamata in causa di CP_ che si è costituito in giudizio il 31 gennaio 2022 e ha chiesto, laddove accertata la sussistenza del rapporto di lavoro come qualificato da parte ricorrente e del diritto alle differenze retributive, di condannare il convenuto al pagamento dei contributi previdenziali, nonché le relative sanzioni aggiuntive, civili ed amministrative, entro i limiti della prescrizione.
2.1. Esaurita l'istruttoria, con provvedimento del 12 ottobre 2023 è stata disposta ex art.
127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'8 maggio 2024 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
3. Parte ricorrente ha affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di per il periodo dall'1 dicembre 2019 al 10 dicembre 2020, con Controparte_1
inquadramento al IV livello c.c.n.l. applicato, e orario a tempo pieno.
Su tale base, ha domandato il pagamento della somma di € 14.350,35 per differenze retributive, di cui € 10.610,36 per retribuzione ordinaria, € 1.156,20 per tredicesima mensilità, €
1.207,58 per quattordicesima mensilità, €
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