Trib. Fermo, sentenza 10/12/2024, n. 224
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Testo completo
R.G. n. 4125 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, iscritto al n. r.g. 4125 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c., depositato in data 21/10/2024, da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLEADO Parte_1 C.F._1 mente E DELLA CARRIERA N. 133 63900 FERMO, presso il difensore, giusta procura in atti;
e (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Paola Controparte_1 C.F._2 amente , VICOLO ERIONI N. 4, presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_1 Controparte_1
e depositato in data 21.10.2024 e ulteriormente integrato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, premesso di aver contratto matrimonio, in data 28.02.2004, in Porto SA Giorgio (n. 2, P.I, S., anno 2004), scegliendo il regime della separazione dei beni, dal quale sono nate le figlie a Teramo Persona_1
(TE), in data 30/11/2004 e a Teramo (TE), in data 21/06/2010, hanno Persona_2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Separazione
1
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale
La IG resta affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la IG di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la IG interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
L'assegno unico di mantenimento spetta alla IG.ra per la IG e al IG. Controparte_1 Per_2 Parte_1 per . Per_1
3. Tempi di permanenza
Le figlie maggiorenne ha deciso di vivere con il padre, mentre (minorenne), Persona_1 Persona_2 vivrà con la madre. Il padre potrà vedere e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con Per_2
l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni della minore. sarà con il padre e la domenica a Per_2 settimane alternate, per le festività, ad anni alternati vigilia con il padre e Natale con la madre, Pasqua con la madre e lunedì dell'angelo con il padre, salvo diversi accordi e, comunque, da definire meglio anche per il periodo delle vacanze nel corso delle quali la permanenza presso il padre potrà avvenire per periodi più lunghi.
4. Casa coniugale
Cessa di essere la casa coniugale l'appartamento con pertinenze sito in Monte Urano alla Via F.lli Cervi n.27 che viene messo nella piena disponibilità del IG. con quanto in essa contenuto, ad eccezione del Parte_1 solo divano di cui in appresso.
5. Mantenimento delle figlie e pagamento canone locazione immobile
I coniugi si faranno carico di provvedere direttamente al mantenimento della IG con cui convivono, con rinuncia ad ogni conguaglio o rendiconto.
Il IG. contribuirà alle sole spese straordinarie della IG in ragione del 50%, secondo il Parte_1 Per_2 protocollo in vigore presso il Tribunale di Fermo sia per la loro individuazione che per la loro previa concertazione e documentazione.
Per spese straordinarie si intendono quelle così definite nel protocollo elaborato dal Tribunale di Fermo. Le spese straordinarie dovranno essere rapportate alle possibilità economiche e ai principi morali ed educativi.
Il IG. verserà alla IG.ra entro il 20 di ogni mese l'importo di Euro 500,00 Parte_1 Controparte_1
(cinquecento) a titolo di canone di locazione dell'immobile nel quale la IG.ra e la IG Controparte_1 Per_2 hanno trasferito la propria residenza. Il predetto canone di locazione verrà corrisposto dal IG. Parte_1 alla IG.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della IG . Nel caso in Controparte_1 Per_2 cui la IG andasse a convivere con il padre cesserà l'obbligo di corrispondere