Trib. Bologna, sentenza 15/02/2024, n. 502
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 9711/2020 R.G. promossa da
RT DI MO DA E C. S.A.S. (C.F. 01646270361) e RT S.R.L. (C.F. 02327620361), entrambe in persona del legale rappresentante AD OL, con sede a Finale Emilia (MO), e MO AD in proprio (C.F. [...]) (avv. Marzio Dallari del Foro di Modena);
- ATTORI contro
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE (C.F. 91352270374) (Avvocatura dello Stato);
- CONVENUTO
e nei confronti di
REGIONE EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062590379) (AVV. Stefano Argnani e avv. Elisabetta Cecchi dell'Avvocatura della Regione Emilia-Romagna);
- CONVENUTA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580);
- CONVENUTO CONTUMACE
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni, contributi post sisma del 2012.
.
* * *
CONCLUSIONI
Per gli attori:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
pagina 1 di 16
a) in via principale, accertare il diritto degli attori al contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione del capannone sito in San Felice sul Panaro via CH n. 1611 ai sensi della legge n. 122 del 2012 e degli artt. 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione n. 57 del 12-10-2012;
b) in via principale, condannare il Commissario delegato per la ricostruzione a pagare ai ricorrenti il contributo dovuto secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 14 e ss. dell'ordinanza commissariale n. 57 del 2012, nella misura del costo convenzionale (Euro 340.095,29) come asseverato nelle relazioni dell'ing. Giancarlo Previdi, oltre l'incremento del 20% previsto dall'ordinanza commissariale n. 10 del 20- 05-2022 al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali per la ricostruzione, o nella maggiore o minore somma ritenuta dovuta ai sensi degli artt. 4 e ss. della medesima ordinanza, oltre interessi legali;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse inammissibile la richiesta di determinazione del quantum del contributo dovuto, condannare (in via generica) il Commissario delegato per la ricostruzione a riconoscere e a corrispondere agli attori il contributo dovuto ai sensi degli artt. 4 e ss. dell'ordinanza n. 57 del 12-10- 2012 secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 14 e ss. della medesima ordinanza.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge».
Per il convenuto PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE;
«Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale rigettare le richieste di controparte di disapplicazione e/o annullamento del decreto impugnato e conseguente condanna al pagamento avanzate da controparte in quanto infondate. Con vittoria di spese».
Per la REGIONE EMILIA ROMAGNA:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, accertare e/o dichiarare l'estraneità e la totale carenza di legittimazione passiva della Regione Emilia Romagna nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 9711/2020.
Con vittoria di spese e compensi di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruzione svolta con l'acquisizione di documenti e l'assunzione di prove testimoniali (si rimanda al verbale dell'udienza 15 settembre 2022) e di apposita audizione dei difensori successiva ad un primo passaggio in decisione, la causa promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 4 agosto 2020 dalle società IC di OL pagina 2 di 16
AD e c. s.a.s. (di seguito, anche, IC s.a.s.) e da IC s.r.l., entrambe in persona del legale rappresentante AD OL e con sede a Finale Emilia (MO), nonché da AD OL in proprio, contro il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.l. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012.
In estrema sintesi, le parti attrici hanno impugnato il diniego, opposto da ultimo con decreto commissariale 28 dicembre 2016 n. 4440 (decreto n. 4440 del 28 dicembre 2016 Domanda prot. n. CR/55876/2016 del 20/10/2016, presentata da IC s.a.s., ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.), di concessione del contributo per i danni subiti a seguito del sisma del maggio 2012 al fine di provvedere alla ricostruzione del fabbricato, un capannone industriale di mq. 972,51 sito in San Felice sul Panaro (MO), via CH n. 1611 (censito al catasto fabbricati di detto comune al fg. 35 mapp. sub 2 e 3), meglio descritto in atti, di proprietà di IC di OL AD e c. s.a.s., compreso nei beni costituenti l'azienda commerciale concessa in affitto, con contratto 23 settembre 2003 avente decorrenza dal 1 ottobre 2003 e regolarmente registrato (domanda 10 ottobre 2003, protocollo 13 ottobre 2003) e successivamente modificato con atto autenticato nelle firme il 22 novembre 2011 e registrato il 28 novembre 2011, dalla proprietaria IC di OL AD e c. s.a.s. a IC s.r.l., quest'ultima esercente l'attività di commercio all'ingrosso di cereali, prodotti per l'agricoltura, sementi e macchine agricole.
