Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 16
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1738/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
GORI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sbordone, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
DE CONTE RI, LA LA E LA LI,
QUALI EREDI DI LA IG, rappresentati e difesi dagli avv.ti
AN Mariella e Raffaella Visciano, come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato la Gori s.p.a. faceva appello avverso la sentenza n. 4697/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di AN UI dichiarando non dovuta la somma di euro 140,00 portata dalla fattura n. 00644902 emessa dalla Gori s.p.a. come canone per consumo di acqua, condannando la Gori anche alle spese di giudizio per euro 300,00 oltre accessori, deducendo a motivi l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua.
Si costituivano in giudizio gli appellati in intestazione, quali eredi del defunto AN UI, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungevano che la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4
sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1738/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
GORI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sbordone, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
DE CONTE RI, LA LA E LA LI,
QUALI EREDI DI LA IG, rappresentati e difesi dagli avv.ti
AN Mariella e Raffaella Visciano, come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato la Gori s.p.a. faceva appello avverso la sentenza n. 4697/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di AN UI dichiarando non dovuta la somma di euro 140,00 portata dalla fattura n. 00644902 emessa dalla Gori s.p.a. come canone per consumo di acqua, condannando la Gori anche alle spese di giudizio per euro 300,00 oltre accessori, deducendo a motivi l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua.
Si costituivano in giudizio gli appellati in intestazione, quali eredi del defunto AN UI, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungevano che la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4
sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate
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