Trib. Modena, sentenza 04/12/2024, n. 1767
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Testo completo
N. R.G. 3367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3367/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI RT C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 10 SASSUOLO presso il difensore avv. GRASSELLI ALESSANDRA
ATTRICE contro
(C.F. ), _1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento di
AVV. TUDISCO DANIELA, in qualità di CURATRICE SPECIALE dei minori Per_1
e
[...] Persona_2
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.11.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.05.2023 chiedeva pronunciarsi la separazione RT personale dal marito , instando per l'affidamento esclusivo dei figli minori _1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], e la determinazione Per_1 Per_2
del contributo paterno al relativo mantenimento, nonché per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Instava, inoltre, per il riconoscimento di un assegno perequativo maritale.
Esponeva di essere stata, sin dall'inizio del matrimonio, vittima delle condotte violente e prevaricatrici del coniuge, ma di aver trovato solo nell'anno 2014 il coraggio di denunciarlo;
che con decreto provvisorio del 3.11.2014, il Tribunale per i Minori di Bologna aveva affidato Per_1
e al Servizio sociale territorialmente competente;
che nel 2015 la ricorrente, col consenso Per_2
del Servizio affidatario, aveva fatto ritorno in Ghana con i figli;
che, pochi mesi dopo, era rientrata in Italia, al fine di reperire un'occupazione, lasciando i minori coi propri genitori;
di avere iniziato una nuova relazione con un altro uomo, da cui aveva avuto altri due figli;
che solo nel mese di ottobre 2022 era riuscita a riportare e in Italia;
che, con riguardo al decreto Per_1 Per_2
provvisorio emesso dal T.M., era stata disposta la revoca con provvedimento del 20.02.2023;
che la convivenza col nuovo compagno si era da poco interrotta e la ricorrente era stata collocata coi 4 figli in una struttura del Comune di Sassuolo, presso l'appartamento ad alta autonomia ;
di Per_3
lavorare presso una ditta di pulizia con contratto a tempo determinato fino al mese di agosto 2023;
che il padre non aveva mai sentito i figli telefonicamente quando erano in Ghana, né aveva provveduto al loro mantenimento;
inoltre, da quando erano tornati in Italia, non li aveva mai visti, né sentiti.
All'udienza dell'8.11.2023 il giudice, vista la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nominava curatore speciale dei minori l'avv. Daniela Tudisco, affinché si costituisse in giudizio in nome e per conto dei medesimi;
inoltre, concedeva alla parte ricorrente nuovo termine per la notifica del ricorso, non perfezionatasi.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Con successiva ordinanza del 14.2.2024, il giudice emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affido super-esclusivo dei minori alla madre e prevedendo un contributo paterno al loro mantenimento di 400 €. mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6
Disponeva inoltre indagini sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente.
All'udienza del 6.11.2024 venivano sentiti i minori e, all'esito, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente la presenza di elementi di estraneità (cittadinanza straniera delle parti e matrimonio contratto all'Estero) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano
e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate dalla ricorrente.
Ebbene, sussiste la giurisdizione italiana:
- in ordine pronuncia della separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a. del Regolamento UE
2201/2003 (Bruxelles IIbis),
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3367/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI RT C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 10 SASSUOLO presso il difensore avv. GRASSELLI ALESSANDRA
ATTRICE contro
(C.F. ), _1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento di
AVV. TUDISCO DANIELA, in qualità di CURATRICE SPECIALE dei minori Per_1
e
[...] Persona_2
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.11.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.05.2023 chiedeva pronunciarsi la separazione RT personale dal marito , instando per l'affidamento esclusivo dei figli minori _1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], e la determinazione Per_1 Per_2
del contributo paterno al relativo mantenimento, nonché per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Instava, inoltre, per il riconoscimento di un assegno perequativo maritale.
Esponeva di essere stata, sin dall'inizio del matrimonio, vittima delle condotte violente e prevaricatrici del coniuge, ma di aver trovato solo nell'anno 2014 il coraggio di denunciarlo;
che con decreto provvisorio del 3.11.2014, il Tribunale per i Minori di Bologna aveva affidato Per_1
e al Servizio sociale territorialmente competente;
che nel 2015 la ricorrente, col consenso Per_2
del Servizio affidatario, aveva fatto ritorno in Ghana con i figli;
che, pochi mesi dopo, era rientrata in Italia, al fine di reperire un'occupazione, lasciando i minori coi propri genitori;
di avere iniziato una nuova relazione con un altro uomo, da cui aveva avuto altri due figli;
che solo nel mese di ottobre 2022 era riuscita a riportare e in Italia;
che, con riguardo al decreto Per_1 Per_2
provvisorio emesso dal T.M., era stata disposta la revoca con provvedimento del 20.02.2023;
che la convivenza col nuovo compagno si era da poco interrotta e la ricorrente era stata collocata coi 4 figli in una struttura del Comune di Sassuolo, presso l'appartamento ad alta autonomia ;
di Per_3
lavorare presso una ditta di pulizia con contratto a tempo determinato fino al mese di agosto 2023;
che il padre non aveva mai sentito i figli telefonicamente quando erano in Ghana, né aveva provveduto al loro mantenimento;
inoltre, da quando erano tornati in Italia, non li aveva mai visti, né sentiti.
All'udienza dell'8.11.2023 il giudice, vista la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nominava curatore speciale dei minori l'avv. Daniela Tudisco, affinché si costituisse in giudizio in nome e per conto dei medesimi;
inoltre, concedeva alla parte ricorrente nuovo termine per la notifica del ricorso, non perfezionatasi.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Con successiva ordinanza del 14.2.2024, il giudice emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affido super-esclusivo dei minori alla madre e prevedendo un contributo paterno al loro mantenimento di 400 €. mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6
Disponeva inoltre indagini sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente.
All'udienza del 6.11.2024 venivano sentiti i minori e, all'esito, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente la presenza di elementi di estraneità (cittadinanza straniera delle parti e matrimonio contratto all'Estero) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano
e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate dalla ricorrente.
Ebbene, sussiste la giurisdizione italiana:
- in ordine pronuncia della separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a. del Regolamento UE
2201/2003 (Bruxelles IIbis),
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