Per l'illustrazione delle domande, di accertamento e condanna, si rimanda all'atto introduttivo, agli scritti successivamente depositati, ai verbali delle udienze.
2.
Costituitosi il 22 dicembre 2020, il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.l. 74/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2012, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (nonostante la diversa statuizione adottata dal TAR Emilia Romagna preventivamente adito dalle parti attrici, che solo successivamente si sono rivolte al giudice ordinario);
ha chiesto il mutamento dal rito sommario a quello ordinario;
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza e, quanto alla domanda di condanna, l'ammissibilità.
3.
Costituitasi il 31 gennaio 2021, la Regione Emilia Romagna ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
4.
Con ordinanza 29 gennaio 2021 è stato disposto il mutamento di rito.
pagina 3 di 16
5.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
6.
Nel corso del processo, regolato in gran parte dalla disciplina processuale introdotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (v. le udienze a trattazione scritta), è stata acquisita cospicua documentazione, cui si fa rinvio.
Le vicende relative ai procedimenti amministrativi nonché al giudizio inizialmente promosso davanti al TAR Emilia Romagna (con fase cautelare pervenuta anche al Consiglio di Stato) sono pacifiche e comunque documentate in atti. Si richiamano in particolare, oltre ai documenti prodotti col ricorso introduttivo, quelli prodotti il 18 maggio 2022 dal convenuto su richiesta del giudice.
Sono stati inoltre acquisiti precedenti giurisprudenziali (del Tribunale di Bologna e della Corte d'appello di Bologna), discussi anche all'udienza fissata per un confronto diretto coi difensori che era mancato nella prima parte del processo.
7.
Sin dalla nota scritta 18 gennaio 2021 le parti attrici hanno precisato di aver notificato il ricorso alla Regione Emilia Romagna quale «soggetto controinteressato nel precedente giudizio avanti il TAR di Bologna, del quale la presente causa costituisce prosecuzione» e che «in effetti la domanda dei ricorrenti è formulata soltanto nei confronti del Commissario delegato».
Tale circostanze risultano dagli atti di causa.
Le domande di accertamento e condanna sono rivolte unicamente nei confronti del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione. A tale conclusione poteva pervenirsi già sulla base di quanto esposto nel ricorso introduttivo.
Non vi è dunque necessità di pronunciare il difetto di legittimazione passiva della Regione Emilia Romagna, non essendo sul punto sorta contestazione, né di regolare le spese processuali, in assenza di domande contro la Regione e dei presupposti per ravvisare in capo all'una o all'altra delle parti una situazione di effettiva soccombenza.
8.
E' peraltro carente di legittimazione attiva il signor AD OL, che non è proprietario del capannone de quo (lo è IC di OL AD e c. s.a.s.) né titolare dell'impresa esercitata utilizzando, fra i beni oggetto del contratto di affitto di azienda di cui si è detto (originariamente stipulato il 23 settembre 2003, poi modificato il 22 novembre 2011), anche il capannone in San Felice sul Panaro (MO), via CH n. 1611, in vista della ricostruzione del quale IC s.r.l. aveva pagina 4 di 16
presentato in sede amministrativa dichiarazione di impegno al riavvio dell'attività nel capannone da ristrutturare, e non è colui che ha presentato la domanda qui in esame.
La domanda, infatti, è stata presentata il 20 ottobre 2016 da IC di OL AD e c. s.a.s., proprietaria del capannone e soggetto giuridico distinto dalla persona fisica del signor OL.
IC s.r.l. è indicata, nella domanda 20 ottobre 2016 (come già nella precedente), quale impresa presente nell'immobile in forza del contratto di locazione (rectius, affitto di azienda) avente decorrenza dal 1 ottobre 2003 e regolarmente registrato.
Una prima domanda, con «esito non ammissibile», era stata presentata il 30 aprile 2016 (v. i documenti 3 e 4 prodotti col ricorso introduttivo).
9.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto è infondata, poiché nel caso di specie si discute di contributi alla erogazione dei quali l'attività della pubblica amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge: dunque, in tale materia la posizione dei singoli danneggiati dall'evento sismico ha natura e consistenza di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
In questi termini, v. Cass., sez. un., ord. 29