Trib. Napoli, sentenza 01/03/2024, n. 1612

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 01/03/2024, n. 1612
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1612
Data del deposito : 1 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
29.02.2024, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n. 12488/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: spettanze;

T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello, presso il cui studio legale sito in Napoli al vico
Latilla n. 18 elettivamente domicilia;

RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla CP_1 via Donnalbina n. 28;

RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI: condannare la alla corresponsione della somma di € CP_1
25.694,03 o di quella maggiore/minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 08.7.2022, esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della a far data dal 08.06.2019, quando venne assunta CP_1 in qualità di cameriera di sala, inquadrata al 7^ livello del CCNL per i dipendenti del settore
1


pubblici esercizi, con sede di lavoro presso il ristorante “ ” sito in Organizzazione_1
Napoli alla via Donnalbina n. 28.
Deduceva di aver sempre rispettato le direttive impartite dai titolari della convenuta, sigg.ri , , , . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
Contestava di aver osservato, a differenza della formalizzazione del rapporto con orario part- time al 30%, turni quotidiani prestabiliti secondo il seguente orario: alternativamente, il primo turno dalle 11.00 alle 15.30, oppure il secondo turno dalle 19.00 alle 23.30, con giorno di riposo il mercoledì;
con giornate di sabato e domenica sempre lavorative.
Chiariva che in coincidenza con l'inizio della emergenza epidemiologica da Covid 19 era stata collocata in cassa integrazione guadagni, prestando attività lavorativa nei soli mesi di agosto e settembre 2020, come indicato nei conteggi.
Aggiungeva che la retribuzione mensile percepita è stata pari ad € 800,00, inferiore ai minimi contrattuali previsti dal CCNL di settore per la quantità oraria della prestazione effettivamente prestata;
e che nel periodo di CIG ha percepito l'importo mensile di € 175,00, inferiore al dovuto in virtù di un inquadramento contrattuale per un numero di ore settimanali inferiore a quello reale.
Lamentava, infine, di essersi dimessa con preavviso il 18.11.2021 e di non aver ricevuto il pagamento di 13^ e 14^ mensilità, delle differenze retributive relative alle ferie, né del trattamento di fine rapporto. E di essere, pertanto, creditrice della somma complessiva lorda di € 25.694,03, così come risulta dal conteggio allegato al ricorso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, la per sentirla condannare al pagamento della CP_1 predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, a mezzo notifica con pec del 14.8.2022, la non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace. CP_1
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